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Lunedì 21 MAGGIO 2018
Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) su un minore: decidono i genitori e non il giudice

Il comune di Modena ha chiesto al giudice tutelare la convalida di un TSO nei confronti di un minore di sei anni che rifiutava cure e ricovero in ambiente psichiatrico. Il giudice ha rifiutuato sottolinenando che i genitori avevano già dato la loro autorizzazione, dopo numerosi colloqui con i servizi psichiatrici di diagnosi e cura con i quali avevavno concordato il ricovero. LA DECISIONE.

Sul TSO (trattamento sanitario obbligatorio) al minore non decide il giudice, ma chi ha la responsabilità genitoriale.

Il fatto
Il comune di Modena ha chiesto al giudice tutelare la convalida di un TSO nei confronti di un minore di sei anni che rifiutava cure e ricovero in ambiente psichiatrico per una diagnosi di "grave agitazione psicomotoria, in paziente con discontrollo dell'impulsività ed ideazione suicidiaria”. I genitori tuttavia avevano già dato la loro autorizzazione, dopo numerosi colloqui con i servizi psichiatrici di diagnosi e cura con i quali avevavno concordato il ricovero.

La decisione
Il giudice ha respinto la richiesta del comune prima di tutto perché il paziente è minore e i genitori avevano già autorizzato il TSO e deciso il ricovero del figlio minorenne in ospedale.

Il giudice ha spiegato che la richiesta del comune riguarda un paziente psichiatrico minorenne e ha stabilito che in questi casi l'autorizzazione non tocca al giudice tutelare, ma solo agli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, che sostituiscono il figlio nel compimento degli atti personali.

Tutto questo bypassando l'articolo 320 del codice civile, che prevede che “i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni”.
Il giudice ha sottolineato nella sua decisione il principio della rappresentanza dei genitori del minorenne per il compimento di atti personali che trova anche conferma nella legislazione speciale.

Il richiamo è alla legge 107/1990 sulla donazione di cellule staminali, alla legge 219/2005 sulla donazione di sangue, di emocomponenti e per il prelievo di cellule emopoietiche e al Dlgs 211/2003 per la sperimentazione clinica dei medicinali.

“In tutti questi casi – sottolinea la decisione - il consenso è previsto vada espresso dai genitori in luogo del minore”.

Quindi “difettando il presupposto della maggiorità del paziente, il giudice tutelare non può convalidare il disposto TSO, peraltro rilevando che i genitori del minore pare abbiano già fornito autorizzazione all'atto terapeutico, come emerge da mail a firma dei medici, laddove consta che, gli stessi genitori, a seguito di colloquio presso SPDC OCASE, abbiano ‘concordato con il ricovero obbligatorio in ospedale’, come ivi si legge”.

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