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Martedì 22 OTTOBRE 2019
Il cannabidiolo non è doping. Il metabolita della cannabis escluso dalla nuova lista dei dopanti del Ministero della Salute
E' una delle novità del decreto pubblicato a fine settembre in Gazzetta Ufficiale. Sono state invece inserite, per la classe S2 follitropina gamma; daprodustat (GSK12788663); macimorelina (vedi mimetici della grelina); vadadustat (AKB-6548). E per la classe S4 androstatrienedione (androsta-1,4,6-triene-3,17-dione); 2-androstenolo (5alfa-androst-2-en17-olo); 3-androstenolo (5alfa- androst-3-en-17-olo); 3 -androstenone (5 alfa-andro st-3 -en-17-one) ed altri. IL DECRETO.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.9.2019 è stato pubblicato il decreto 11 giugno 2019, in vigore dal 20 settembre, recante la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping. La lista, che recepisce l’elenco elaborato dall’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2019, è così composta:
Sezione 1: classi vietate;
Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali; Sezione 5: pratiche e metodi vietati.
Tra le novità:
• per la classe S8 è stato esplicitamente escluso il Cannabidiolo CBD;
• sono state inserite le seguenti sostanze:
- per la classe S2 follitropina gamma; daprodustat (GSK12788663); macimorelina (vedi mimetici della grelina); vadadustat (AKB-6548);
- per la classe S4 androstatrienedione (androsta-1,4,6-triene-3,17-dione); 2-androstenolo (5alfa-androst-2-en17-olo); 3-androstenolo (5alfa- androst-3-en-17-olo); 3 -androstenone (5 alfa-andro st-3 -en-17-one); antagonisti funzionali dell'activina come i recettori IIB dell'activina defettivi (ad es. ACE-031); anticorpi anti recettore dell'activina di tipo IIB (ad es. bimagrumab); anticorpi neutralizzanti la miostatina (ad es. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab); anticorpi neutralizzanti l'activina A; SR9009 (vedi attivatori della proteinchinasi AMP-attivata); proteine leganti la miostatina (ad es. follistatina, propeptide della miostatina).
Le indicazioni della Fofi per i farmacisti.
In base a quanto previsto dal DM 24.10.2006, come modificato dal DM 28.2.2019, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute, i dati riferiti all’anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute all’indirizzo www.salute.gov.it, nella sezione “Antidoping” (dove è possibile scaricare il modulo per la trasmissione dei dati e le relative istruzioni per la compilazione e l’invio).
Inoltre, ai sensi del medesimo decreto sopra citato, i farmacisti non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:
- quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa;
- quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo.
Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione.
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