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Lunedì 11 NOVEMBRE 2019
La Corte costituzionale e il caso Venturi. Ecco tutte le mie perplessità e preoccupazioni

Sbaglierò, ma la sentenza della Corte, se mi guardo intorno, se rifletto sulle tendenze in atto, nel momento in cui, avanza il regionalismo differenziato, sembra fatta a bella posta per aprire la strada ad una deontologia condizionata dalle politiche regionali e per questo a sua volta differenziata, esattamente come si è fatto nel ‘92 con il diritto alla salute

Nei confronti della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato “illegittima” la radiazione del dottor Venturi decisa dall’ordine di Bologna, mi dichiaro:
• perplesso anche se mi riservo naturalmente di approfondirla appena disponibile la sentenza,
• contrariato per il conformismo davvero monotono di coloro che per i motivi strumentali più diversi  l’anno salutata con soddisfazione,
• preoccupato per le sue possibili conseguenze.
 
La semplificazione della realtà
Pongo prima di tutto una questione per me fondamentale, che, definirei quella del “presupposto”: da quale presupposto ontologico, cioè da quale principio di realtà è partita la Corte per dichiarare illegittima la radiazione di Venturi?
 
Rammento di sfuggita, senza citare, per brevità, la letteratura giuridica che ho consultato, che il “principio di realtà”, nelle scienze giuridiche, e, in particolare, in quelle costituzionalistiche, coincide con quello di “verità”, esprimendo, in compendio, la qualità di ogni cosa in quanto “è”, in sede oggettiva o soggettiva.
 
Se Venturi, come sostiene la Corte, “è” solo un assessore regionale e se la sua delibera sulle autoambulanze “è” solo “un atto politico amministrativo”, in questo caso, la Corte ha ragione di ritenere che l’ordine di Bologna, in quanto tale, non può sindacare le scelte politiche amministrative della Regione non avendo, a riguardo, né competenza né titolo.
 
Ma se Venturi, in ragione del principio di realtà, “è” anche un medico, per cui “è” iscritto regolarmente ad un ordine  e per questo, obbligato a rispettare un codice deontologico, e se la delibera in questione non “è” solo un atto politico amministrativo ma anche una decisione medico-sanitaria che contraddice i valori della deontologia, o i diritti delle persone, ebbene, in questo caso, la Corte potrebbe avere torto perché, rispetto al  medico, non all’assessore,  l’ordine può sindacare, applicando la legge, tutto quanto è in contrasto con la propria deontologia.
L’ordine di Bologna non ha, in realtà, contestato l’assessore, ma il medico, sul primo non ha alcuna giurisdizione, sul secondo sì, e lo dimostrano i mezzi e i modi di cui si è servito. E’, solo in ragione di una semplicissima regola transitiva, che l’assessore, in seconda istanza, si trova contestato, ma solo perché i due ruoli sono praticamente indissolubili. Ma se i ruoli sono indissolubili perché la Corte ne nega uno per scegliere l’altro negando con ciò di fatto il principio di realtà?
 
Ciò che non si può negare
E’ innegabile che, Venturi inteso come “intero” (la sua unità e la sua totalità):
• abbia un doppio ruolo e lo dimostra la sua iscrizione all’ordine,
• che i due ruoli siano distinti ma anche coincidenti per discipline.
 
Questa “coincidenza” ontologica costituisce una complessità che sul piano storico non è nuova (la medicina ha sempre offerto i propri professionisti alla politica) diventa nuova, quasi un tratto tipico del nostro tempo, solo nel momento in cui, i ruoli, a causa di politiche controverse e discutibili, entrano tra loro in contraddizione.
 
Sirchia, che tutti conoscono, ha fatto una legge contro il fumo, in questo caso, i due ruoli, coincidono senza contraddirsi, ma se avesse fatto una legge sull’eutanasia, i due ruoli sarebbero entrati tra loro oggettivamente in contraddizione, perché il codice, a cui Sirchia come medico deve obbedienza, la vieta tassativamente.
 
