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29 SETTEMBRE 2019
Suicidio assistito. E ora tocca al Parlamento, ma i giochi veri non cominceranno prima di un mese, quando si conosceranno le motivazioni della Consulta

Difficilmente infatti il Parlamento incardinerà un provvedimento prima di conoscere nel dettaglio le motivazioni della sentenza della Consulta con la quale si è aperto alla possibilità di suicidio assistito. Ci sarà poi da capire da quale ramo iniziare i lavori. Dalla Camera si fa pressing per far proseguire un iter avviato già dallo scorso gennaio presso le Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali. Molti i nodi da sciogliere: dall'obiezione di coscienza evocata dal premier Conte, al ruolo dei comitati etici e delle strutture del Ssn

Sul suicidio assistito il Parlamento non agirà in fretta. Difficilmente infatti, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, si incardineranno i lavori fin da subito. Prima si dovranno attendere le motivazioni in modo da inquadrare in maniera più puntuale la nuova normativa che dovrà necessariamente uniformarsi al contenuto della sentenza.
 
A quel punto ci sarà poi da capire in quale ramo avviare i lavori. Dalla Camera si fa pressing per far proseguire un iter avviato già dallo scorso gennaio presso le Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali, con oltre 50 audizioni già svolte. L'obiettivo è quello di non lasciare disperso il lavoro portato avanti fino ad oggi. Le Commissioni, negli ultimi 9 mesi, non sono comunque ancora riuscite ad arrivare ad un testo base condiviso che potesse in qualche modo proporre una sintesi equilibrata tra le 13 diverse proposte di legge sul tema presentate dai diversi gruppi parlamentari tra Camera e Senato.
 
Quanto poi al contenuto della norma, saranno molti i nodi che il Parlamento sarà chiamato a sciogliere. Riprendendo infatti in mano sia il comunicato stampa che sintetizza la sentenza della Corte, che l'ordinanza dello scorso novembre, si dovrà anzitutto intervenire sull'articolo 580 del codice penale, differenziando l'istigazione al suicidio dall'aiuto al suicidio. Quest'ultimo caso dovrà contemplare una non punibilità, ma solo per alcune fattispecie limitate che dovranno riguardare: "chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli". Sarà poi compito del Parlamento circoscrivere in maniera più puntuale queste fattispecie.
 
E ancora, la Corte ha subordinato la non punibilità al "rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del Ssn, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente”.
 
Quanto al consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua si rimanda agli articoli 1 e 2 della legge 219/2017 (legge sulle DAT), laddove si stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Viene inoltre qui promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, basata proprio su quel consenso informato "nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico".
 
Dunque, la legge 219/2017 sulle DAT riconosce ad ogni persona "capace di agire" il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza, compresi i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale, sottoponendosi a sedazione profonda continua. L’esercizio di questo diritto viene inquadrato nel contesto della "relazione di cura e di fiducia", la cosiddetta alleanza terapeutica, tra paziente e medico.
 
Nell'ordinanza di novembre la Corte Costituzionale spiegava come una disciplina delle condizioni di attuazione della decisione di alcuni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze non solo attraverso una sedazione profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte, potrebbe essere introdotta, anziché mediante una mera modifica dell'articolo 580 del codice penale, inserendo la disciplina stessa nel contesto della legge n. 219 del 2017, in modo da inscrivere anche questa opzione nel quadro della "relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico".
 
Al momento vi sono già diverse proposte di legge incardinate tra Camera e Senato che sembrano, almeno in parte, ricalcare quanto previsto dalla Consulta. Si tratta, più in particolare, di due proposte di legge PD a firma Monica Cirinnà e Andrea Marcucci, che ricalcano le posizioni dell'Associazione Luca Coscioni. Seppur senza considerare il ricorso diretto ad un farmaco letale, la proposta Marcucci punta ad estendere il ricorso alla sedazione palliativa profonda già previsto dall'articolo 2 della legge sulle DAT. Con la proposta Marcucci si prevede dunque la possibilità di effettuare la sedazione palliativa profonda continua fino al sopraggiungere della morte, in favore di soggetti con gravissime patologie o disabilità, irreversibili, inguaribili e totalmente invalidanti, anche non terminali, la cui condizione clinica causa sofferenze refrattarie a qualsiasi trattamento sanitario, eliminando così "un'ingiustificabile disparità di trattamento tra pazienti, in ossequio al principio stabilito dall'articolo 3 della Costituzione". Oggi, infatti, la sedazione palliativa profonda continua è possibile solo per i pazienti con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte e in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari.
 
