quotidianosanità.it
stampa | chiudi
Mercoledì 12 DICEMBRE 2018
Decreto semplificazione. Al Cdm arriva un testo molto ristretto: saltano norme intramoenia, Irccs e altre sul personale che andranno in manovra. Resta la possibilità di accesso a convenzione Mmg durante corso di formazione
Inoltre per l’assegnazione degli incarichi per l’emergenza sanitaria territoriale, resta in vigore il requisito del possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall’eventuale incarico assegnato. Le Regioni potranno prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico o organizzare i corsi a tempo parziale in modo da non pregiudicare la didattica. IL TESTO
Questa mattina il Consiglio dei Ministri ha esaminato e approvato in seconda lettura (la prima approvazione che risale al 15 ottobre) il Decreto semplificazione. Rispetto a quanto anticipato la scorsa settimana, nel testo entrante a Palazzo Chigi stamane saltano diverse misure per la sanità: dalla stretta sull'intramoenia al riconoscimento per gli Irccs, fino alle nuove norme per l’accesso dei giovani alla professione. Nel provvedimento, all'articolo 8, restano solo le norme sulla medicina generale. Tutte le altre, secondo quanto anticipatoci da fonti governative, dovrebbero rientrare nella manovra nel corso del suo esame già avviato in questi giorni al Senato.
Al comma 1 dell'articolo 8 si spiega dunque che, fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, potranno partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro l’assegnazione viene in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all’inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione.
Quanto all’assegnazione degli incarichi per l’emergenza sanitaria territoriale, resta fermo il requisito del possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporterà la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall’eventuale incarico assegnato.
Al comma 2 si spiega che le Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, potranno prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l’articolazione oraria e l’organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
Al comma 3 si chiarisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo Collettivo Nazionale, saranno individuati i criteri di priorità per l’inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, per l’assegnazione degli incarichi convenzionali, nonché le relative modalità di remunerazione. In ogni caso, nelle more della definizione dei criteri, si applicheranno quelli previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.
Infine, sempre in tema di Ssn, al comma 13 dell'articolo 1 si spiega che gli enti debitori dovranno effettuare il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l’anticipazione di liquidità entro 15 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore. Mentre, per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario il termine sarà di 30 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore.
Giovanni Rodriquez
© RIPRODUZIONE RISERVATA