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Mercoledì 10 APRILE 2019
Se la ricetta “la fa” la segretaria. Ecco i rischi per il medico
Gentile Direttore,
per deontologia, legislazione e giurisprudenza consolidata la produzione d’ogni atto medico dev’essere conseguente all’incontro con l’assistito nella sua accezione letterale, cioè vedersi tra persone. L’atto che si vuole qui considerare riguarda l’attività prescrittiva e certificativa, cioè la prescrizione di farmaci, la richiesta di accertamenti diagnostico-specialistici e la certificazione, in specie quella di malattia.
Sulla loro redazione vige un coacervo di recitazioni favorite da una serie di tecnologie comunicative sempre più sofisticate, il cui uso improprio può minare gravemente il rapporto medico-assistito e violare leggi, ordini e regolamenti con tutto ciò che ne consegue.
Di certo non aiutano il medico di medicina generale i gestionali telematici offerti da Società che, miranti più al profitto che all’osservanza di normative, propongono software che, con il pretesto di favorire l’assistito velocizzando le risposte alle sue richieste, tendono sempre più a ridurre il tempo da dovergli dedicare.
Così ci si trova di fronte ad un variegato scenario di richieste di dette prestazioni tramite telefono, sms, whatsapp, posta elettronica, recepite non sempre dal medico, cui fanno seguito altrettante risposte con identiche modalità.
In rete proliferano anche siti ed indirizzi telematici di studi di medicina generale che invitano gli assistiti a registrarsi per usufruire di richieste di prescrizioni di farmaci per terapie, anche non croniche, vagliate non si sa da chi, trasformate poi in ricette dematerializzate “disponibili in studio” talvolta lasciate in luoghi privi di custodia e di decoro umano ancorché professionale, oppure inviate per posta elettronica.
In buona sostanza, nonostante che le norme e la giurisprudenza cerchino di salvaguardare la centralità del medico connotata da un costante contatto con l’assistito per ogni sua esigenza, si assiste ad una deriva comportamentale finalizzata a ridurre, sino ad abolirla, ogni forma di contatto medico-malato.
La corrente giurisprudenza censura in maniera inequivocabile il medico che demanda a terzi alcune sue specifiche competenze, quali:
1. la ripetizione di prescrizioni di farmaci per patologie croniche ipotizzando la non necessità del controllo medico o, addirittura, perché atto “non clinico” e, quindi, delegabile a personale non medico (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 31/03/2011 n° 13315);
2. la certificazione di malattia redatta senza visita al malato od a seguito di richiesta telefonica o di altro mezzo di comunicazione (Cassazione penale, sez. V, sentenza n. 18687 15/05/2012 n° 18687);
3. l’uso di password altrui di accesso a sistemi telematici sanitari (Provvedimento del Garante della privacy n° 335 del 22/05/2018)
4. la consegna della ricetta DEM al paziente possibile solo da parte del medico prescrittore (Garante della privacy al Senato della Repubblica 28.06.2016).
E’, quindi, abbastanza chiaro quale dev’essere il ruolo del medico, che poi è lo stesso di ippocratica memoria e corrente deontologia, nelle attività sopra elencate. La chiarezza, invece, diventa nebulosa fino a scomparire laddove il medico si avvale di collaboratore di studio.
La figura del collaboratore di studio è prevista dall’art. 45 dell’ACN 2005, dove vengono individuate le indennità per lui spettanti, ma non indicati i compiti; tale grave deficienza normativa ha fatto sì che ogni medico li individuasse secondo proprie necessità e vedute sino alla delega, spesso tacita, a compiere atti, con o senza supervisione, di esclusiva pertinenza medica.
Qualche Ordine professionale (OMCeO di Firenze), in ossequio alla Legge sulla privacy, ha stilato una sorta di elenco di compiti permessi al personale di segreteria e di altri interdetti, come l’accesso ai dati sensibili degli assistiti in archivio del medico con il conseguente divieto di produzione d’ogni atto possibile con mezzi telematici.
Nello specifico il personale di segreteria, per poter effettuare operazioni di trattamento, dovrà essere incaricato per iscritto dal titolare, o dal responsabile, che avrà l’accortezza di restringerli ai soli dati personali escludendo dal trattamento, con qualsiasi modalità, quelli sensibili inerenti la salute dell’assistito.
Nessun problema si pone quando l’atto proviene direttamente dal medico e la consegna all’assistito viene fatta da lui stesso; al contrario, quando l’atto viene, in qualsiasi modo, formato e gestito dal personale di segreteria i risvolti penali per entrambi sono sempre in agguato come di recente denunciato e divulgato da media televisivi.
Alla luce di quanto esposto e per dare al medico scudi protettivi che possano meglio guidarlo tra deontologia, privacy e nuove tecnologie comunicative è necessario ed urgente che le mansioni del collaboratore di studio, in specie quelli della segretaria, vengano individuate e definite da qualsivoglia Istituzione, legislativa o di controllo, ad espressività nazionale.
Florindo Lalla
Medico legale, Chieti
Massimo Calisi
Medico di famiglia, Pescara
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