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Giovedì 05 NOVEMBRE 2020
Osteopati. Via libera all’istituzione della professione. Ok all’accordo in Conferenza Stato-Regioni
Dopo un paio di mesi di tira e molla il documento messo a punto dal Ministero della Salute è stato approvata in Conferenza. Accolte da Ripa le modifiche richieste dalle Regioni. Dopo l’ok la palla passerà al Mur che dovrà definire tutta la partita della formazione dei professionisti e delle relative equipollenze. Ecco cosa prevede l’accordo. IL DOCUMENTO
Per il riconoscimento della professione di osteopata cii siamo quasi. È stato approvato oggi in Conferenza Stato-Regioni l’accordo messo a punto dal Ministero della Salute a quasi 3 anni dall’approvazione della Legge Lorenzin. Dopo la stroncatura da parte delle Regioni in settembre alla prima versione del documento e la seguente parziale marcia indietro degli stessi Enti locali in ottobre per non fermare l’iter, il documento è finalmente pronto.
Il Ministero della Salute, nell’ultima versione che pubblichiamo, ha infatti recepito le modifiche richieste dalle Regioni che chiedevano che fino al compimento di tutto l’iter i trattamenti osteopatici non vengano riconosciuti quali prestazioni sanitarie erogabili dal Servizio sanitario nazionale”. E per questo “che la professione sanitaria dell’Osteopata potrà operare nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche solo allorquando le relative prestazioni saranno inserite nei Lea e fermo restando l’individuazione di adeguate risorse finanziarie aggiuntive del Fondo sanitario nazionale a fronte dei relativi costi sorgenti”.
Ebbene, le modifiche alla premessa del testo sono state inserite, mentre l’articolato è rimasto il medesimo della prima versione. Ora dopo l’ok in Stato-Regioni la palla passerà al Mur che dovrà definire tutta la partita della formazione dei professionisti e delle relative equipollenze.
Ecco cosa prevede il documento che consta di 6 articoli:
Art. 1 (Individuazione della figura e del profilo dell’osteopata)
L’osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell’ambito dell’apparato muscoloscheletrico.
Art. 2 (Ambiti di attività e competenza)
1. L’osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all’indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l’indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatico attraverso l’osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscoloscheletrico.
2. L’osteopata opera con le seguenti modalità:
a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;
b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;
c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l’appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari;
d) al fine di prevenire alterazioni dell’apparato muscoloscheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell’organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.
Art. 3 (Contesto operativo)
1. L’osteopata svolge attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenze o libero professionale.
Art. 4 (Valutazione dell’esperienza professionale ed equipollenza dei titoli)
1. Con successivo accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni sono individuati i criteri di valutazione dell’esperienza professionali nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell’Università di concerto con il Ministro della Salute.
Art. 5 (Clausola di invarianza)
1. Con il presente Accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6 (Recepimento)
1. Il presente Accordo è recepito con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Luciano Fassari
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