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Martedì 25 GIUGNO 2019
Fascicolo sanitario elettronico e privacy
Gentile Direttore,
il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) in medicina generale deve avere un profilo rispettoso delle normative, della deontologia, della buona pratica medica e della Privacy ai fini della migliore tutela del cittadino. Il FSE è l’insieme dei dati e dei documenti digitali che riguardano la salute, prodotti in occasione di eventi sanitari come ad esempio i risultati degli esami e le ricette farmaceutiche. Dati sanitari sempre a disposizione del cittadino che ha avuto cura di attivare il proprio FSE.
L'utente inoltre può stamparne i contenuti tra cui le ricette e le prescrizioni ivi presenti ai fini di archivio cartaceo, di studio o di altro. Stanno apparendo su alcuni siti istituzionali regionali dedicati alla sanità, i Portali Sanità Regionali, notizie sbagliate e fuorvianti per quanto riguarda il Fascicolo Sanitario Elettronico. Notizie scritte sui Portali regionali da chi? E chi ha stabilito che gli studi di medici di medicina generale diventino call center e far west?
Ad esempio il sito FSE del Portale Sanità dell’Emilia Romagna è scritto in maniera arbitraria e contro le norme vigenti: “A partire dal 1° luglio 2019 puoi fare a meno del promemoria cartaceo per le ricette dematerializzate per il ritiro dei farmaci prescritti dal tuo medico e visibili sul tuo FSE”.
Invece per tutta Italia sono sempre vigenti le norme che tutelano la salute e la Privacy.
1) La stampa e la consegna del promemoria della ricetta dematerializzate (DEM) al paziente sono possibili solo da parte del medico prescrittore (Garante della privacy al Senato della Repubblica 28.06.2016) ai fini di spedizione in farmacia o di prenotazione ai CUP (centri unici prenotazione).
Nuove modalità di fruizione del promemoria DEM da parte del medico prescrittore potranno essere individuate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e rese note sul sito del Ministero; attualmente ancora non sono state individuate tali modalità e pertanto l’unica possibilità resta la presenza sempre del promemoria cartaceo.
2) Oltre a non potere nessuno fare a meno del promemoria cartaceo perché previsto dal Garante della Privacy, il medico per “prescrivere farmaci” deve in ogni caso incontrare il richiedente nella sua accezione letterale, cioè vedersi tra persone. Al contrario di come sembra suggerire il sito, ovvero prescrittore in solitudine da una parte e utente che ritira promemoria altrove successivamente.
Invece bisogna considerare una grande opportunità per il cittadino richiedente salute il necessario incontro con il medico, per la migliore tutela della salute. Occasione inoltre per il medico per visitare il paziente, per aggiornare la cartella clinica e il FSE in sua presenza, per prescrivere, per stampare e consegnargli il promemoria come previsto.
La corrente giurisprudenza infatti, ai fini della tutela della salute censura in maniera inequivocabile il medico che prescrive farmaci senza incontro con il paziente, pur in presenza di atti di ripetizione di prescrizioni di farmaci per patologie croniche, ipotizzando qualcuno la non necessità del controllo medico o, addirittura, perché atto “non clinico” un automatismo (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 31/03/2011 n° 13315).
L'incontro del cittadino con medico è il luogo di tutela della Salute e di tutela della Privacy. Gli studi dei medici di famiglia, come stabilisce l’accordo collettivo nazionale (ACN) forniscono: “(…) un accesso diretto ed illimitato ai suoi utenti, si occupano di tutti i problemi di salute, indipendentemente da età, sesso, e ogni altra caratteristica della persona”.
Il cittadino sul territorio può essere certo di trovare nello studio del proprio medico di famiglia un punto di riferimento in cui viene garantita la tutela della Salute e della Privacy e con il suo medico di fiducia può stabilire, concordare e condividere anche le modalità più opportune per svolgere il contatto o ogni altra necessità di follow up.
Massimo Calisi
Medico di famiglia a Pescara. TDME Tribunale Diritti e Doveri dei medici
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