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Martedì 05 MAGGIO 2020
Nuove regole per prescrizione e dispensazione per i farmaci “anti Covid” autorizzati da Aifa a completo carico del Ssn

Pubblicata in Gazzetta una determina dell'Agenzia del farmaco con la quale si stabiliscono nuove condizioni di prescrizione e dispensazione, anche in regime domiciliare, dei medicinali clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, darunavir/cobicistat, darunavir/ritonavir, già posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per i soggetti affetti da infezione da Sars-CoV2 (Covid-19). LA DETERMINA.

Aifa, con determina del 28 aprile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio scorso, ha modificato le condizioni di prescrizione e dispensazione, anche in regime domiciliare, dei medicinali clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, darunavir/cobicistat, darunavir/ritonavir, già posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per i soggetti affetti da infezione da Sars-CoV2 (Covid-19) da una precedente determina del 17 marzo scorso.

Con la nuova determina l'Agenzia spiega come, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, della mancanza di farmaci autorizzati per il trattamento dell'infezione da Sars-CoV2 (Covid-19), della necessità di rendere fruibili, attraverso un continuo aggiornamento, tutte le informazioni progressivamente disponibili riguardo alla sicurezza e all'efficacia dei trattamenti, nonché di adottare con procedura urgente provvedimenti atti a non ostacolare l'accesso ad alcuni medicinali già presenti in protocolli nazionali e internazionali, si è stabilito quanto segue:
 
- i medicinali a base di clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, darunavir/cobicistat, darunavir, ritonavir sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da infezione da Sars-CoV2 (Covid-19), nel rispetto delle condizioni per essi indicate nelle schede dei rispettivi farmaci pubblicate e continuamente aggiornate sul sito dell'Agenzia;

- l'uso off label dei sopracitati farmaci è consentito unicamente nell'ambito del piano nazionale di gestione dell'emergenza Covid-19 e nel rispetto degli elementi riportati nelle suddette schede pubblicate sul sito dell’Aifa;

- salvo diverse indicazioni pubblicate tramite le schede suddette, le modalità di dispensazione dei suddetti farmaci possono essere stabilite a livello di ogni singola regione;

- è fatto obbligo alla struttura prescrittrice di trasmettere all'Aifa i dati relativi ai pazienti trattati con i medicinali in questione, con la sollecitudine consentita dall'attuale momento di emergenza;

- sono abrogati l'allegato 1 e le altre disposizioni della determina direttoriale n. 258 del 17 marzo 2020 (circolare 12065) incompatibili con la nuova determina.

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