Se Venturi, come medico, avesse fatto l’assessore al turismo, il problema della sua radiazione non si sarebbe posto perché i due ruoli non sarebbero stati né incompatibili e né coincidenti
 
Il medico in altro ruolo
Questo vuol dire che, fare il medico e nello stesso tempo l’assessore, non è in quanto tale incompatibile, lo diventa solo nel caso in cui, il medico, cioè la deontologia entra in contraddizione con l’assessore, cioè con la politica. E’ la contraddizione deontologica a porre un problema di incompatibilità tra ruoli non i ruoli in quanto tali.
 
Se Venturi, al momento di essere nominato assessore alla sanità, avesse chiesto la sospensione temporanea della sua iscrizione all’ordine, rendendosi in questo modo libero da obblighi deontologici, egli, non avrebbe avuto, da parte dell’ordine di Bologna, nessun problema.
 
Egli teoricamente avrebbe potuto realizzare il suo sogno (ribadito anche recentemente in un intervento alla Fials): per risparmiare la differenza di retribuzione tra un medico e un infermiere avrebbe potuto sostituire i medici con gli infermieri senza che l’ordine di Bologna adottasse nei suoi confronti nessun provvedimento disciplinare e quindi costringendolo eventualmente ad altre forme di contestazione.
 
Figli e figliastri
 
Ma c’è di più, a ben vedere, l’ordine di Bologna, nei confronti del dottor Venturi, non ha fatto altro che applicare la legge cioè fare il proprio dovere istituzionale.
 
Nella legge n° 3 del gennaio 2018, che è la riforma degli ordini approvata solo lo scorso anno, si prescrive agli ordini di “adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorie contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore”, (vedi articolo 4 che interviene sulla disciplina ordinistica).
 
Non essendo prevista, esplicitamente nella legge neanche un tipo di eccezione, Venturi, come medico rientra suo malgrado anche facendo l’assessore, nel suo ambito di applicazione.
 
Vorrei rimarcare lo spirito del punto C che è prevalentemente di giustizia. Dire che la misura disciplinare vale nei confronti di “tutti” gli iscritti all’albo, significa dire “senza alcuna eccezione”, semplicemente perché, rispetto all’adozione e alla esecuzione di un provvedimento disciplinare, non possono esserci eccezioni. I famosi figli e figliastri.
 
L’espressione “tutti gli iscritti” vale “per ogni medico iscritto” cioè senza alcuna distinzione e senza alcuna eccezione.
 
Nel caso di Venturi, la Corte ha deciso di fatto di cambiare quello che in logica si chiama il “quantificatore” di una legge, votata dal Parlamento, introducendo di fatto una eccezione: “tutti meno uno” quindi spiazzando ed esautorando completamente la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Ceps) e l’intero sistema ordinistico.
 
Venturi, direbbero i logici, grazie alla Corte è diventato un “caso esistenziale particolare”. Egli di fatto è l’unico medico iscritto all’ordine dei medici esentato dai suoi obblighi deontologici. Per lui, anche se medico, la legge n° 3 non vale.
 
Verso una deontologia differenziata e amministrata
Ma sapete cosa voglia dire politicamente imporre, in un contesto istituzionale che viaggia verso la de-regolazione, cioè verso le logiche autarchiche del regionalismo differenziato, una “eccezione” laddove non esiste nessuna eccezione, e farne una specie di “scudo penale”, da mettere a disposizione delle regioni nei confronti della deontologia?
 
Vuol dire semplicemente aprire la strada, questa volta, alla deontologia “condizionata” e quindi “differenziata” e “amministrata”.
 
Vorrei ricordare a tutti, che, quello che l’ordine di Bologna contesta a Venturi, non è come pensa la Corte e non solo, l’autonomia della Regione, ma l’abuso che questa regione ne ha fatto, attraverso il “dottor” Venturi, ai danni della deontologia medica.
 
