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Martedì 05 NOVEMBRE 2019
In caso di errore medico il risarcimento va anche ai parenti per il “cambio di abitudini di vita”

Ospedale e medico, secondo la sentenza 28220/2019 della terza sezione civile della Cassazione che ha rinviato il caso alla Corte d'appello, devono risarcire il familiare anche se l’invalidità del malato è parziale perché non si può negare il danno solo perché l’assistenza prestata ha natura affettiva: da risarcire il sacrificio imposto ai parenti oltre alla sofferenza per la menomazione del paziente. LA SENTENZA. 

Nei casi di errore medico va risarcito anche il parente della vittima, seppure il paziente riporta un’invalidità solo parziale dopo la mancata diagnosi del medico. Questo come risarcimento del danno per la sofferenza causata dalla necessità di cambiare le proprie abitudini di vita anche se il malato non dipende del tutto dai suoi parenti.

A stabilirlo è la sentenza 28220/2019, pubblicata il 4 novembre dalla terza sezione civile della Cassazione.

Il fatto
Marito e figli di una donna hanno chiesto il risarcimento a un policlinico universitario e al primario per i danni derivati dalla mancata diagnosi di un'endocardite infettiva da cui era risultata affetta la donna al momento in cui era stata dimessa dal Policlinico dopo un intervento di valvuloplastica mitralica percutanea.

La tardiva diagnosi avrebbe comportato un progressivo peggioramento delle condizioni di salute della paziente, con necessità di numerosi ricoveri ospedalieri, nel corso dei quali era stato effettuato un intervento invasivo (a cuore aperto) di sostituzione della valvola mitralica ed era stata eseguita una tracheotomia.

Per questo la donna aveva avuto bisogno di assistenza costante, sia domiciliare che presso le strutture sanitarie in cui era stata ricoverata, e dopo l'inabilità temporanea (durata tredici mesi) si era instaurata una invalidità permanente del 50%: malattia e invalidità della congiunta avevano determinato un gravissimo turbamento e un mutamento delle abitudini di vita della famiglia.

La sentenza
In primo e secondo grado i giudici hanno riconosciuto un risarcimento per il danno subito dalla paziente ma non per quello subito di riflesso dai parenti perché la signora non era risultata del tutto dipendente dai familiari e l'assistenza prestata non giustificava la richiesta di risarcimento.

Ma la Cassazione non è d’accordo con questa decisione perché secondo i giudici il risarcimento del danno patrimoniale può spettare anche ai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali invalidanti, “non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso”.

Secondo la Cassazione, che ricorda a riguardo precedenti sentenze, “la prova del danno non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall'altrui illecito, può essere desunta anche soltanto dalla gravità delle lesioni, sempre che l'esistenza del danno non patrimoniale sia stata debitamente allegata nell'atto introduttivo del giudizio”.

E “il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato”.

Quindi secondo la Cassazione la Corte d’Appello ha sbagliato quando ha escluso Il danno patito dai congiunti per il fatto che la donna non fosse risultata “del tutto dipendente dai familiari” e quando ha mostrato di ritenere che, per il fatto dì rivestire natura "familiare", l'assistenza prestata (anche durante i ricoveri ospedalieri) non giustificasse il risarcimento del danno.

“Deve considerarsi al contrario – si legge nella sentenza - che anche un'invalidità parzialmente invalidante possa comportare, oltre al dolore per la menomazione del congiunto, anche la necessità di un impegno di assistenza (e, quindi, un apprezzabile mutamento peggiorativo delle abitudini di vita di chi la presti) a carico degli stretti congiunti; né  la circostanza che l'assistenza sia motivata da vincoli di affetto e solidarietà propri dei rapporti familiari vale ad escludere che il congiunto non subisca concreto pregiudizio per la necessità di adattare la propria vita alle sopravvenute esigenze del familiare menomato”.  

Per la Cassazione ha valore Il fatto che il familiare di una persona lesa “dall'altrui condotta illecita” può subire uno stato di sofferenza soggettiva e un necessitato mutamento peggiorativo delle abitudini di vita (incidente sul profilo dinamico della propria esistenza): “entrambi i pregiudizi debbono essere risarciti, laddove rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione, senza che possano valere ad escludere la sussistenza del pregiudizio la circostanza che l'invalidità del congiunto non sia totale o il fatto che l'assistenza possa essere stata ripartita fra più familiari (trattandosi di elementi rilevanti al solo fine della quantificazione del danno)”.

Altro errore della Corte d’Appello considerare tout court irrilevante la prova orale, senza valutare se la stessa potesse fornire elementi Idonei ad apprezzare l'esistenza e l'entità del "sacrificio" imposto dalla malattia ai familiari della donna “e, altresì, laddove non ha considerato la possibilità di apprezzare in via presuntiva l'esistenza del danno non patrimoniale pacificamente allegato dagli attori; tanto più che l'esclusione di qualsiasi pregiudizio non risulta congruente, sul plano logico e giuridico, con l'affermazione dell'effettuazione dell'assistenza (“faticosa anche sul piano psicologico, evidentemente condivisa, principalmente durante ricoveri ospedalieri”)”.

Quindi “la sentenza va cassata sul punto, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame, alla luce del principi e delle considerazioni che precedono”.

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