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05 APRILE 2020
Perché l’emendamento Marcucci non va bene
Gentile Direttore,
l’emendamento A.S. 1766 a firma Marcucci relativo alle “Disposizioni per la definizione e l’equilibrata limitazione della responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato modificato, e ora ridefinito quale “Disposizioni in materia di responsabilità per eventi dannosi che abbiano trovato causa nella situazione di emergenza da COVID-19” risolvendo alcuni dubbi interpretativi e qualche problematica applicativa.
Innanzitutto, viene ora circoscritto lo scudo della responsabilità agli eventi dannosi che “abbiano trovato causa” nell’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19, superando le problematiche connesse alla prima formulazione in cui, invece, la limitazione della responsabilità era vincolata al solo parametro temporale, ovvero era estesa a tutti gli “per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui al DPCM del 31.01.2020”, indipendentemente dalla sussistenza di un nesso di causa con l’emergenza sanitaria.
Viene inoltre superata la problematica attinente all’individuazione dei professionisti sanitari oggetto dello scudo di responsabilità, ora specificati negli “esercenti le professioni sanitarie di cui all’art. 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24” (la Legge Gelli/Bianco sulla responsabilità professionale sanitaria).
Rispondendo alle numerose critiche sollevate da più parti è stato inoltre eliminato nel nuovo testo lo sbilanciamento delle restrizioni di responsabilità a favore delle condotte “gestionali-amministrative” da un lato e tutte le rimanenti condotte, quali l’errore medico, dall’altro.
Nella prima formulazione dell’emendamento solo per le condotte gestionali ed amministrative era difatti prevista la responsabilità “sussistendo il dolo del funzionario o dell’agente”, con esclusione quindi della responsabilità per colpa grave, lasciando invece per tutti i professionisti sanitari la responsabilità anche per colpa grave. Nel nuovo testo scompare invece la dicotomia tra le singole condotte e, per tutti gli eventi dannosi, viene prevista la sola responsabilità per dolo o colpa grave.
La limitazione di responsabilità trova però applicazione in favore di tutti i soggetti giuridici destinatari della norma. Ovvero non solo per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all’art. 7 della Legge 24/2017, che l’emendamento dovrebbe realmente ed effettivamente tutelare, ma anche per “la responsabilità civile delle strutture sanitarie e socio sociosanitarie, pubbliche e private”.
Viene quindi equiparata, sotto il profilo civile, la responsabilità del professionista sanitario che ha dovuto effettuare turni di lavoro estenuanti nonché difficili e dolorose scelte terapeutiche causate dalla mancanza di strumentazione e presidi a quella delle Aziende che, in alcuni casi, hanno colposamente posto il proprio personale dipendente in quelle condizioni di lavoro. Causandone, in non pochi casi, direttamente o indirettamente, anche il contagio o addirittura il decesso.
E’ pertanto indubbio che l’emendamento proposto da Marcucci quale primo firmatario limiti la responsabilità civile e penale dei professionisti sanitari riconoscendo, quantomeno, l’enorme sacrificio profuso in questi mesi da coloro che sacrificano la propria famiglia e la propria salute (in alcuni casi purtroppo anche la vita) a vantaggio dell’interesse generale e della salute collettiva.
E’ però pur vero che lo stesso scudo di responsabilità viene riconosciuto, peraltro nella stessa misura, anche alle strutture sanitarie e sociosanitarie sia pubbliche che private, con uniformità di trattamento tra coloro che hanno lavorato e rischiato in prima linea e coloro che hanno invece assunto decisioni dirigenziali non sempre corrette. Celando la sottaciuta tutela delle aziende sotto l’esternata tutela dei professionisti sanitari, a favore dei quali andrebbe invece prevista una tutela ben più ampia.
Si deve infine riflettere, e rilevare sotto il profilo giuridico, sul fatto che lo scudo previsto dall’emendamento a prima firma Marcucci, circoscrivendo alle sole fattispecie di dolo e colpa grave anche la responsabilità delle aziende sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, limita gravemente le tutele che dovrebbero invece essere garantite a tutti i soggetti – pazienti e personale sanitario - colpiti dal COVID-19.
Avv. Alessia Gonzati
Consulente legale Associazione Obiettivo Ippocrate
Dott. Massimiliano Zaramella
Presidente Obiettivo Ippocrate
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