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Giovedì 24 GENNAIO 2019
DL Semplificazioni. Tetto su base regionale per società di capitali in farmacia scende al 10%. Il nuovo esame di Stato per medicina slitta al 2021. Novità su farmaci e Dat. Gli emendamenti approvati da Affari costituzionali e Lavoro

Via libera anche all'estensione dell'assegnazione degli incarichi convenzionali, non solo ai medici di medicina generale ma anche a quelli di emergenza-urgenza e delle cure palliative. Questi gli emendamenti di interesse sanitario attualmente approvati dalle Commissioni congiunte. Slitta l'approdo del testo in Aula, ma al momento si esclude l'invio del testo in assemblea senza il mandato dei relatori. Ancora molte le proposte accantonate. Dopo la sconvocazione dei lavori serali, l'esame degli emendamenti riprenderà da questa mattina. IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI

Slitta l'approdo in Aula alla Camera per il decreto semplificazioni. Al momento si esclude l'invio del testo in assemblea senza il mandato dei relatori e proseguono dunque i lavori nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro. Sconvocata la riunione prevista per la serata di ieri alle ore 20, l'esame degli emendamenti riprenderà invece questa mattina.
 
Ancora molte le proposte accantonate in attesa di giudizio. Nel mentre, però, arrivano anche le prime approvazioni. Diverse quelle in tema di sanità. Dal tetto su base regionale per le società di capitali in farmacia che dal 20 passa al 10% alle nuove disposizioni per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica, dalle misure per i farmaci a quelle per le Disposizioni anticipate di trattamento, fino allo slittamento al 2021 per il nuovo esame di Stato per le facoltà di medicina e all'estensione dell'assegnazione degli incarichi convenzionali, non solo ai medici di medicina generale ma anche a quelli di emergenza-urgenza e delle cure palliative.
 
Questi gli emendamenti di interesse sanitario approvati al 23 gennaio.
 
Emendamento Patuanelli (M5S) 9.2, estende l'assegnazione degli incarichi convenzionali, non solo ai medici di medicina generale ma anche a quelli di emergenza-urgenza e delle cure palliative. Previste, inoltre, limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale nell'ambito degli accordi integrativi regionali per non pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche. Il titolo di medico potrà essere rilasciato anche a chi ha completato una formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea. Un apposito decreto del Ministero della Salute valuterà le modalità per le valutazioni della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente.

E ancora, fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che siano stati incaricati, entro il 31 dicembre 2018 e per almeno 12 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni, nell'ambito delle funzioni convenzionali previsti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, previo superamento del concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, accedono al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio e nei limiti delle risorse. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio.

Le Regioni dovranno garantire che questi medici in fase di assegnazione degli incarichi siano interpellati in subordine ai medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le Regioni che, nonostante l'attribuzione di incarichi ai medici in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale o equipollente e dei medici iscritti al corso di formazione specifica, non riescano a garantire la copertura di tutte le posizioni vacanti, possono provvedere a destinare ulteriori risorse e modalità di finanziamento per la copertura delle spese dì organizzazione dei corsi di formazione.

Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato, negli ultimi dieci anni, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativo, comprovato da contratti a tempo determinato, da contratti di collaborazione coordinata e continuativa o da altre forme di rapporto di lavoro flessibile, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitarie nazionale fino al 31 dicembre 2019, per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza", ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.
 
Emendamento Patuanelli (M5S) 9.0.4 semplifica la procedura di conferma del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico prevedendola ogni 3 anni invece che ogni 2.
 
Emendamenti Patuanelli (M5S) 9.0.6 e Montevecchi (M5S) 9.0.7 per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica il Miur pubblica, prima di ogni prova di ammissione alle scuole di specializzazione, il numero dei contratti non sottoscritti dagli interessati per rinuncia o non stipulati, con specificazione dell'impiego che sia stato effettuato delle somme residue. Per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni singolo contratto non sottoscritto dall'interessato per rinuncia o non stipulato, sono vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti in aggiunta al numero globale degli specialisti da formare annualmente.
 
Emendamento Patuanelli (M5S) 9.0.19 interviene sulla legge concorrenza del 2017 sostituendo i commi 158 e 159. Le società di capitali potranno controllare, direttamente o indirettamente, non più del 10 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal primo periodo del precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
 
Emendamento Patuanelli (M5S) 9.0.22 interviene sull’articolo 1 della legge 648/96 aggiungendo il comma 4-bis in tema di erogazione di farmaci a carico del Ssn. Si stabilisce che l’inserimento dei medicinali nell’elenco degli innovativi non ancora in commercio in Italia o non a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinato alla negoziazione del prezzo tra l'azienda produttrice e l'Agenzia italiana del farmaco. Per i farmaci già presenti nell’elenco, invece, il prezzo massimo di cessione a carico del Servizio sanitario nazionale è quello già applicato e non può, comunque, superare il prezzo massimo di cessione già rimborsato dal Servizio sanitario nazionale per le altre indicazioni terapeutiche relative allo stesso medicinale.
 
Previste modifiche anche al decreto legislativo 219/2006. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di un medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell’Aic ne dovrà dare comunicazione all’Aifa non meno di 4 mesi prima dell’interruzione (attualmente sono 2 i mesi previsti). In caso di violazioni, il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale è soggetto alla sanzione amministrativa da euro ventimila a euro centomila. Mentre il titolare dell'Aic che apporta una modifica ad un medicinale, o al relativo confezionamento o agli stampati senza l'autorizzazione prevista, andrà incontro ad una sanzione amministrativa da euro quarantamila a euro duecentomila.
 
Emendamento Patuanelli (M5S) 9.0.38 che interviene con alcune specifiche riguardo la banca dati per le Disposizioni anticipate di trattamento.Tra queste si prevede che le Dat possano essere depositate solo nel Comune di nascita, altrimenti rischiamo di non essere considerate valide. Quanto alle disposizioni già presentate, l'emendamento prevede che tutti i documenti sul fine vita già raccolti nei registri delle singole città vadano rispediti ai Comuni di nascita degli interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore.
 
Emendamenti 10.0.17 Castellone (M5S) e 10.0.18 Binetti (FI) fanno slittare all'anno accademico 2021 il nuovo esame di Stato per le facoltà di medicina, fatta eccezione per il tirocinio pratico-valutativo disciplinato dall'articolo 3 del decreto del Miur n. 58/2018.
 
Giovanni Rodriquez 

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