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Giovedì 20 FEBBRAIO 2020
Specializzandi in corsia. Regioni approvano linee guida. Bonaccini: “Ora accordi con le Università per dare uniformità al sistema”
I presidenti delle Regioni danno il via libera al documento (che abbiamo già anticipato ieri) con le linee guida per applicare le disposizionei della legge di Bilancio 2020. Definiti i cinque passaggi standard che consentiranno di poter assumere medici specializzandi inseriti nelle graduatorie di concorso pubblico. “Diamo risposte concrete all’emergenza medici riscontrata in molte strutture sanitarie in diverse Regioni del Paese” ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni IL DOCUMENTO
La Conferenza delle Regioni ha dato oggi il via libera al documento che apre e porte alla possibilità di poter assumere medici specializzandi inseriti nelle graduatorie di concorso pubblico prevista dalle legge di Bilancio del 2020 che contempla che i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso al Servizio sanitario regionale e collocati in graduatoria separata (ricordiamo che con il Milleproroghe l'accesso nel Ssn sarà consentito agli specializzandi iscritti fin dal 3° anno).
“Diamo risposte concrete all’emergenza medici riscontrata in molte strutture sanitarie in diverse Regioni del Paese – ha commentato il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini – si tratta di pochi punti fermi condivisi, necessari per garantire uniformità e coerenza in tutto il territorio nazionale su cui ogni Regione potrà anche effettuare specifiche opzioni in base alle proprie esigenze nonché in relazione alle necessità degli Atenei di riferimento”.
Questi in sintesi i contenuti condivisi da inserire negli accordi Regioni-Università
1) il riconoscimento da parte dell’Università delle attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell’azienda sanitaria presso la quale è assunto come parte integrante e sostanziale del ciclo di studi per la specializzazione;
2) l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale è effettuata dalle aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione;
3) i medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, secondo i criteri previsti dall’accordo Regione-Università, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
4) lo specializzando medico svolge, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica. L’attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo;
5) il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal Ccnl della dirigenza medica e sanitaria del SSN: stipendio tabellare; indennità di specificità medica; indennità di esclusività; indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti; retribuzione di risultato, ove spettante; retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito.
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