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Mercoledì 11 MARZO 2020
Coronavirus. Conte annuncia chiusura di quasi tutti negozi, restano aperti alimentari, farmacie e parafarmacie. Industrie e fabbriche aperte ma in sicurezza. Garantiti servizi di pubblica utilità e trasporti. Nessuno stop per filiera alimentare. Domenico Arcuri commissario straordinario

Il presidente del Consiglio annuncia in diretta video le nuove misure che saranno adotatte in tutta Italia fino al prossimo 25 marzo. "Ci vorranno almeno due settimane per avere un primo riscontro degli effetti sulla crescita del contagio e quindi anche se i contagi dovessero continuare aumentare questo non significa che dovremo affrettarci a varare nuove misure". Aperti anche tabaccai ed edicole. Confermati divieti di spostamento tranne che per lavoro, fare la spesa e per necessità. Arcuri, amministratore di Invitalia, si coordinerà con la Protezione civile per accelerare potenziamento dei servizi sanitari. IL TESTO IN GAZZETTA

"Il mio grazie va a tutti voi che state rispettando le misure che il governo ha adottato. Sappiate queste rinunce stanno dando un grande contributo al Paese, L'Italia sta dando prova di essere una grande comunità. L'Italia rimarrà sempre una zona unica, protetta, ma ora facciamo un passo in più: disponiamo la chiusura delle attività commerciali, ad eccezione di quelle per i beni di prima necessità e le farmacie". Così in diretta video il premier Giuseppe Conte annuncia nuove misure più restrittive per contrastare l'emergenza coronavirus, valide fino dal 12 al 25 marzo 2020 (leggi discorso integrale).
 
Sono sospese dunque le attività di bar, pub, ristoranti. Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa. Mentre saranno aperte edicole e tabacchi. Le industrie resteranno aperte ma con "misure di sicurezza", cioè purché garantiscano iniziative per evitare il contagio. Chiusi invece i reparti aziendali "non indispensabili" per la produzione. Si incentiva anche la regolazione di turni di lavoro e le ferie anticipate.
 
Arriva un commissario delegato per potenziare le strutture sanitarie messe sotto stress per il crescente numero di contagi: "Sarà un commissario che avrà pieni poteri di deroga e che lavorerà per rafforzare la distribuzione di attrezzature per la terapia intensiva. Nominerò Domenico Arcuri, l'uomo alla guida di Invitalia". 
 
"Restiamo distanti oggi per abbracciarci domani", ha concluso Conte.
 

 
 
 
Queste le nuove misure previste dal Dpcm in vigore dal 12 fino al 25 marzo 2020
 
1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
 
3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
 
5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
 
6) Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
 
7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 
 
8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
 
9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

10) Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

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