Questo “abuso”, che consiste nel deregolare i rapporti tra professioni, è peraltro scritto nella pre-intesa, siglata dall’Emilia Romagna con il governo Gentiloni, sul regionalismo differenziato.
 
Se, una regione, vuole le mani libere nell’uso e nella formazione delle professioni, pensate che, per essa, sia possibile tollerare una deontologia nazionale, vincolante e restrittiva?
 
Non è per nulla fantasioso, con questi chiari di luna, ipotizzare, una deontologia regionalizzata, quindi a sua volta condizionata differenziata e amministrata.
 
Si dirà che è inconcepibile e mi auguro, nell’interesse dei malati, sinceramente che lo sia, ma non offendetevi se vi ricordo che la storia dei rapporti tra ordini e regioni, con la scusa che si è tutti figli dello stesso Stato, non è una storia conflittuale ma consociativa, nella quale, in qualche caso si sono visti perfino presidenti di ordine svolgere con regolare retribuzione compiti, di vario genere, per conto della regione.
 
Bologna è solo l’eccezione che conferma la regola.
 
Corte o Ceps?
Le mie perplessità, a parte le complessità ontologiche negate, nascono anche da un sospetto di incompetenza o quanto meno di incongruità, proprio da parte della Corte. Essaè un organo di garanzia costituzionale cui è demandato il compito di giudicare la legittimità degli atti dello Stato e delle Regioni, dirimere eventuali conflitti di attribuzione tra i poteri di dette istituzioni e tra le Regioni stesse, ma gli ordini non rientrano in questo ambito essi hanno una loro Corte che si chiama Ceps.
 
Che c’entra la Corte su una questione eminentemente deontologica ed ordinistica? Perché  il caso Venturi non è stata demandato alla Ceps? Mi si obietterà che dietro la questione deontologica esiste un conflitto istituzionale comunque con la Regione, ed è vero, ma esso è la conseguenza non la causa di tutta la faccenda.
 
Mi si obietterà anche che in ballo c’è l’autonomia amministrativa della Regione, anche questo è senz’altro vero, ma, ribadisco, il provvedimento contro Venturi era contro il medico, tant’è che tanto l’assessore che la regione hanno continuato imperterriti la loro legittima attività.
 
La Corte secondo me appiattendosi solo sul quesito istituzionale postogli dalla regione Emilia Romagna, ha finito con lo scadere, in una sorta di apologia dell’istituzione regionale difendendone l ruolo istituzionale.
 
E’ ovvio considerando i compiti istituzionali della Corte che essa invocando l’art. 117 e 118 non può che dar ragione all’Emilia Romagna,dal momento che, il suo compito,non è quello di dipanare le complesse questioni deontologiche che diversamente toccherebbero alla Ceps.
 
Ciò che conta per la Corte è che la Regione faccia la Regione e l’Ordine faccia l’ordine.
 
Una sentenza a problemi invarianti
Il paradosso che viene fuori è che la Corte, accoglie il ricorso dell’Emilia Romagna, ma non risolve il problema di fondo che resta quello del rapporto tra deontologia e gestione. In questo modo la Corte è come se avesse avallato le politiche de-regolative dell’Emilia Romagna, senza rendersi conto che, così facendo, è come se, suo malgrado, avesse autorizzato una regione ad essere nei confronti della deontologia, autarchica, esattamente nello spirito del  regionalismo differenziato.
 
Si provi solo a capovolgere, per finta, la situazione e a immaginare una sentenza con la quale non la Corte ma la Ceps dopo aver valutato tutte le complessità, riconosca fondata la radiazione di Venturi.
 
In questo caso:
• nessun assessore avrebbe più osato fare delibere in contraddizione  con le deontologie,
• si sarebbe posto un limite alla guerra sulle competenze,
• si sarebbero indotte le varie professioni  a trovare una intesa co-evolutiva,
• avremmo risolto a favore della deontologia la crisi dei rapporti con la gestione,
• si sarebbe restituito al sistema ordinistico il suo ruolo legittimo.
 
