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Giovedì 12 DICEMBRE 2019
Il “collaboratore di studio” del Mmg, non è e non può essere una professione sanitaria



Gentile Direttore,
qualche autorevole sindacalista della medicina generale per la propria regione accusa mancati incentivi economici per la medicina generale non per formazione medica, né per percorsi clinici per il paziente, né per percorsi di integrazione con gli specialisti e con diagnostica strumentale, ma mancati milioni di euro in accordi per i collaboratori di studio “per il disbrigo delle questioni burocratiche e amministrative”.
 
In realtà in medicina generale gli atti burocratici e amministrativi sono anche essi atti medici e gli incentivi per migliorare la medicina generale andrebbero dati ai medici per aumentare gli orari minimi di studio aperto per gli assistiti di fiducia del singolo medico di famiglia, indipendentemente dagli orari di associazionismo, oltre che per maggiore formazione, percorsi clinici e di integrazione con il Distretto Sanitario.
 
E poi il collaboratore di studio è un lavoratore di studio privato del medico convenzionato, è un portiere di studio, non è una professione sanitaria, non è un lavoratore convenzionato SSN, né un lavoratore né impiegato pubblico come quelli statali gravati solo questi ultimi, per status, di segreto "d'ufficio" e solo per questi ultimi vi è per norma la possibilità di incarico per trattare i dati sensibili degli atti burocratici amministrativi sanitari, i quali rimangono Dati Sensibili.
 
Né gli infermieri né gli oss (operatori socio sanitari) né altre figure sanitarie possono avere incarico di lavoratore collaboratore di studio, ma incarico solo secondo il loro profilo professionale. Il collaboratore di studio medico, il quale ha possibile la funzione di portierato con in più il solo incarico per dati identificativi degli utenti, non può avere incarico scritto dal Titolare per partecipare né per ascoltare, leggere, scrivere, copiare, stampare Dati Sanitari, né per ricette croniche da preimpostare, neppure se i gestionali e la tecnica lo permettono, né se poi a visionare e firmare è il medico. Neppure per tale fine di delega al segretario di Dati Sensibili è possibile avere un consenso dal paziente, bene non concedibile nello studio medico.
 
Tutto ciò naturalmente per norme di codici civile e penale, di Privacy, deontologiche e di buona pratica medica. Nessun acn (accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale) né nessun air (accordo integrativo regionale) sono superiori alle leggi, neppure se avallate dai sindacati, ai fini di delegare atti medici anche se presunti atti puri burocratici amministrativi e presunti distinti da atti sanitari.
 
Noi medici dobbiamo eseguire direttamente gli atti sanitari anche quelli supposti burocratici amministrativi senza delega. Anche la comunicazione, tempo di cura medica, non è delegabile. La richiesta di incentivi sia deontologica entro parametri normativi e sia per la formazione medica, per i tempi del medico e per esercitare la professione senza filtri ma sempre direttamente.
 
Dott. Massimo Calisi
Medico di medicina generale a Pescara, segretario regionale FISMU Abruzzo

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