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Venerdì 07 DICEMBRE 2018
Chiusura farmacia per mancanza certificato di agibilità. Consiglio di Stato: “Si deve tener conto della conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività si svolge”

In particolare i Giudici, con la sentenza  n. 6661/2018, hanno ribadito che il legittimo esercizio dell’attività commerciale è ancorato, “non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere". LA SENTENZA

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6661/2018, ha respinto un ricorso relativo alla chiusura di una farmacia per mancanza del certificato di agibilità.
Il Collegio ha affermato che l’agibilità dei locali deve attestare anche la conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato. Nel rilascio delle autorizzazioni, pertanto, si deve tener conto della conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si svolge.

In particolare, i Giudici hanno ribadito che il legittimo esercizio dell’attività commerciale è ancorato, “non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l'attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati provvedimenti repressivi che accertano l’abusività delle opere realizzate ed applicano sanzioni che precludono in modo assoluto la prosecuzione di un’attività commerciale”.

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