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Martedì 23 LUGLIO 2019
Ricerca sanitaria. Corte dei conti dà l’ok al nuovo contratto: “Risorse sufficienti per stabilizzazione precari”

La magistratura contabile accende il semaforo verde sull’accordo. “Resta ovviamente fermo che le nuove assunzioni potranno avvenire nei limiti della programmazione della spesa degli IRCCS e degli IZS, della definizione del fabbisogno di professionalità”. LA DELIBERA

“L’Ipotesi all’esame, ha natura ordinamentale avendo ad oggetto la definizione della disciplina giuridica ed economica di una specifica categoria di personale che potrà essere inquadrato all’interno della nuova sezione, attraverso la stabilizzazione dei precari o l’assunzione di nuovi ricercatori, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2018. Rispetto a quanto previsto dalla legge, sulla base di quanto contenuto nell’Atto di indirizzo, i ricercatori sono economicamente equiparati alla categoria D super, anziché D, tenendo conto degli specifici requisiti per l’accesso. È, inoltre, previsto un percorso di crescita professionale che prevede tre distinte posizioni economiche”. È quanto scrive la Corte dei conti relativamente all’ Ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto Sanità – Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - Triennio 2016 – 2018.
 
Al riguardo, la Corte “osserva che la quantificazione delle risorse, contenuta nell’art. 1, comma 424 della citata legge di bilancio, si presenta come prudenziale e che le risorse stanziate costituiscono, comunque, un limite di spesa, più che sufficiente, secondo quanto riportato nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2018, a garantire la conclusione del percorso di stabilizzazione per tutti i precari interessati, considerando altresì l’ammontare dei diversi trattamenti attualmente in godimento. 8 Resta ovviamente fermo che le nuove assunzioni potranno avvenire nei limiti della programmazione della spesa degli IRCCS e degli IZS, della definizione del fabbisogno di professionalità e di quanto stabilito nel dPCM, previsto dall’art. 1, comma 425 della citata legge di bilancio”.

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