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Mercoledì 06 MARZO 2019
Regionalismo differenziato. Appello di 30 costituzionalisti a Mattarella: “Preoccupati per le modalità di attuazione e rischio marginalizzazione del Parlamento”
In una nota congiunta gli esperti di diritto costituzionale elencano una serie di pericoli del progetto autonomista appelandosi, oltre che al Capo dello Stato, anche ai presidenti di Senato e Camera. “Le ulteriori forme di autonomia non possono riguardare la mera volontà espressa in un accordo tra Governo e Regione interessata, avendo conseguenze sul piano della forma di Stato e dell’assetto complessivo del regionalismo italiano”. L’APPELLO
“Siamo fortemente preoccupati per le modalità di attuazione finora seguite nelle intese sul regionalismo differenziato e per il rischio di marginalizzazione del ruolo del Parlamento, luogo di tutela degli interessi nazionali. Le ulteriori forme di autonomia non possono riguardare la mera volontà espressa in un accordo tra Governo e Regione interessata, avendo conseguenze sul piano della forma di Stato e dell’assetto complessivo del regionalismo italiano”. Inizia così l’appello di 30 costituzionalisti che elencano i pericoli del regionalismo differenziato.
“Nel testo – si legge - dell’articolo 116, terzo comma, come introdotto dalla riforma costituzionale del 2001, si prevede “una legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119” e che “La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”. Questa disposizione va letta coerentemente con i principi di unità e indivisibilità della Repubblica e con la funzione propria del Parlamento di tutelare gli interessi di tutti i cittadini e di tutte le Regioni”.
I costituzionalisti segnalano poi come “in assenza di una legge generale che stabilisca le condizioni del regionalismo differenziato e che eviti un’attuazione disordinata dello stesso, e in assenza di ogni dibattito preliminare, è importante sottolineare come lo stesso articolo 116 terzo comma presupponga un ruolo positivo del Parlamento nella definizione del regionalismo differenziato. I parlamentari, come rappresentanti della Nazione, devono essere infatti chiamati a intervenire, qualora lo riterranno, anche con emendamenti sostanziali che possano incidere sulle intese, in modo da ritrovare un nuovo accordo, prima della definitiva votazione sulla legge. L’approvazione parlamentare di cui all’articolo 116 comma 3 nulla ha a che vedere con l’articolo 8 della Costituzione sui culti acattolici; né ha alcun senso ricondurre questo procedimento alla legge di ratifica di trattati internazionali. Anche nell’approvazione dei primi Statuti del 1972 il Parlamento svolse un ruolo incisivo. La fisionomia delle regioni, infatti, riflette quella dell’intero Paese e non riguarda solo i singoli governi regionali”.
“L’approvazione parlamentare – proseguono - non può essere meramente formale; la previsione della legge nell’articolo 116, comma 3 della Costituzione è posta a garanzia che l’autonomia negoziata dalle regioni richiedenti si inserisca armonicamente nell’ordinamento complessivo della Repubblica. Il ruolo del Parlamento, nell’articolo 116, è finalizzato a tutelare le istanze unitarie a fronte di richieste autonomistiche avanzate dalle Regioni che possono andare proprio in danno a tali istanze unitarie”.
“Per questo – concludono - facciamo appello al Presidente della Repubblica, ai Presidenti e componenti delle Camere affinché garantiscano il ruolo del Parlamento anche rispetto alle esigenze sottese a uno sviluppo equilibrato e solidale del regionalismo italiano, a garanzia dell’unità del Paese”.
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