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Sabato 30 DICEMBRE 2017
Sostanze dopanti utilizzate dai farmacisti, scade il 31 gennaio 2018 il termine per trasmettere i dati

Il modulo e le istruzioni per la sua compilazione da trasmettere a partire dal 1° gennaio 2018. La segnalazione riguarda i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee. Termine ultimo per l’invio fissato al 31 gennaio.

Anche quest’anno, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal DM attuativo 24 ottobre 2006 (modificato dal DM 18 novembre 2010), i farmacisti, a partire dal 1° gennaio 2018, hanno l'obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee.
 
La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della salute ril.doping@postacert.sanita.it.
 
I questionari trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione.
 
Il termine previsto per l’invio dei dati è il 31 gennaio 2018.
 
Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:
· quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa
· quantità di mannitolo e glicerolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del D.M. 3 febbraio 2006.
 
Per inserire i dati si può compilare il modulo on line.
 
· istruzioni per la compilazione del modulo;
· elenco contenente i principi attivi inseriti nelle classi di sostanze vietate per doping.
 

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