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Martedì 02 GENNAIO 2018
Contratto. Suggestioni, valorizzazioni e anacronismi
Gentile direttore,
dopo la firma del Contratto degli Statali e della Scuola arriva il momento della Sanità. La “corsa” alle anticipazioni solitamente è molto forte e in tanti si prendono (autonomamente) la paternità di alcuni passaggi e il misconoscimento di altri. Rimane il fatto che le “anticipazioni” rimangono tali finchè non viene pubblicato il documento ufficiale. Comunque si generano confronti tra le parti interessate, anche “da remoto”, sicuramente utili a chi ha la responsabilità della estensione del Contratto e che deve coniugare al meglio le necessità di funzionamento del sistema (e la risposta ai bisogni di salute delle persone) con le aspettative degli operatori.
Tra le anticipazioni alcuni “passaggi” richiamano l’attenzione all’articolazione e alla distribuzione dell’orario di lavoro, ai servizi da garantire H12 / H24, alla flessibilità, etc., con forte orientamento all’utenza.
Alcune “suggestioni” prendono in considerazione la “banca delle ore” e “le ferie ed i riposi solidali”, evidenziando una forte attenzione ai rapporti tra dipendente ed Azienda e tra stessi dipendenti, in una sorta di “auto-mutuo-aiuto” per consentire di fronteggiare al meglio le situazione individuali a maggiore criticità e/o complessità famigliare.
Relativamente ai sistemi ed ai modelli per la valorizzazione e responsabilizzazione degli operatori (Posizioni Organizzative, Funzioni di Coordinamento, operatore specialista e operatore esperto) le “anticipazioni” evidenziano proposte innovative e scenari nuovi, con il mantenimento di alcuni retaggi storici che in troppi casi appaiono lontani dai nuovi principi proposti.
In particolare, relativamente agli Incarichi di Funzione, le “anticipazioni” riportano quanto segue:
“1. Sono istituiti, nei ruoli sanitario, tecnico e amministrativo, i seguenti incarichi di funzione:
• Incarico di organizzazione;
• Incarico professionale;
• Incarico di formazione
Relativamente agli incarichi di organizzazione
Gli specifici contenuti e requisiti dei suddetti incarichi in relazione ai diversi ruoli di appartenenza sono quelli descritti negli articoli seguenti.
Gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza.
Le aziende o enti provvederanno a definire il sistema degli incarichi in conformità a quanto previsto nel presente CCNL”.
Particolarmente interessante risulta essere il successivo articolo che entra nel dettaglio di contenuti e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior.
In particolare viene specificato che “l’incarico di organizzazione comporta l’assunzione di decisioni necessarie per affrontare problemi complessi nel governo dei processi assistenziali, e formativi connessi all'esercizio della funzione sanitaria e sociosanitaria.
L’incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri di complessità definibili nella regolamentazione di ogni singola azienda o istituto. L’individuazione dei suddetti criteri avverrà in sede aziendale di ….. (schema relazioni sindacali)”.
Un aspetto positivo è il richiamo alla regolamentazione di ogni singola azienda.
L’aspetto negativo è il rischio di forti difformità tra le aziende, con conseguenti disparità tra operatori che si occupano di medesime problematiche, con identiche responsabilità.
Una definizione di criteri di massima potrebbe essere di utilità e di facilitazione per le decisioni aziendali.
A seguire il documento proposto specifica che “ai fini dell’assegnazione degli incarichi di più elevata complessità viene previsto il requisito del possesso della laurea specialistica o magistrale della propria area professionale e almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo d’appartenenza e in categoria D”.
La fotografia dell’esistente evidenzia una distribuzione “a macchia di leopardo”, con alcune situazioni dove l’assegnazione di “Incarichi di Funzioni” è stata conseguenza diretta del peso e della rilevanza ai percorsi curricolari formativi individuali e, altre situazioni dove, di contro, l’assegnazione di “incarichi di funzioni” ha tenuto conto di variabili meno nobili rispetto a quelle sopra richiamate.
Finalmente si dà peso e rilevanza ai percorsi formativi individuali che certamente concorrono ad uniformare / avvicinare le linee di pensiero, gli sviluppi progettuali e le azioni programmatorie ed organizzative degli attori coinvolti ai livelli apicali delle articolazioni organizzative.
Certamente si tratta di una posizione forte ed innovativa, che va a superare le logiche e le tradizioni del passato, prevalentemente orientate alle situazioni esperenziali, a favore di operatori che hanno maturato percorsi formativi avanzati, con l’acquisizione di conoscenze e competenze adeguate al governo delle situazioni complesse.
Il documento prosegue con il riferimento “agli incarichi di meno elevata complessità, ai sensi di quanto previsto dall’art.6 della legge n. 43/2006 nonché dall’Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, il requisito richiesto è il possesso del master di primo livello in management rilasciato dall’Università ai sensi dell’art. 3, comma 8 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3.11.1999, n. 509 e dell’art. 3, comma 9 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22.10.2004, n. 270, nonché un’esperienza professionale di almeno tre anni nel profilo d’appartenenza e in categoria D. Ovvero è valido anche il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all’art. 6, comma 5, della L. 43/2006 rilasciato in base alla pregressa normativa”.
