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Lunedì 26 NOVEMBRE 2018
Farmacie. Tar Lazio su individuazione distanza tra diverse sedi: “Considerare la via pedonale più breve tra soglia e soglia”

Inoltre, il “percorso pedonale più breve deve farsi riferimento al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi”. Così il Tar Lazio ha ribadito l’orientamento consolidato della giurisprudenza sull’individuazione del percorso pedonale più breve, in materia di distanza tra sedi farmaceutiche. LA SENTENZA

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 10782/2018, ha ribadito l’orientamento consolidato della giurisprudenza sull’individuazione del percorso pedonale più breve, in materia di distanza tra sedi farmaceutiche. Sul punto, i Giudici hanno ricordato che l’art. 1 della legge n. 475/68 dispone che “la distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie” e che per “percorso pedonale più breve deve farsi riferimento al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi”.

Inoltre, per il Collegio è condivisibile la metodologia utilizzata dal Comando di Polizia Municipale, che ha eseguito le misurazioni tenendo conto dei percorsi di regolare attraversamento delle sedi stradali, non potendosi effettuare la misurazione basandosi sulla trasgressione, seppure non necessariamente pericolosa, da parte del pedone delle norme del codice della strada per addivenire ad un accorciamento del percorso.

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