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Venerdì 03 APRILE 2020
Elezioni Enpam. Perché rinviarle
Gentile Direttore,
il recente dibattito sulla reale possibilità di un legale rinvio delle elezioni della Fondazione ENPAM si è arricchito nelle ultime ore con la nota 1 aprile 2020 del direttore generale per le politiche previdenziali ed assicurative del Ministero del Lavoro (allegato 1), di risposta alla delibera inviata in data 27 marzo 2020 dal consiglio di amministrazione di ENASARCO. Tale delibera, presa purtroppo a maggioranza, come si legge nella nota ministeriale, prevedeva il differimento dello svolgimento delle elezioni e la contestuale prorogatio degli organi dell’ente.
Credo sia opportuno, in primo luogo, sottolineare che il direttore generale nella sua risposta evidenzia giustamente l’irregolarità procedimentale della delibera, che non trovava nel regolamento elettorale di ENASARCO né nello statuto un articolo da richiamare a motivazione e sostegno della delibera presa.
La mancata previsione delle procedure regolamentari da adottare ad elezioni indette in caso di eventi calamitosi o pandemie come quella che stiamo vivendo, imponeva prima una delibera di modifica del regolamento elettorale a tal riguardo, da far approvare ai ministeri vigilanti e solo successivamente poteva essere deliberato, secondo quanto approvato da parte degli stessi, il differimento.
Tutto questo viene sintetizzato nella parte finale della nota di respingimento: “dato che il deliberato di cui trattasi non risulta essere conforme alle norme statutarie e regolamentari.”
Non voglio entrare nel merito delle motivazioni addotte da parte di ENASARCO per motivare la sua scelta, mentre è opportuno evidenziare come ENPAM avrebbe avuto ben altre motivazioni da presentare ai Ministeri vigilanti a sostegno dell’urgenza di prevedere una modifica al regolamento elettorale che prevedesse anche il rinvio delle elezioni in casi eccezionali come quello determinato da una pandemia.
Non sarebbe sfuggito ai Ministeri notare che la classe medica tutta era impegnata in altre ben più gravose incombenze e tale iniziativa non avrebbe potuto determinare alcun danno né all’ ENPAM né al suo Presidente né ancora al suo Consiglio di Amministrazione, perché istituzionalmente corretta.
Il Consiglio di Stato, in una recente sentenza proprio a riguardo di una modifica del regolamento elettorale della Fondazione ENPAM, ha sottolineato infatti che quando il Ministero del Lavoro, come previsto dall’ art. 3 comma 2 della legge 509/94, “approva gli atti…esso prevede un controllo di merito circa il rispetto dei criteri di convenienza e opportunità” (Consiglio di Stato, 27 novembre 2017 n. 5498).
Tale corretto iter procedimentale era stato da me portato all’ attenzione del Presidente ENPAM, attraverso una lettera che invitava a presentare ai ministeri vigilanti una modifica regolamentare che nell’evenienza di situazioni eccezionali come la pandemia in corso, prevedesse la possibilità di rimandare le elezioni per il rinnovo degli organi della Fondazione (allegato 2).
La lettera era stata inviata anche a tutti gli ordini e alla FNOMCEO.
Da ultimo mi preme sottolineare come la nota ministeriale nel ribadire il suo potere di vigilanza non evidenzi anche che il Dlgs 509/94 all’ art. 2 comma 1 preveda che “le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.”.
Solo questo mancato accenno all’autonomia della nostra cassa previdenziale dovrebbe spingere al più presto il nostro presidente, ora anche in veste di presidente ADEPP, che da sempre si batte per il riconoscimento di una maggiore autonomia sia per la nostra che per le altre case privatizzate, a provare davvero a far posticipare le elezioni ENPAM.
Una modifica regolamentare andrebbe comunque e su queste basi proposta all’approvazione dei Ministeri vigilanti, che possono, come abbiamo visto, decidere anche con estrema urgenza.
Dottor Franco Picchi
Pietrasanta LU
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