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Giovedì 07 DICEMBRE 2017
Vaccini. Il Tribunale di Reggio Emilia rigetta il ricorso di due genitori ‘obiettori’. “Nessuna discriminazione dal Comune”
I genitori avevano esercitato l'obiezione di coscienza, non vaccinando la piccola, sostenendo il carattere discriminatorio della legge che ha reso obbligatori i vaccini anche per l'iscrizione al nido. I due condannati a pagare le spese legali. Si tratta di una delle prime pronunce della giustizia sulla questione.
Nessun atteggiamento discriminatorio nei comportamenti dei Comuni di Carpi e di Correggio e della Regione Emilia-Romagna in merito alle vaccinazioni obbligatorie per i minori iscritti a nidi e scuole materne. Il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato infatti il ricorso presentato dai genitori di una bambina, che avevano presentato un’azione civile contro la discriminazione della loro figlia, condannandoli a pagare le spese legali.
A comunicarlo una nota del Comune di Carpi. I due avevano presentato domanda di iscrizione per la loro figlia al nido d’infanzia sia a Carpi che a Correggio ma avevano esercitato il loro diritto alla non vaccinazione obbligatoria confermando la loro obiezione di coscienza deducendo il carattere discriminatorio della legge regionale nella parte in cui questa prevede “che l’assolvimento degli obblighi vaccinali costituisca condizione per l’accesso alle scuole di prima infanzia”: ravvisandolo inoltre nel comportamento dei Comuni di Carpi e di Correggio, consistito “nell’aver richiesto ai ricorrenti di compilare il modulo di iscrizione che prevedeva quale requisito di ammissione la dichiarazione d’impegno dei genitori a sottoporre il figlio alle vaccinazioni, in tal modo limitando l’accesso a scuola ai soli bambini vaccinati”.
“E’evidente come il sacrificio di una convinzione personale, imposto dall’obbligo vaccinale e dalla sua previsione quale condizione di accesso ai servizi per l’infanzia, è del tutto proporzionato e giustificato – si legge nelle motivazioni della sentenza del Tribunale - dall’esigenza di tutela di valori superiori. Di nessun pregio sono le considerazioni dei ricorrenti secondo cui al momento non vi sarebbe una emergenza sanitaria da rischio epidemico tale da giustificare le misure adottate dal legislatore e, di conseguenza, dalla pubblica amministrazione, poiché:
1) trattasi di affermazioni prive di qualsiasi fondamento, fattuale e scientifico,
2) se anche fosse vero che al momento la copertura vaccinale è superiore alla soglia ‘critica’, questo altro non sarebbe che un effetto virtuoso dell’obbligatorietà delle vaccinazioni. Il ché depone, a maggior ragione, per l’infondatezza della tesi dei ricorrenti. Quanto alla disparità di trattamento tra i bambini sotto i 6 anni e i bambini di età superiore a 6 anni, anche in questo caso la stessa appare del tutto rispondente ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto giustificata dal fatto – notorio e non smentito dalle prospettazioni dei ricorrenti - per cui i rischi di contagio più elevati si registrano tra i bambini che frequentano, per l’appunto, i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia che comunque frequentino luoghi in cui vi sia la presenza contemporanea di bambini di più famiglie”.
Soddisfazione per l’esito di questa vicenda giudiziaria è stata espressa dall’assessore all’Istruzione del Comune di Carpi Stefania Gasparini: “Sono state accolte pienamente dal Tribunale le considerazioni dei nostri legali. Sul tema delle vaccinazioni obbligatorie Regione ed ente locale – spiega - si trovano di comune accordo nel ribadire la giustezza della linea perseguita in un campo così importante e che riguarda la salute dei nostri bambini”.
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