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Martedì 03 APRILE 2018
È il paziente per primo a dover provare il nesso di causalità tra malattia, aggravamento o una nuova patologia subentrata e la condotta dei medici
La Cassazione ha respinto il ricorso dei genitori di una bimba nata con patologie cereberali per un presunto ritardo nel cesareo perché già in precedenza aveva stabilito che “è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del ‘più probabile che non’, causa del danno". E quindi "ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”. L'ORDINANZA.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 7044/2018, ribadisce il concetto del corretto riparto dell'onere della prova nel caso di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria. E conferma il principio secondo il quale il paziente ha l'onere di provare il nesso di causalità tra la malattia, il suo aggravamento o una eventuale nuova patologia subentrata e la condotta commissiva o omissiva dei medici.
Una volta provato il nesso di causalità, la palla passa alla struttura sanitaria che deve provare che la prestazione medica richiesta era risultava impossibile perché l’inadempimento è stato causato da una evenienza imprevedibile, oltre che inevitabile, secondo le regole di “comune diligenza”.
Il fatto
Due coniugi hanno portato in giudizio l'azienda sanitaria locale e alcuni medici del presidio ospedaliero, chiedendo il risarcimento del danno alla salute della figlia nascitura per le gravi patologie cerebrali contratte in funzione del ritardo con cui era stato effettuato il parto cesareo, con conseguente sofferenza fetale.
Il Tribunale prima, e la Corte d'Appello di Firenze poi, hanno rigettato la richiesta in base alla CTU dalla quale era emerso che da parte dei medici non c’era stata alcuna “negligenza, imperizia e imprudenza", e che non esisteva "relazione e nesso causale tra le lesioni e gli esiti invalidanti subiti dalla bambina e la condotta dei medici".
E questo perché il danno non è connesso “a un inadempimento della struttura ospedaliera per inadeguata organizzazione del servizio".
I genitori hanno ricorso in cassazione aggiungendo anche le accuse di violazione e/o falsa applicazione degli art. 1176, 1218 e 2697 Cc, per “errata applicazione dei principi in punto di nesso di causalità e di onere probatorio".
Questo perché secondo il ricorso in Cassazione il giudice avrebbe invertito l'”onere probatorio” in mancanza di elementi che potessero provare che la patologia cerebrale si fosse verificata prima del parto e perché a questo punto toccava ai medici e alla azienda sanitaria la prova dell'assenza di un loro inadempimento.
L’ordinanza
Secondo la Cassazione però questo motivo sarebbe infondato non avendo la corte territoriale operato alcun inversione dell'onere probatorio.
Ma ricorda anche il principio per cui “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”.
Quindi il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti condannati a pagare le spese del giudizio di legittimità.
La Cassazione infatti già in precedenza aveva stabilito che “è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del ‘più probabile che non’, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”.
E proprio nei casi del danno da nascita indesiderata, la Cassazione ha stabilito come “il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d'interrompere la gravidanza - ricorrendone le condizioni di legge - ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale; quest'onere può essere assolto tramite ‘praesumptio hominis’, in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all'opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe determinata all'aborto per qualsivoglia ragione personale”. (Cass. n. 25849/2017).
Secondo la Cassazione il ricorso è infondato perché, conclude la sentenza, “censura l'asserita inversione degli oneri probatori inerenti alla materia della responsabilità sanitaria e, segnatamente, in punto di nesso causate, giacche la Corte territoriale - in forza di un accertamento positivo (e diffusamente argomentato in base alle risultanze di causa) sulla insussistenza della relazione causate ‘tra le lesioni e gli esiti invalidanti subiti dalla bambina e la condotta dei medici’, nonché tra danno cerebrale e ‘inadempimento della struttura ospedaliera per inadeguata organizzazione del servizio’ - ha confermato il rigetto delle domande attoree in armonia con il principio per cui (anche) in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”.
“E poi – continua la Cassazione - , inammissibile là dove le doglianze, lungi dal palesarsi come deducenti un error in iudicando, investono l'apprezzamento di fatto del giudice di merito, senza neppure farne oggetto di sindacato …; la memoria depositata dai ricorrenti, nel ribadire quanto esposto con i motivi di impugnazione, non è in grado di scalfire i rilievi che precedono; ii ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese de! giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al Dm n. 55 de! 2014”.
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