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Martedì 15 NOVEMBRE 2011
Assenza per malattia. Spetta al dirigente responsabile inviare visita controllo

Lo specifica una circolare del ministro Brunetta, pubblicata sulla GU del 14 novembre. Chiarite le circostanze in cui l'amministrazione deve disporre i controlli su malattia e assenza in caso di visite, terapie e prestazioni sanitarie.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre la circolare del ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti diramata il 1 agosto scorso e che illustra il contenuto dei recenti interventi normativi in materia introdotti dal decreto Manovra, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011.
La circolare - spiega una nota del ministero - fornisce nuovi chiarimenti sulle circostanze in cui l'amministrazione deve disporre il controllo sulla malattia, sul regime della reperibilità ai fini del controllo, sulle modalità di giustificazione dell'assenza in caso di visite, terapie, prestazioni specialistici ed esami diagnostici nonché sull'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.
 
Con le nuove disposizioni - che si applicano anche al personale a ordinamento pubblicistico (magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e delle forze di polizia civili, personale della carriera diplomatica e prefettizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari) - è stato introdotto un regime che - sottolinea ancora la nota - in un'ottica di maggiore flessibilità, rimette alla valutazione del dirigente responsabile l'iniziativa per la visita di controllo, tenendo presente dell'esigenza generale di contrastare e prevenire l'assenteismo nonché della condotta complessiva del dipendente (da considerare solo alla stregua di parametri oggettivi, prescindendo da sensazioni di carattere personalistico) e del costo per effettuare la visita. Quest'ultima deve comunque essere sempre disposta se l'assenza si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi.

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