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Lunedì 23 DICEMBRE 2019
Equiparazione degli specializzandi farmacisti agli specializzandi medici. Approvato dalla Camera un Odg di Mandelli (FI)
L'ordine del giorno dell'esponente di Forza Italia e presidente della Fofi, parte dal presupposto che “risulta del tutto ingiustificata la diversità di stato giuridico e trattamento economico esistente tra i farmacisti specializzandi e i medici specializzandi, nell'ambito della disciplina in materia di accesso e frequenza delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria”.
Nel corso della seduta notturna della Camera successiva all’approvazione della Legge di Bilancio, l’Assemblea ha approvato un ordine del giorno a firma dell’Onorevole Andrea Mandelli, presidente della Fofi, che impegna il Governo “a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche con successive modifiche normative, la possibilità di regolamentare lo status contrattuale ed economico dei laureati in farmacia che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria – disciplinate dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005 e 4 febbraio 2015 – equiparandolo a quello dei laureati in medicina e chirurgia”.
“La preparazione professionale per tutti gli specializzandi dell'area sanitaria, si legge nell’ordine del giorno, presuppone un percorso formativo quadriennale di livello elevato le cui spese, in assenza di una posizione contrattuale, restano completamente a carico dell'interessato ed è del tutto ingiustificata la diversità di stato giuridico e trattamento economico esistente tra i farmacisti specializzandi e i medici specializzandi”.
Come è noto la contrattualizzazione degli specializzandi in farmacia ospedaliera, e la valorizzazione del ruolo dei farmacisti ospedalieri, è uno dei temi cardine della politica professionale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. “Se, correttamente, si vuole migliorare e ampliare la gestione del farmaco e la pharmaceutical care nell’ospedale c’è una sola via maestra: contrattualizzare gli specializzandi in farmacia ospedaliera e poi assumerli. Su questo fronte non intendiamo cedere di un millimetro”, aveva ribadito il presidente Mandelli nel corso del Consiglio nazionale della Federazione lo scorso 18 novembre.
Ecco il testo integrale dell’Odg approvato:
La Camera,
in sede di esame della proposta di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di bilancio 2020)
premesso che:
l'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 prevede che i medici e i veterinari in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso siano ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita;
considerato che:
il decreto 4 febbraio 2015, nel riordinare le scuole di specializzazione di area sanitaria, ha previsto l'applicazione di un ordinamento didattico unico, valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati di area sanitaria, e ha regolato l'ordinamento di tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria in modo tendenzialmente omogeneo in termini di impegno didattico, durata dei corsi e tirocini pratici;
tale decreto, che nello specifico definisce la programmazione del numero dei posti da assegnare nelle scuole di specializzazione medica, prevede la stipulazione di uno specifico «contratto di formazione» per ciascuno specializzando, predeterminando le risorse finanziarie da impiegare e il corrispettivo in euro per ciascun anno di formazione specialistica;
successivamente, l'articolo 8 della legge n. 401 del 2000 ha esteso la programmazione delle scuole di specializzazione, prevista per i laureati in medicina, ad un'ampia categoria di laureati, comprendente anche i farmacisti, che tuttavia, sebbene anch'essi vincitori di concorso, non godono della medesima posizione contrattuale, né di alcun trattamento economico;
ai sensi della vigente normativa, il superamento di un percorso di specializzazione post lauream di 4 anni è requisito indispensabile, tanto per i farmacisti quanto per i medici, per l'accesso al servizio sanitario nazionale;
la preparazione professionale per tutti gli specializzandi dell'area sanitaria presuppone un percorso formativo di livello elevato le cui spese, in assenza di una posizione contrattuale, restano completamente a carico dell'interessato;
risulta del tutto ingiustificata la diversità di stato giuridico e trattamento economico esistente tra i farmacisti specializzandi e i medici specializzandi, nell'ambito della disciplina in materia di accesso e frequenza delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria,
impegna il Governo
a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche con successive modifiche normative, la possibilità di regolamentare lo status contrattuale ed economico dei laureati in farmacia che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria – disciplinate dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005 e 4 febbraio 2015 – equiparandolo a quello dei laureati in medicina e chirurgia.
Mandelli, Cassinelli
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