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Giovedì 24 OTTOBRE 2019
Un plauso alla Asl Na1 Centro. Ma per le ostetriche serve una propria dirigenza
Gentile Direttore,
in merito alla notizia “All’Asl Napoli 1 Centro arrivano il Bed Management Aziendale e il Servizio delle Professioni Sanitarie”, la Società Italiana per la Ricerca Ostetrico-Neonatale-Ginecologica (SIRONG), in rappresentanza delle ostetriche della Napoli 1 Centro, sue iscritte, desiderano plaudere alla nuova organizzazione aziendale predisposta e voluta dal Direttore Generale Ing. Ciro Verdoliva, perché consapevoli che oggi più che mai, i bisogni socio-sanitari e l’innovazione tecnologica richiedono una gestione più efficiente delle attività socio-sanitarie e dei modelli organizzativi in cui l’assistenza è erogata, per garantire la massima sicurezza e la miglior appropriatezza ed efficacia delle prestazioni fornite..
I cambiamenti organizzativi, però, impongono anche la ridefinizione delle attribuzioni professionali, perché negli ultimi due decenni, le professioni sanitarie sono sensibilmente cambiate dal punto di vista formativo, culturale , valoriale , normativo e giurisprudenziale, accrescendo , migliorando e potenziando gli ambiti di attività, competenza e responsabilità. Per questo motivo è necessario ribadire, rispetto alle delibere emanate in questi giorni dall’Azienda Asl Napoli 1 Centro, sull’ dell’istituzione del “Bed Management Aziendale” e de il “Servizio delle Professioni Sanitarie”, che le ostetriche della Napoli 1 Centro si sentono escluse ed estromesse nella nuova costituzione del “Servizio delle Professioni Sanitarie” .
Se il “Servizio delle Professioni Sanitarie”, ha funzione di direzione, indirizzo, organizzazione e coordinamento , le ostetriche, ribadiscono e auspicano ( forse si dovrebbe usare il termine ritengono imprescindibile ) una propria dirigenza.
I motivi di questa nostra richiesta li possiamo trovare nel quadro normativo che regola la professione di ostetrica:
• Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740 “Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ostetrica/o Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6.” Al comma 1 , 2 e 3 vengono specificati ruolo e ambiti di competenze, al comma 4 viene specificata la peculiarità “L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.”, inoltre la legge n° 42 del 99 stabilisce il “Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni”. La norma cosi scritta, rimanda , rispetto alle competenze previste ai distinti profili professionali , ai diversi codici deontologici e ai differenti ordinamenti didattici.
• D. M. 24.04.2000 all’allegato 1 , attribuisce all’ostetrica nell’area di assistenza specifica (ambulatori travaglio parto e puerperio ) e assistenza ginecologica funzione di coordinamento del personale ausiliario e infermieristico.
• Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica" all’articolo 1 “Gli operatori ..... della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.”
• legge 43 del 2006 all’articolo 6, comma 6 e 7 ribadisce ; “ comma 6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali. Comma 7. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale.”
• Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 , articolo 48 definizione del "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE” e D.Lgs 15/2016 ove si stabilisce che le ostetriche sono autorizzate all’esercizio di attività riportate in allegato.
• Codice deontologico dell’ostetrica e il Codice Etico Internazionale (adottato dall'International Confederation of Midwives il 6 maggio 1993), concorrono a differenziare nettamente la professionalità dell’ostetrica da quella infermieristica, nonché da altre professionalità“..... le ostetriche sono responsabili delle loro decisioni e interventi e sono responsabili delle relative conseguenze della loro assistenza alle donne “.
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Ritenendo che ci sia fondatezza legittima, nonché, giuridica nel chiederle di voler prevedere una differenziazione tra la dirigenza infermieristica con quella ostetrica, al fine di pervenire ad una articolazione aziendale che salvaguardi la dirigenza di esclusiva pertinenza ed espressione della professionalità dell’ostetrica. Si auspica una rivisitazione della delibera 180 del 14/10/2019 “Servizio delle professioni sanitarie infermieristiche, della riabilitazione e delle altre professioni tecnico sanitarie. Approvazione modello organizzativo” che tenga conto della legge 251/2000 che fa riferimento a 5 aree di competenza infermieristica, tecnica, della riabilitazione, della prevenzione nonchP ostetrica.
Raffaella Punzo
Presidente SIRONG
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