Venti di guerra
Nel leggere, su questo giornale, i tanti commenti di condivisione della sentenza della Corte ho fisicamente visto fronteggiarsi in modo minaccioso due schieramenti uno contrapposto all’altro:
• nel primo i teorici della fungibilità dei ruoli, e quelli della contendibilità delle competenze professionali, i  sostenitori del see and treat, i politici  convinti che la task shifting sia la strada per garantirci la sostenibilità del sistema, corporazioni diverse che pur di portare a casa qualche piccolo vantaggio di potere venderebbero volentieri la propria deontologia, e poi coloro che “last minute” ci propongono non più deontologia  ma meno deontologia, cioè  di mettere limiti all’azione disciplinare degli ordini e di impedire loro di mettere bocca sulle scelte amministrative delle regioni cioè di fare le pecore compiacenti,
 
• nel secondo una moltitudine di medici imbarazzati smarriti e disorientati comprensibilmente in bilico tra la necessità di difendere la loro professione ormai sotto attacco da anni, di rispettare le regole istituzionali, del tutto a disagio soprattutto quando, a dispetto delle consuetudini, la deontologia, come nel caso Venturi, diventa una forma di lotta e di protesta contro politiche inaccettabili.
 
Se gli schieramenti sono in campo è possibile che, prima o poi, inizi una guerra.
 
In cuor mio speravo che l’iniziativa dell’ordine di Bologna ci aiutasse a mettere un freno alla de-regolazione dei ruoli professionali, ad avere un supplemento di ragionevolezza, a fissare dei paletti e ad aprire una nuova fase di dialogo.
 
Disobbedienza deontologica quale obiezione di coscienza
Venturi non è stato radiato per motivi personali o per motivi politici, ma per ragioni squisitamente deontologiche, in ragione del fatto che nella sua regione, il conflitto tra deontologia e gestione dopo anni di letteracce, malintesi, frizioni, disaccordi, stava superando il limite di guardia.
 
La sua sfortuna è stata solo di essersi iscritto ad un ordine, dal quale, a mio parere con poco eleganza, ha cercato, per sfuggire al giudizio, di liberarsi con ogni mezzo senza riuscirci, per il quale la deontologia è sacra e non si tocca.
Per me che la Corte abbia dato torto all’Ordine di Bologna non toglie nulla al valore della sua battaglia politica culturale e morale. Bologna ha inaugurato quella che, personalmente, ho indicato in tempi non sospetti, come la linea della “disobbedienza deontologica”.
 
Bologna contro l’aggressiva disinvoltura della sua regione, ha usato la deontologia per esprimere una particolare forma di obiezione di coscienza, quella legata non al singolo medico messo di fronte al dilemma morale, ma quella legata ad una intera professione, messa di fronte a delle politiche nelle quali, soprattutto per ragioni economiche, quello che prima era tassativamente proibito ora è addirittura auspicato e permesso.
 
Bologna, a differenza di altri, ha avuto solo il coraggio di obiettare.
 
Conclusioni molto preoccupate
Sbaglierò, ma la sentenza della Corte, se mi guardo intorno, se rifletto sulle tendenze in atto, nel momento in cui, avanza il regionalismo differenziato, sembra fatta a bella posta per aprire la strada ad una deontologia condizionata dalle politiche regionali e per questo a sua volta differenziata, esattamente come si è fatto nel ‘92 con il diritto alla salute.
 
Rammento a tutti che, ancora oggi, in ragione di una poco meditata riedizione del codice nel 2014, vi sono ordini che si rifanno a codici diversi. Quindi esiste già una disomogeneità deontologica.
 
Se fosse così e spero con tutto il cuore di sbagliarmi, allora fatemi dire, che oggi:
• chi ha perso non è solo Bologna ma ha perso la deontologia,
• chi ha vinto, se penso alla gente che ci guarda sempre più con diffidenza, al popolo dei malati, ai loro bisogni, ai loro diritti, in realtà non ha vinto per niente,
• ci dobbiamo dare, e presto, una regolata. 
 
Ivan Cavicchi

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