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Giovedì 03 NOVEMBRE 2011
L'analisi. L'indennità di esclusività rientra nel tetto stipendiale? Restano i dubbi
Molti lettori ci hanno scritto per sapere se l'indennità di esclusività va computata o meno nel limite individuale ai trattamenti economici sottoposto al blocco degli aumenti dal decreto 78/2010. Ecco perché l'ultima circolare delle Regioni non risolve la questione
Le recenti modifiche e integrazioni proposte dalla Commissione Affari istituzionali-Personale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al documento, emanato lo scorso 10 febbraio, di interpretazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, sono condivisibili per alcuni aspetti ma, a nostro parere, non risolvono altri nodi importanti e non eludibili che rischiano di aprire un immenso contenzioso legale a livello nazionale.
Finalmente viene chiarito che sono fatti salvi nel corso del triennio di riferimento (2011-2013), quindi non vengono ricompresi nel tetto del trattamento economico complessivo individuale imposto dalla Legge 122/2010, gli “effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva”, come l’attribuzione di un incarico con funzioni superiori e, in particolare, l’attribuzione ai dirigenti di prima nomina, dopo 5 anni di servizio di un incarico professionale, di alta specializzazione o di struttura semplice. Viene infatti chiaramente esplicitato che “in relazione a tale circostanza va tenuto conto che le disposizioni contenute nell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e nei CCNL 8/6/2000 e 3/11/2005, configurano comunque per il dirigente con cinque anni di attività e valutazione positiva un cambio della natura dell’incarico attribuito in quanto a tale dirigente sono conferibili tipologie di incarico di cui alle lett. c) e b) dell’art. 27 del succitato CCNL 8/6/2000 e non più la tipologia di cui alla lett. d) riservata ai dirigenti di prima assunzione”.
Conseguentemente, non vengono soggetti al blocco tutti gli incarichi dirigenziali di posizione funzionale (di tipo organizzativo o professionale, fra cui il “gradone” previsto per i 15 anni di servizio) di maggiore complessità e/o diversi rispetto a quelli precedentemente ricoperti (crescita verticale della posizione) ed ovviamente gli incarichi di direzione di Unità Operativa Complessa.
Non è condivisibile, invece, la subordinazione dell’erogazione dell’indennità di esclusività all’assegnazione di un diverso incarico. Essa, infatti, è corrisposta in relazione all’incarico solo nel caso di nomina a direttore di struttura complessa, essendo, in tutti gli altri casi, la misura dell’indennità di esclusività correlata all’esperienza professionale (indipendentemente dall’incarico conferito) con passaggio alla fascia superiore solo a seguito della valutazione, con esito positivo, effettuata dal collegio tecnico. Pensiamo che non sia da trascurare la peculiarità dell’indennità in questione, la quale non trova corrispondenza in alcuna delle voci retributive previste per la generalità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con la conseguenza che anche i passaggi alla fascia superiore dell’indennità stessa presentano una loro specificità rispetto alle progressioni di carriera, come generalmente intese nella disciplina contrattuale dei comparti pubblici. Tutto ciò giustifica, a nostro parere, l’esclusione dell’indennità dal limite individuale stabilito dal comma 1 dell’art. 9 del D.L. 78/2010, come peraltro richiesto dalla Regione Toscana, senza che questo determini, sostanzialmente, oneri aggiuntivi per il Servizio Sanitario Nazionale, dato che si tratta di spesa ormai consolidata nei bilanci aziendali, largamente compensata dalle indennità del personale che in numero crescente abbandona il servizio attivo.
Appare al limite dell’autolesionismo il divieto, sancito nel documento, all’utilizzo a livello aziendale della cosiddetta Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA), voce economica contrattuale derivante dalla retribuzione correlata alla anzianità di servizio dei dirigenti sanitari dipendenti che vanno in quiescenza. Per disposizione contrattuale ordinariamente è utilizzata per la costruzione ogni anno del fondo di posizione variabile aziendale, per garantire la RIA dei dirigenti trasferitisi nell’azienda sanitaria e, infine, per le politiche della formazione. E’ del tutto evidente che il passaggio della RIA al fondo di posizione non costituisce, ai fini contabili, una spesa aggiuntiva, ma solamente un “giro di conto”, tanto che la stessa circolare del Ministero della Economia ne ha ammesso l’utilizzo. Il divieto farebbe venir meno una voce economica importante per poter retribuire l’eventuale crescita verticale, decisa dalla direzione dell’azienda sanitaria, di alcuni degli incarichi già affidati (funzioni diventate diverse da quelle precedenti perché di maggiore complessità) e la stessa mobilità in entrata con grave limite alla possibilità di reperire le migliori competenze professionali.
Carlo Palermo
Coordinatore Conferenza permanente dei Segretari Anaao Assomed delle Regioni e Province autonome
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