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Martedì 30 LUGLIO 2019
Quattro mesi di carcere a una guardia medica che non si era recata in visita presso un albergo dove alcuni turisti stranieri accusavano malori
La Cassazione ha confermato la condanna di un medico a quattro mesi di reclusione in base all’articolo 328 del codice penale in cui si stabilisce che “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione". In questo caso il sanitario si era rifiutato di intervenire sulla chiamata di un abergatore che aveva sei bambini e due adulti inglesi colpiti da dolori addominali e dissenteria. LA SENTENZA.
La guardia medica deve verificare di persona le condizioni di bambini in vacanza presso una struttura alberghiera, lontani dai genitori e che non conoscono la lingua, se questi accusano malesseri che possono configurare anche una contaminazione dell’ambiente circostante.
La Cassazione, con sentenza 34535/2019 della sesta sezione penale, ha confermato la condanna di un medico a quattro mesi di reclusione in base all’articolo 328 del codice penale in cui si stabilisce che “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione …”.
Il fatto
Un medico addetto al servizio di continuità assistenziale ha rifiutato “atti del suo ufficio che per ragioni di igiene e sanità dovevano essere compiuti senza ritardo”.
Il sanitario non era intervenuto presso un hotel dove era stato chiamato con urgenza dall'albergatore, perché sei ragazzi di circa dieci anni e due adulti di nazionalità inglese in vacanza, avevano accusato malesseri fisici come vomito ed attacchi di dissenteria.
Già il giudice di primo grado aveva configurato come reato il comportamento omissivo del medico, perché durante la notte il dottore, di turno alla guardia medica, si era intrattenuto al telefono per circa quindici minuti con l'albergatore ponendo numerose domande, talvolta “vanamente ripetute”, esprimendo commenti, senza accogliere l’invito dell'albergatore a recarsi urgentemente presso l'hotel per visitare i bambini che manifestavano nausea e vomito, “al pari di due professori che li accompagnavano”.
L'imputato “aveva opposto un profilo di discrezionalità tecnica nel formulare le domande per avviare una diagnosi, e stabilire se la sua presenza in albergo poteva essere indispensabile. Tuttavia, l'albergatore, spazientito, si era poi rivolto al servizio di emergenza del 118 che era intervenuto tempestivamente. L'intervento succedaneo del servizio del 118 evidenziava ‘la plateale violazione degli obblighi cui era tenuto il medico di turno’”.
La Corte di Appello aveva sottolineato che la durata della conversazione si era protratta per 13 minuti e 26 secondi e l'imputato, aveva inizialmente opposto un netto rifiuto, ritenendo di non dovere effettuare la visita domiciliare per il solo vomito dei pazienti. In concreto, non avrebbe rivolto alcuna domanda specifica per indagare e approfondire le condizioni dei giovanissimi pazienti, tanto che l'albergatore, preso atto della inconcludenza della conversazione, interrompeva la chiamata e si r volgeva al servizio del 118.
La sentenza
La Cassazione, confermando la sentenza della Corte d’Appello - che aveva anche negato le circostanze attenuanti generiche e la richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria poiché le condizioni economiche dell'imputato facevano ritenere che la sola pena pecuniaria avrebbe avuto scarsa efficacia e anche tenuto conto della gravità del fatto, trattandosi di delitto contro la pubblica amministrazione commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni e in danno di "persone appartenenti a fascia debole" - ha ravvisato nella condotta del medico gli estremi integrativi del reato previsto all'art. 328 del codice penale, che punisce anche il rifiuto di un atto dovuto per ragioni di sanità, se questo debba essere compiuto senza ritardo.
È stato infatti accertato che il medico di turno di notte presso la postazione di guardia medica, alla richiesta dell’albergatore di intervenire presso il proprio albergo, rifiutò di recarsi in hotel per assistere i sei bamnini e i due professori.
“Non risultano – si legge nella sentenza a fronte delle dichiarazioni della difesa - elementi di riscontro dell'attestazione, dal sanitario redatta, secondo cui lo stesso aveva annotato di avere deciso comunque di recarsi all'albergo per valutare lo stato di salute dei 'pazienti. Al suo arrivo alle ore 2.05, avendo preso atto della presenza di ambulanze e auto medica, sarebbe tornato indietro”.
Secondo la sentenza “tuttavia non risulta che alcuno lo abbia incontrato o che l'imputato si sia fatto vedere per comprovare la sua presenza presso l'albergo dal quale era stato chiamato. Le deduzioni sviluppate nel primo motivo si risolvono in una ricostruzione alternativa dei fatti che entra inammissibilmente nel merito delle valutazioni discrezionali della Corte di Appello, convergenti con quelle del Giudice di primo grado, e sviluppate, senza incorrere in fallaci logiche, sulla base di massime di esperienza plausibili e pertinenti ai caso in esame”.
La Cassazione sottolinea che “è vero che, in linea di principio, non può negarsi al sanitario il compito di valutare, sulla base della sintomatologia riferitagli, la necessità o meno di visitare il paziente. È anche vero, tuttavia, che una tale discrezionalità può essere sindacata dal giudice, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e sottoposti al suo esame, onde accertare se la valutazione del sanitario sia stata correttamente effettuata, oppure se la stessa costituisca un mero pretesto per giustificare l'inadempimento dei propri doveri”.
“Secondo la giurisprudenza di legittimità – si legge ancora nella sentenza - integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente nella persuasione a priori della ‘enfatizzazione’ dei sintomi denunciati dal paziente, posto che l'esercizio del potere-dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sindacabile da parte del giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell'assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili”.
Inoltre, il medico durante la lunga telefonata di oltre tredici minuti, "non aveva formulato alcuna domanda specifica" riguardante le condizioni dei bambini che avvertivano malesseri e “certamente la pluralità dei soggetti indisposti, la giovane età, l’essere ospitati in Italia in assenza dei genitori e senza conoscere la lingua, dovevano imporre al medico di recarsi presso l'albergo per constatare di persona la presenza di patologie anche temporanee, a carico dei giovani pazienti”.
Invece il medico ha valutato, insindacabilmente, che i malesseri di nausea e vomito "non costituivano un'emergenza di natura oggettiva" sostenendo che l'interlocutore aveva tenuto "un tono inutilmente suggestionato ed allarmato".
“Si tratta ancora una volta – sottolinea la Cassazione - di una ricostruzione alternativa in fatto, proposta, dal ricorrente, già respinta dai giudici di merito, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato e, come tale, inammissibile”.
Che conclude: “Con pieno fondamento, ambedue le decisioni di merito hanno individuato nel singolare modo di procedere del sanitario, le condizioni integrative della contestata fattispecie di rifiuto di un doveroso atto di ufficio. Soluzione, per altro, perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice in casistiche affatto omologhe a quella in esame. La fattispecie integra un reato di pericolo che si perfeziona ogni volta in cui sia denegato un atto non ritardabile e dovuto in rapporto alla specifica qualità del pubblico ufficiale agente”.
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