Altra proposta di legge della maggioranza che si spinge un passo oltre rispetto a quelle del PD, è quella presentata lo scorso maggio da Doriana Sarli (M5S). Qui, all'articolo 3 si disciplinano le condizioni e i presupposti che consentono il suicidio medicalmente assistito e il trattamento eutanasico, prevedendo che "il soggetto maggiore di età, capace di intendere e di volere, affetto da una condizione clinica irreversibile, ovvero da una patologia a prognosi infausta che non sia di natura psichiatrica o psicologica, tale da procurargli sofferenze evidenti, insostenibili e irreversibili, può chiedere in modo inequivocabile e come espressione piena della propria libera autodeterminazione di sottoporsi al suicidio medicalmente assistito o al trattamento eutanasico".
 
Questa richiesta, si spiega, dovrà essere espressione di una "scelta libera, attuale e consapevole, ponderata e volontaria, deve essere manifestata nelle forme indicate nel medesimo articolo 3 e deve essere rivolta al medico che ha in cura il paziente ovvero a un medico fiducia del paziente, nonché al suo medico di medicina generale".  Si aggiunge poi che le procedure del suicidio medicalmente assistito e del trattamento eutanasico dovranno essere inserite nei Lea e garantire dal Servizio sanitario nazionale in strutture adeguatamente attrezzate o, qualora le condizioni del paziente non lo consentano, anche presso il suo domicilio, nel rispetto della dignità del paziente e senza provocare sofferenze.
 
Altro nodo da sciogliere sarà proprio quello riguardante le modalità di esecuzione del suicidio assistito da parte di una struttura pubblica del Ssn, come requisito necessario per la non punibilità. Ci sarà qui da capire se questo si andrà a tradurre nella necessità di eseguire queste procedure esclusivamente all'interno di una struttura del servizio sanitario nazionale o se, più semplicemente, sia sufficiente la supervisione di una struttura del Ssn su un procedimento attuabile anche in altri ambienti quali, ad esempio, il domicilio stesso del paziente come previsto dalla proposta di legge Sarli.
 
Arriviamo così ai comitati etici territoriali chiamati a svolgere un ruolo di primo piano in questo processo. Si deve innanzitutto ricordare che gli stessi comitati etici sono stati oggetto di una recente riforma con la legge Lorenzin 3/2018. Ad un anno e mezzo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di quella legge, si è ancora in attesa dei decreti attuativi che dovranno individuare con certezza i comitati etici territoriali (fino ad un massimo di 40), a cui sono stati affiancati comitati etici a valenza nazionale (nel numero massimo di tre), di cui uno dedicato alla sperimentazione in ambito pediatrico. L'attività dei comitati etici territoriali (di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano) sarà coordinata, monitorata ed indirizzata dal Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici (di seguito denominato "Centro di coordinamento") istituito presso l'Aifa.
 
Il nuovo quadro normativo sul suicidio assistito si andrà quindi a sommare ad un processo riorganizzativo già in atto. Ci sarà inoltre da capire se i comitati etici che hanno responsabilità per l’autorizzazione alle sperimentazioni cliniche siano in grado, così come attualmente configurati, di occuparsi anche di etica clinica. Altrimenti, nelle more delle loro riorganizzazione, si potrebbe magari prevedere la presenza di 'nuclei di bioetica' al loro interno.
 
Infine, c'è il tema dell'obiezione di coscienza. Una questione già sollevata sia dai rappresentanti degli istituti sociosanitari di ispirazione cattolica che dal presidente Fnomceo, Filippo Anelli. Ad aprire alla possibilità di prevedere l'obiezione di coscienza è stato poi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l’intervista pubblica con il direttore di Affari Italiani. Del resto, a paventare la cosa era stata la stessa Corte Costituzionale nell'ordinanza dello scorso novembre. In tal senso sarebbe sensato prevedere un intervento normativo che ricalchi grosso modo quanto già disciplinato con l'articolo 9 della legge 194/78 in tema di aborto.
 
Insomma la questione ad oggi è tutt'altro che risolta. La stessa Consulta, a più riprese (sia nell'ordinanza di novembre che nella sentenza dei giorni scorsi), ha richiamato il Parlamento a legiferare sul tema. Ma, un po' per la delicatezza del tema, un po' per le diverse questioni spinose che dovranno essere affrontate, non si prospettano tempi brevissimi per l'approvazione di una legge in tema suicidio assistito.
 
Giovanni Rodriquez

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