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Mercoledì 04 MARZO 2020
Coronavirus. Arriva il via libera definitivo dal Senato. Il decreto per il contenimento ora è legge
Ieri il testo è stato approvato all'unanimità dai senatori della XII Commissione. Ritirati gli emendamenti, alcuni dei quali trasformati in Ordine del giorno che impegnano il Governo su diverse questioni: dalla possibilità di accelerare i processi per la produzione di un vaccino contro il coronavirus, a investimenti straordinari per gli Irccs coinvolti nell'emergenza, fino a misure di protezione per bambini e anziani. In giornata è arrivato il via libera definitivo dall'Aula con 324 voti favorevoli e nessun parere contrario. IL TESTO
Il decreto legge contenente le prime misure per affrontare l'emergenza coronavirus ora è legge. In giornata è arrivato via libera definitivo dall'Aula del Senato nel testo già licenziato dalla Camera.
Intanto ieri, in Commissione Sanità, il decreto era stato approvato all'unanimità insieme a ben 19 Ordini del giorno che impegnano il Governo su diverse questioni: dalla possibilità di accelerare i processi per la produzione di un vaccino contro il coronavirus, a investimenti straordinari per gli Irccs coinvolti nell'emergenza, fino alle misure di protezione per bambini e anziani.
Tornando al testo del decreto, ricordiamo che qui veniva previsto lo stop a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, in luogo pubblico o privato. Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Stessa sorte toccherà ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura. Sospese le gite scolastiche sia sul territorio nazionale che all'estero.
E ancora, quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di coronavirus. Resteranno chiuse tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità. Inoltre, l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Potranno essere sospesi i servizi del trasporto di merci e di persone, così come le attività lavorative nelle aree interessate.
Queste le principali misure indicate dal Governo per il contenimento dei focolai di coronavirus nel Nord Italia.
Ecco le misure previsto dal provvedimento, articolo per articolo.
L'articolo 1 prevede le seguenti misure per il contenimento del coronavirus per i comuni della Lombardia (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini) e Vento (Vò):
a) divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel Comune o nell’area;
b) divieto di accesso al Comune o all’area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
g) sospensione delle procedure concorsuali;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
k) chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, specificamente individuati;
l) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorità competente;
m) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3;
n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.
L'articolo 2 prevede che le autorità competenti potranno adottare, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza anche fuori dai casi previsti dall'aritcolo 1.
All'articolo 3 si spiega che le misure precedentemente elencate saranno adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni , ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si spiega poi che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento previste verrò punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a duecentosei euro).
Al personale delle Forze armate impiegato per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento viene attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria, all'articolo 4 si prevede un ulteriore stanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, da aggiungere a 5 milioni di euro già previsti dalla delibera dello scorso 31 gennaio con la quale il Governo dichiarava lo stato di emergenza.
Giovanni Rodriquez
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