Vengono evidenziati almeno 3 aspetti su cui è opportuno sviluppare riflessioni:
1. anche in questo caso una definizione di criteri di massima relativamente al concetto di “meno elevata complessità” potrebbe essere di utilità e di facilitazione per le decisioni aziendali;
2. se si intende un incarico di organizzazione a livello di dipartimento e/o distretto probabilmente parlare di “meno elevata complessità” è riduttivo e non corrispondente alle complessità programmatorie, organizzative, gestionali e clinico-assistenziali delle strutture richiamate;
3. in ogni caso è difficile comprendere l’esclusione del requisito superiore (laurea magistrale) per l’assegnazione degli incarichi “di meno elevata complessità” – condizione non corretta nemmeno per le funzioni di coordinamento delle singole Unità Operative. Forse vale la penna ricordare che lo stesso requisito era richiesto nel 1929 per ricoprire le medesime funzioni … e dal 1929 ad oggi sono passati quasi 80 anni!! Inoltre, senza “demonizzare” i percorsi formativi interamente on-line, non si può non considerare il valore di una formazione di secondo livello, strutturata con una componente teorica ed una parte pratica, maggiormente rispondente alle conoscenze e competenze richieste agli operatori per la copertura degli incarichi di cui sopra.
Relativamente agli incarichi professionali:
La proposta contrattuale specifica che “l’incarico professionale, in attuazione del dettato di cui all’articolo 6 della Legge n. 43/06 nonché di quanto contenuto nei decreti istitutivi dei profili professionali ex terzo comma dell’art.6 del D.Lgs n. 502/92 può essere graduato come specialista” o di “esperto” ai quali vanno assegnati compiti derivanti dalla specifica organizzazione delle funzioni prevista dai regolamenti organizzativi aziendali.
Tali compiti sono aggiuntivi e/o maggiormente complessi e richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto.
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del master specialistico di primo livello di cui all’art. 6 della Legge n. 43/06 secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e il Ministero dell’Università, su proposta dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso il MIUR con il decreto interministeriale 10 marzo del 2016 e sentite le Regioni.
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista esperto” è costituito dall’aver acquisito, competenze avanzate, tramite percorsi formativi complementari regionali ed attraverso l’esercizio di attività professionali, anche in applicazione di protocolli concordati tra la singola regione e le rappresentanze istituzionali delle professioni mediche, sanitarie e sociosanitarie interessate.
1. Gli incarichi di cui al comma 2 non sono sovraordinati né cumulabili agli incarichi di “specialista” e di “esperto” .
Relativamente agli incarichi di tipo professionale, si rappresenta l’assoluta necessità di prevedere “operatori specialisti” (ed è indubbio che ogni disciplina, stante le caratterizzazioni e le specificità diagnostico-clinico-assistenziali-riabilitative di ognuna, richiede che tutti gli operatori siano in possesso di elevati livelli di specializzazione) ed “operatori esperti” (operatori con competenze avanzate in particolari settori operativi, es. wound-care, stomaterapia, picc team, etc.) per garantire attività e prestazioni complesse, con utilizzo ordinario di tecnologie e/o di presidi avanzati.
Viene naturale porsi alcune domande relativamente agli Operatori Specialisti:
• la nuova posizione è contrattualizzata? (un po’ come era già presente all’inizio degli anni ’70);
• a quale fondo si farà riferimento?
• quanto tempo viene messo a disposizione per consentire agli operatori di acquisire la specializzazione necessaria? (dando per scontato che in ogni area specialistica è necessario / opportuno che tutti gli operatori siano in possesso del requisito di specializzazione richiesto. Diversamente sarebbe difficile comprendere due inquadramenti giuridico-amministrativi e parametrazioni stipendiali diverse per operatori che fanno le stesse cose);
• l’intervento formativo sarà a carico delle aziende o dei singoli operatori?
Relativamente all’Operatore Esperto:
• la nuova posizione è contrattualizzata? (un po’ come era già presente all’inizio degli anni ’70);
• a quale fondo si farà riferimento?
• quale formazione e quale livello esperenziale vengono richiesti?
• l’intervento formativo sarà a carico delle aziende o dei singoli operatori?
• come verranno considerate le posizioni DS che risultano oggi presenti ? (senza entrare nel dettaglio dei tanti criteri seguiti dalle singole aziende)
Risultano interessanti anche i richiami alle modalità per il conferimento, la durata, il rinnovo e la revoca degli incarichi di funzione (avviso di selezione e criteri di partecipazione e criteri di valutazione delle domande) e alle nuove parametrazioni di indennità (lievemente ritoccate). Da capire meglio se si fa riferimento a fondi contrattuali o a fondi aziendali.
Sembra anacronistica l’immutata indennità per la reperibilità (bloccata da tempi jurassici) e il mancato richiamo (o comunque non evidenziato nelle “anticipazioni) al sistema ECM.
Fermo restando il fatto che si fa riferimento ad un dovere del dipendente e non ad un obbligo aziendale (che comunque ne ha una necessità assoluta), potrebbe esser giunto il momento di contrattualizzare la formazione continua anche per l’area del comparto, in analogia a quanto avviene per l’area dirigenziale, con l’obiettivo di rendere operativi i principi del “dossier formativo individuale e di gruppo”, al fine di uniformare i progetti, i percorsi ed i processi all’interno di ogni singola struttura (vedi l. 24/2017), a tutela e garanzia degli utenti, degli operatori e delle stesse aziende.
Dott. Marcello Bozzi
Infermiere - Torino
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