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Lunedì 08 OTTOBRE 2018
Galenici per dimagrire. Tar Lazio conferma divieto di utilizzo per efedrina e pseudoefedrina
Respinta la richiesta di annullamento del Decreto del Ministero della Salute 27 Luglio 2017. "Qualora risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive”. LA SENTENZA
Il Tar Lazio con la sentenza n. 09703/2018, pubblicata il 3 ottobre, ha respinto il ricorso presentato per l’annullamento del Decreto del Ministero della Salute 27 Luglio 2017 sul “Divieto di prescrizione di esecuzione di preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenente le sostanze medicinali efedrina e pseudoefedrina”.
Il Tar afferma che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, il parere dell’Iss, sulla cui istruttoria si fonda il decreto in oggetto, approfondisce in modo esaustivo le evidenze scientifiche disponibili, separatamente per efedrina e pseudoefedrina.
I Giudici, inoltre, con riferimento alla censura relativa alla violazione della libertà prescrittiva, ribadiscono quanto già sottolineato in altre pronunce e cioè che tale forma di libertà “non riceve garanzia in senso assoluto, ma deve necessariamente coordinarsi con altri interessi di rilievo collettivo cui l'ordinamento dello Stato può assegnare valore preminente”.
Peraltro, l’operato del medico che prescrive preparati galenici deve necessariamente coordinarsi con le funzioni di controllo riservate allo Stato, laddove il principio di libertà terapeutica o libertà prescrittiva è soggetto ai limiti imposti dall’ordinamento.
Infine, anche la dedotta violazione del principio di precauzione non appare, per il Tar, sussistente nel caso in esame. In particolare, i giudici amministrativi riprendono la giurisprudenza della sezione in materia per spiegare che l’insegnamento della Corte di Giustizia ha chiarito che “(...) qualora risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive”.
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