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Lunedì 24 SETTEMBRE 2018
Decreto migranti e sicurezza. Cosa cambia per l’assistenza sanitaria. Permessi temporanei in caso di gravi motivi di salute. Taser anche alla Polizia Municipale. Daspo esteso anche ai presidi sanitari
Il provvedimento è stato approvato oggi all’unanimità dal Consiglio dei Ministri. Viene abrogato, di fatto, l’istituto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e introdotta una tipizzazione delle tipologie di tutela complementare. Tra queste, le condizioni di salute di eccezionale gravità che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consentirà l’iscrizione all’anagrafe dei residenti, ma si potrà comunque accedere ai servizi del Ssn. In via sperimentale taser alla Polizia Municipale nei Comuni con più di 100 mila abitanti. IL TESTO DEL DECRETO
Via libera del Consiglio dei ministri al decreto sicurezza. Il provvedimento è stato approvato oggi all’unanimità. Festeggia in tempo reale su Facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini: "DecretoSicurezza, alle 12.38 il Consiglio dei Ministri approva all’unanimità! Sono felice. Un passo in avanti per rendere l’Italia più sicura. Per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i costi di un’immigrazione esagerata, per espellere più velocemente delinquenti e finti profughi, per togliere la cittadinanza ai terroristi, per dare più poteri alle Forze dell’Ordine. Dalle parole ai fatti, io vado avanti!".
L’intervento normativo, come spiegato nella relazione illustrativa, si rende "necessario ed urgente” per rendere più “efficiente ed efficace la gestione del fenomeno migratorio nonché introdurre misure di contrasto al possibile ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale”.
A finire sul banco degli imputati è la “tutela umanitaria” che, si spiega, pur essendo stata introdotta nell’ordinamento interno quale forma di protezione "complementare e residuale - da utilizzare in ipotesi di eccezionale e temporanea gravità - rappresenta, di fatto, il beneficio maggiormente riconosciuto nel sistema nazionale”. Viene dunque abrogato, di fatto, l’istituto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e introdotta una tipizzazione delle tipologie di tutela complementare.
Sono state quindi individuate “ipotesi eccezionali” di tutela dello straniero che, pur non rientrando nelle ipotesi di protezione internazionale come disciplinata dalle norme europee di riferimento (nella duplice tipologia dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria), non consentirebbero di eseguire il provvedimento di espulsione senza determinare una violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano e internazionale. Tra queste, vengono citate condizioni di salute di eccezionale gravità e nelle situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza. A queste si aggiunge poi una ipotesi con finalità premiale per il cittadino straniero che abbia compiuto atti di particolare valore civile.
In particolare l’articolo 1 reca le disposizioni intese ad abrogare i riferimenti di carattere generale al permesso di soggiorno per motivi umanitari contenuti nel testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286/98).
Sono quindi tipizzate le ulteriori ipotesi meritevoli di eccezionale tutela per motivi di carattere umanitario con la previsione di speciali permessi di soggiorno. Si tratta del permesso di soggiorno per cure mediche quando lo straniero versi in condizioni di salute di eccezionale gravità tali arrecare un irreparabile pregiudizio alla sua salute in caso di rientro nel paese di origine. Nell’ambito di questa ipotesi rientra anche il caso di colui che, affetto da gravi patologie, non possa essere adeguatamente curato nel Paese di origine o di provenienza. Il permesso è rilasciato per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria. L’ipotesi (comma 1, lettera g) è inserita tra i divieti di espulsione previsti dall’articolo 19, del citato testo unico in materia di immigrazione.
Tra le altre misure contenute nel provvedimento riguardanti a vario titolo la sanità, all'articolo 13 si spiega che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consentirà l’iscrizione all’anagrafe dei residenti, fermo restando che questo costituirà documento di riconoscimento. L’esclusione dall’iscrizione all’anagrafe non pregiudicherà in ogni caso l’accesso ai servizi riconosciuti dalla legislazione vigente ai richiedenti asilo (iscrizione al servizio sanitario, accesso al lavoro, iscrizione scolastica dei figli, misure di accoglienza) che si fondano sulla titolarità del permesso di soggiorno. L’esclusione dall’iscrizione anagrafica viene giustificata per la precarietà del permesso per richiesta asilo e risponde alla "necessità di definire preventivamente la condizione giuridica del richiedente".
All'articolo 21 viene poi introdotta la proposta normativa finalizzata a consentire ai Corpi di polizia municipale di utilizzare in via sperimentale armi comuni ad impulso elettrico in analogia a quanto disposto per l'Amministrazione della pubblica sicurezza. In particolare, il comma 1 della disposizione fissa alcuni criteri di applicabilità della sperimentazione, riservata ai Comuni superiori a 100.000 abitanti, nonché ulteriori parametri per la durata della sperimentazione e l’individuazione del personale che può essere a tale sperimentazione destinato. Con riguardo alle possibili implicazioni di natura sanitaria, derivanti dall’attività di sperimentazione dell’arma ad impulsi elettrici, è previsto che il predetto regolamento comunale, d’intesa per questo aspetto con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, preveda forme di coordinamento tra queste ultime e i Corpi e Servizi di polizia municipale.
Per quanto riguarda infine gli oneri, i Comuni e le Regioni, ciascuno per i profili di competenza, provvedono all’attuazione della disposizione nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
Infine, all'articolo 23 viene ulteriormente esteso l'ambito di applicazione del Daspo urbano già previsto dal Decreto Minniti. La disposizione reca in particolare la modifica all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, ed inserisce i presidi sanitari e le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli nell'elenco dei luoghi che possono essere individuati dai regolamenti di polizia urbana ai fini dell'applicazione delle misure a tutela del decoro di particolari luoghi. Ciò determina, quindi, la possibilità di applicare, tra l'altro, la misura del provvedimento di allontanamento del Questore (Daspo urbano) nei confronti dei soggetti che pongono in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione dei suddetti presidi dei citati eventi.
Giovanni Rodriquez
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