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Martedì 06 MARZO 2018
Visite fiscali in caso di infortunio e di malattie professionali
Il lavoratore dipendente che si astenga dall’attività lavorativa per l’insorgenza di una malattia o di un infortunio sul lavoro ha diritto ad una indennità economica, erogata dall’INPS nella prima ipotesi, dall’INAIL nella seconda.
Nella medicina fiscale il termine malattia comprende tutte le situazioni nelle quali un evento morboso determini, per la gravità e per le ripercussioni sulle abituali mansioni, una incapacità transitoria all’attività lavorativa del dipendente.
Durante la malattia non si interrompe l’anzianità di servizio ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il cosiddetto periodo di comporto, la cui durata è determinata dai contratti collettivi. Superato tale periodo, il datore di lavoro può procedere al licenziamento, riconoscendo al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso.
L’incapacità al lavoro regolarmente documentata con certificato medico giustifica l'assenza del lavoratore, che ha comunque l’obbligo di reperibilità nella propria abitazione, o anche in altro domicilio, purché comunicato sia all’INPS che al proprio datore di lavoro, per gli eventuali accertamenti sanitari medico-legali nelle fasce orarie previste dalla legislatura vigente.
Si definisce infortunio sul lavoro ogni incidente avvenuto per causa violenta in occasione del lavoro, da cui sia derivata la morte o un'invalidità permanente al lavoro, assoluta o parziale, oppure un'invalidità temporanea assoluta che determini l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Per causa violenta si intende qualunque fattore che operi dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo e quindi con caratteristiche di efficienza, rapidità ed esteriorità e che danneggi l’integrità psico fisica del lavoratore. Può essere provocata da sforzi muscolari, sostanze tossiche, microrganismi, agenti virali, parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche.
L’occasione di lavoro fa riferimento tutti gli eventi connessi all’attività lavorativa, purché sussista il rapporto di causa-effetto tra l’occupazione lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che provoca l’infortunio.
In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse occuparsene personalmente, il proprio datore di lavoro. La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. Il dipendente può rivolgersi al medico dell’azienda, al pronto soccorso o anche al proprio medico di medicina generale, mettendo al corrente il sanitario di come e dove è avvenuto l’infortunio.
Secondo le direttive contenute nel Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151 articolo 21, qualunque medico veda in prima battuta un lavoratore infortunato sul lavoro, ha l’obbligo di rilasciare il certificato medico con indicazione della diagnosi e del numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e di trasmetterlo per via telematica all’Istituto assicuratore entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.
L’INAIL rende quindi disponibili i dati ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia/comunicazione in modalità telematica, con accesso tramite i dati obbligatori relativi al codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di rilascio del certificato.
Il lavoratore a sua volta deve informare immediatamente il datore di lavoro di qualsiasi infortunio e comunicargli il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio ed i giorni di prognosi. Qualora non ottemperi a tale obbligo, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro non provveda all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità per i giorni ad essa antecedenti. ll datore di lavoro deve infatti trasmettere la denuncia di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico.
Il soggetto infortunato ha diritto alla conservazione del posto per il periodo previsto dalle leggi o dai contratti collettivi, ma ha altresì il dovere di sottoporsi alle visite di controllo eventualmente richieste dall’INAIL, presentandosi presso le Sedi territoriali dell’Istituto. Il rifiuto ingiustificato a sottoporsi alle cure o la mancata assunzione delle stesse, comporta la perdita del diritto all'indennità per inabilità temporanea e la riduzione di un eventuale rendita.
Avvenuta la guarigione o alla ripresa dell’attività lavorativa, il dipendente deve produrre un certificato medico definitivo di conclusione dell'infortunio, redatto dal medico di famiglia curante, da altro sanitario o dall’INAIL. L'Istituto definirà la pratica con esito negativo per carenza di documentazione qualora non sia stata presentata la certificazione necessaria.
Da quanto detto, si evince che la normativa relativa alla reperibilità nelle fasce orarie disposte per le assenze per malattia ordinaria non è applicabile agli infortuni sul lavoro.
In tal senso si è espresso anche il Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2018, interpellato in merito al Decreto Ministeriale 17 ottobre 2017, n. 206 ed in particolare all’articolo 4, che prevede per i dipendenti pubblici le seguenti cause di esclusione dall’obbligo di reperibilità per le visite fiscali, senza alcuna menzione in merito all’infortunio sul lavoro:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella tabella E del medesimo Decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
L’Ufficio Legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione osserva che il predetto decreto ministeriale regolamenta le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal lavoro per malattia ai sensi dell’articolo 55-septiesdel decreto legislativo 165 del 2001, ovvero gli accertamenti medico legali che rientrano nella competenza esclusiva dell’INPS.
Quindi, come precisato anche nella relazione illustrativa al decreto 206 del 2017, l’assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dall’obbligo dei reperibilità, poiché tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall’Inps, rientrando piuttosto tra le competenze INAIL, analogamente peraltro a quanto già previsto per i lavoratori privati dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 gennaio 2016.
Nel caso di infortunio sul lavoro, gli accertamenti medico – legali rimangono in capo all’INAIL.
Lo stesso orientamento d’altronde era già stato manifestato dall’ Istituto Previdenziale con messaggio 3265 del 9 agosto 2017 in materia di Polo Unico per le visite fiscali, in cui l’lNPS precisava di non poter procedere alle visite mediche di controllo domiciliari richieste dai datori di lavoro in caso di infortunio e di malattie professionali.
Maria Parisi
Consigliere regionale per il Piemonte ANMEFI (Associazione Nazionale Medici Fiscali)
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