quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Martedì 21 FEBBRAIO 2012
Garante Privacy. In G.U. linee guida per trattamento dati on line dei pazienti

Consapevolezza nel mettere in rete informazioni sulla propria salute ed attenzione da parte dei gestori di siti web che trattano di salute nell’informare gli utenti sugli eventuali rischi possibili. È quanto richiesto dall’Authority nelle linee guida pubblicate nella G.U. n. 42 del 20-02-2012.

Più attenzione e cognizione di causa nel immettere nel web informazioni riguardanti il proprio stato di salute. Lo ha richiesto il Garante della privacy nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente dedicati alla salute” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2012.

Nel documento si esortano anche gli stessi gestori di siti web, forum e blog ad inserire speciali avvertenze che aiutino gli utenti ad avere una maggiore consapevolezza dei possibili rischi nei quali potrebbero incappare facendo liberamente circolare in rete informazioni riguardanti la propria salute.

Tra le accortezze utilizzabili, il Garante sollecita di render noto agli utenti la possibilità di poter mantenere l'anonimato, per esempio utilizzando un nickname, e che si può evitare di pubblicare i propri contatti di posta elettronica in modo da evitare di rivelare l'identità di chi inserisce le informazioni sulla propria salute. Si dovrebbe, inoltre, chiedere all'utente l'opportunità di pubblicare foto o video che consentano di identificare o rendere identificabili persone e luoghi.

L'informativa dovrebbe anche chiedere all'utente se intenda divulgare i dati o circoscriverne la loro conoscenza a quanti sono registrati presso il sito. Infine, l’utente deve dimostrare di averne presa visione apponendo un segno su un'apposita casella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA