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Mercoledì 14 OTTOBRE 2020
Rifiuto di trasfusioni ai testimoni di Geova. Corte d’Appello di Milano: “Non è motivo per limitare la responsabilità genitoriale”
La Corte d'Appello di Milano ha revocato un decreto del Tribunale per i minorenni con il quale era stato limitato l’esercizio della responsabilità genitoriale di una coppia di Testimoni di Geova che avevano chiesto ai medici di curare la propria figlia senza emotrasfusioni. Per la Corte“il mero dissenso dei genitori alle trasfusioni di sangue in aderenza al credo religioso non può essere posto a fondamento di una valutazione di inidoneità all’esercizio della responsabilità genitoriale”. IL DECRETO
Il dissenso dei genitori alle trasfusioni di sangue per la figlia, in aderenza al credo religioso, non può essere posto a fondamento di una valutazione di inidoneità all’esercizio della responsabilità genitoriale. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano che, con il decreto 1991/2020 del 10 settembre 2020, ha revocato un decreto del Tribunale per i minorenni con il quale era stato limitato l’esercizio della responsabilità genitoriale di una coppia di Testimoni di Geova, che nel settembre 2019 avevano chiesto ai medici di curare la propria figlia senza emotrasfusioni e utilizzando strategie mediche alternative. La figlia, peraltro, non aveva poi avuto bisogno di trasfusioni.
La Corte di Appello, oltre a evidenziare l’errore di procedura, poiché ai sensi della legge 219/2017 si sarebbe dovuto pronunciare il Giudice Tutelare e non il Tribunale per i Minorenni, ha dichiarato la limitazione imposta ai genitori illegittima anche nel merito. La Corte osserva infatti come “Nessun altro elemento è stato valorizzato nel provvedimento impugnato a sostegno dell’adottata decisione, né risulta che siano stati in alcun modo attivati i servizi sociali per verificare la sussistenza di profili di comportamento dei genitori tali da ritornerai inadeguati all’esercizio della responsabilità genitoriale. Ma“il mero dissenso dei genitori alle trasfusioni di sangue in aderenza al credo religioso non può essere posto a fondamento di una valutazione di inidoneità all’esercizio della responsabilità genitoriale”.
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