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Venerdì 30 OTTOBRE 2020
Covid. In Campania a partire da lunedì chiuse anche le scuole dell’infanzia fino al 14 novembre
Nuova ordinanza del governatore De Luca. “È arrivato il momento di fare una scelta coraggiosa di carattere nazionale, più tempo passa più la decisione saremo costretti a prenderla con l'acqua alla gola”. L’ORDINANZA
Stop alle scuole dell'infanzia in Campania a partire da lunedì e fino al 14 novembre. È quanto prevede l'ordinanza numero 86 firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il provvedimento contiene ulteriori misure di contenimento per il contagio da Covid19.
Confermata quindi la chiusura delle scuole primaria e secondaria fino al 14 novembre, dove si procede con la didattica a distanza. Chiusi asili nido e materne.
“È arrivato il momento di fare una scelta coraggiosa di carattere nazionale, più tempo passa più la decisione saremo costretti a prenderla con l'acqua alla gola” Così rivolgendosi al Governo, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “Se si fossero messe in atto altre misure - ha aggiunto - avremmo davvero potuto salvare il Natale. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore”.
Parla di “fortissimi ritardi delle decisioni del Governo fatte con la logica del mezzo mezzo che scontenta tutti e non risolve problemi”, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “C'è una sottovalutazione grave della pesantezza dell'epidemia oggi e quindi tempi di decisione incompatibili con la gravità dell'epidemia, sta perdendo tempo prezioso”, ha aggiunto in diretta Fb
Ecco nel dettaglio i contenuti dell'ordinanza:
1) Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto; è altresì confermata la sospensione delle attività didattiche e di verifica in presenza (esami di profitto e verifiche intercorso) nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo;
2) Con decorrenza dal 2 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto, è sospesa l’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia;
3) Con decorrenza immediata e fino al 14 novembre 2020, è confermato l’obbligo a tutte le aziende di trasporto pubblico locale di modulare l’erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti, comunicando i servizi così modulati alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, nonché all’Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione il servizio è erogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della D.G. Mobilità della Regione Campania e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico. È fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso. È demandato alla Direzione Generale per la Mobilità di monitorare i programmi e gli orari del servizio assicurato sul territorio e di proporre ogni eventuale determinazione necessaria al fine del perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi;
4) COMUNE DI ARZANO: con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 4 novembre 2020, con riferimento al centro urbano di Arzano (NA), sono confermate le seguenti misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
d) sospensione delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020.
- Sono pertanto sospese ad Arzano le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel citato allegato 1. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva e le attività delle libere professioni. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati. È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, per motivi di salute nonché per lo svolgimento delle attività - anche lavorative - non sospese, per il cui espletamento è consentito l’allontanamento dal territorio comunale, nei limiti strettamente necessari;
e) è fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal centro urbano per comprovati motivi di salute o di necessità urgenti ed indifferibili; è in ogni caso consentito il transito da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 1.4, e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
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