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Mercoledì 01 FEBBRAIO 2012
Anche le parafarmacie possono vendere medicinali all’ingrosso
Lo stabilisce una sentenza del Tar Sardegna chiarendo che “anche le parafarmacie, in base al quadro normativo vigente, possono ottenere l’autorizzazione alle vendite all’ingrosso dei medicinali veterinari senza obbligo di ricetta”.
Con un’ultima sentenza del Tar Sardegna (n. 22/2012 II sezione), le parafarmacie sono state equiparate alle farmacie quantomeno per la possibilità di distribuire all’ingrosso prodotti medicinali.
La fattispecie, posta al vaglio del Tribunale Amministrativo, riguardava la richiesta di un farmacista di Carbonia che vedeva rigettata la propria richiesta di autorizzazione, afferente, la distribuzione all’ingrosso di farmaci veterinari.
Il Comune di Carbonia opponeva al rilascio dell’autorizzazione richiesta il divieto di esercizio congiunto, nello stesso locale, dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, previsto dall’art. 26 del D.Lgvo n. 114/98 e dall’art. 3, comma 9, della L.R. n. 5/2006.
Sempre ad avviso dell’amministrazione comunale, infatti, sarebbe erroneo il richiamo all’abrogazione per effetto dell’ art. 5, comma 7, del DL 4 luglio 2006 n. 223, dell’incompatibilità prevista dall’art. 100 del D. Lgvo 24 aprile 206 n. 219 tra attività di distribuzione di ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia.
Tale norma derogatrice, infatti, fermo restando il limite della vendita di prodotti medicinali Otc e Sop, riguarderebbe, nell’assunto della difesa comunale, esclusivamente le farmacie e non le attività commerciali tipo la parafarmacia.
Il Collegio giudicante, viceversa, ha accolto la tesi del ricorrente affermando che le uniche disposizioni inderogabili per le parafarmacie sono quelle della presenza di un farmacista al fine di tutelare il cliente finale.
Di conseguenza, continua la sentenza in parola, se è possibile la distribuzione al dettaglio di farmaci anche nel canale parallelo delle parafarmacie non si comprende perché i destinatari dell’abrogazione dell’incompatibilità tra distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di medicinali di cui all’art. 5, comma 7, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 siano solo le farmacie e non anche le parafarmacie.
Deve quindi ritenersi, conclude la sentenza, che anche le parafarmacie, in base al quadro normativo vigente, possono ottenere l’autorizzazione alle vendite all’ingrosso dei medicinali veterinari senza obbligo di ricetta.
Avv. Paolo Leopardi
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