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10 MAGGIO 2020
Il procedimento elettorale per Enpam a rischio invalidazione



Gentile Direttore,
la frettolosa adozione della modalità telematica di votazione per il rinnovo dei membri elettivi dell’Assemblea Nazionale ENPAM  e dei Comitati consultivi sembra aver  fatto dimenticare la profonda differenza tra questa nuova modalità e la precedente modalità cartacea di votazione. Aver voluto preservare la modalità cartacea per la fase pre-elettorale ha reso evidente che sono state sottovalutate le conseguenze di questa scelta.
 
Infatti nella situazione pandemica in atto era evidente l’impossibilità di effettuare l’autenticazione  della sottoscrizione delle liste o delle candidature come al solito, nella sede ordinistica, in presenza del Presidente dell’Ordine o di  un suo incaricato.
 
Nelle istruzioni diramate dall’ENPAM il 23.03.2020 vediamo che l’autenticazione della sottoscrizione della lista o della candidatura in presenza di un funzionario autenticatore in funzione accertativa è stata assimilata al semplice invio per e-mail della sottoscrizione con allegata la copia del documento di riconoscimento, annullando così le garanzie di certezza sottese allo svolgimento della procedura elettorale:
Tutte le sottoscrizioni devono essere autenticate dal Presidente o dal consigliere Segretario dell’Ordine o, ancora, da uno o più dei consiglieri dell’Ordine a ciò appositamente delegati dal Presidente. 
 
• In alternativa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, espressamente richiamato dall’art. 18 del “Regolamento di attuazione dello Statuto per le elezioni e per la sostituzione dei Componenti degli Organi della Fondazione Enpam”, ciascun sottoscrittore potrà compilare il modulo di sottoscrizione della lista da presentare, firmarlo ed inviarlo al soggetto preposto alla raccolta per via telematica (e-mail), allegando copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento. 
 
Sembra evidente che in  questa modalità alternativa non abbiamo alcuna autenticazione e che quindi la stessa  non ha evidentemente nessuna validità legale, in ambito elettorale ENPAM, perché la necessità dell’autenticazione risulta dalla prevista e prima necessaria autenticazione da parte del Presidente dell’Ordine o da un suo incaricato.
 
Questa nuova maniera di autenticazione ha messo in luce così anche una intrinseca contraddizione  del regolamento elettorale ENPAM.
 
Infatti, bisogna ricordare che  la giurisdizione in materia di procedimento elettorale degli enti previdenziali privatizzati appartiene al giudice ordinario e che “sia lo statuto che i regolamenti dell’ente previdenziale privatizzato, pur essendo sottoposti all’attività di vigilanza da parte delle autorità ministeriali competenti secondo legge e pur essendo la loro esecutività condizionata all’approvazione dei medesimi con i richiamati decreti interministeriali, sono, purtuttavia, e rimangono sempre essenzialmente espressioni dell’autonomia organizzativa dell’ente di cui trattasi.”
 
Le sopramenzionate peculiarità delle casse previdenziali privatizzate, riguardo ai procedimenti elettorali, fanno quindi capire che l’   ENPAM, in questo ristretto ambito, è considerata sicuramente una fondazione privata.
 
Resta così difficile da capire come sia possibile, con queste premesse, pensare di utilizzare quegli strumenti di semplificazione documentale che l’ordinamento appresta in generale ai fini dello snellimento dei rapporti fra cittadini e Pubblica amministrazione, come declinati dall’art.38 sopracitato.
 
In questo caso sembrerebbe invece obbligatorio l’uso del secondo comma dell’art. 21 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, riferito quindi a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, che prescrive che l'autenticazione venga “redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità  del dichiarante, indicando le modalità  di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché  apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.”
 
Solo così l’autenticazione diventa la certificazione, da parte del pubblico ufficiale, dell’avvenuta sottoscrizione in sua presenza, e dell’identità del firmatario.
 
Ritengo anche importante sottolineare che l’autenticazione della sottoscrizione delle liste e delle candidature è un adempimento collegato allo svolgimento di un procedimento elettorale che, per l’interesse pubblico che comunque sottende, obbligatoriamente deve sottostare ad un rigido formalismo per garantirsi dai rischi di invalidazione.
 
Secondo questa interpretazione, tutto il procedimento elettorale approntato da ENPAM sarebbe così facilmente invalidabile a posteriori e questo avrebbe un effetto invalidante e caducante anche sugli organi illegittimamente eletti, aprendo la strada a soluzioni straordinarie.
 
Ho chiesto al Ministero del Lavoro di verificare adeguatamente tutta la procedura elettorale come modificata dalle istruzioni emanate dall’Ufficio Centrale Elettorale ENPAM  e dal suo Presidente, per evitare inutili conseguenze negative, prima di tutto per l’ENPAM  e i suoi iscritti, derivanti dall’annullamento di tutta la procedura elettorale da parte dell’Autorità giudiziaria.
 
Dottor Franco Picchi
Presentatore lista alle elezioni ENPAM 2020 “Franco Picchi per cambiare l’ENPAM”

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