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Lunedì 20 GENNAIO 2020
Sicilia. Tar annulla decreti assessoriali per medici sostituti del 118. Soddisfazione della Fimmg
Per i giudici un decreto assessoriale non può introdurre deroghe al principio dell’accesso al corso di formazione in medicina generale mediante concorso, nonché all’obbligo di esclusività dei corsisti, contenuti in norme primarie statali e comunitarie. La Fimmg, che aveva presentato ricorso, commenta: “L’effettiva (e duratura) realizzazione di finalità meritevoli, non può mai condurre al danno per altri cointeressati e al travolgimento dei principi cardine della legalità”. LE SENTENZE
La vicenda dei medici sostituti del 118 trova un epilogo nelle due decisioni del TAR Palermo del 14 e del 15 gennaio 2020. Per i giudici un decreto assessoriale non può introdurre deroghe al principio dell’accesso al corso di formazione in medicina generale mediante concorso, nonché all’obbligo di esclusività dei corsisti, contenuti in norme primarie statali e comunitarie
Il pronunciamento si riferisce al decreto del dicembre del 2018 con cui l’Assessore regionale della sanità, Ruggero Razza, aveva disposto che i medici sostituti dell’emergenza 118, in possesso dell’attestato di idoneità relativo all’emergenza sanitaria territoriale e con un’anzianità di servizio di almeno 18 mesi, potessero accedere in sovrannumero e senza concorso al corso di formazione di medicina generale; ottenendo così con la semplice iscrizione, per effetto della normativa vigente, il diritto a ottenere l’immediata stabilizzazione.
La stabilizzazione dei medici sostituti del 118 è voluta e sostenuta dalla Fimmg, che però aveva presentato ricorso contro il decreto evidenziando che tale beneficio “non può avvenire in spregio ai principi della legalità e meno ancora a danno di altri giovani colleghi che con merito (vincitori di concorso) hanno seguito i percorsi normativi”.
Per tale motivo la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, unitamente a più di cento corsisti e diplomati del corso di specializzazione in medicina generale – difesi dagli Avvocati Prof. Salvatore Pensabene Lionti, Tommaso Pensabene Lionti e Giuseppina Pensabene Lionti - avevano proposto ricorso al Tar Sicilia , evidenziando la violazione delle norme statali ed europee regolatrici della materia, nonché gli effetti ingiusti che il provvedimento avrebbe causato sia in termini di “scavalcamento” dei corsisti legittimi vincitori di concorso, sia in termini di “disfunzione” nel corretto svolgimento del corso. Ed ora il Tar gli ha dato ragione.
“Non si comprende perché l’assessore Razza, nonostante la stessa avvocatura dello Stato abbia rinunciato alla difesa, anteriormente alla definitiva pronuncia del TAR sul decreto impugnato, (e ci aspettiamo, come se lo aspettano i giovani colleghi che credono nel riconoscimento del merito e delle regole, un suo chiarimento) abbia emanato un successivo nuovo decreto con gli stessi contenuti con l’aggiunta di approvare contestualmente il relativo bando per consentire l’ammissione in sovrannumero e senza concorso dei medici sostituti del 118; decreto che veniva, anch’esso, impugnato dalla Fimmg e dai suddetti ricorrenti”, spiega il sindacato.
Con le ricordate sentenze del 14 e 15 gennaio 2020, il TAR Palermo ha quindi accolto i ricorsi della Federazione e dei corsisti, proposti dagli Avvocati Pensabene Lionti, annullando i decreti assessoriali .
Per la Fimmg una decisione che conferma ciò che la Federazione ha sempre sostenuto: “L’effettiva (e duratura) realizzazione di finalità meritevoli, non può mai condurre al danno per altri cointeressati e al travolgimento dei principi cardine della legalità; tanto più se attuativi di specifiche normative europee”.
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