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Mercoledì 08 NOVEMBRE 2017
Renzo (Cao): “Soci professionisti anche senza partita Iva. Nuovo impulso per la professione odontoiatrica”
I soci professionisti delle Società tra professionisti possono non essere titolari di partita Iva individuale, nel caso in cui la loro attività professionale si esaurisca nella società stessa. Ad affermarlo è la direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello di una società di professionisti. Il parere coinvolge anche gli odontoiatri, tanto che il presidente della Commissione Albo Odontoiatri (Cao) nazionale, Giuseppe Renzo, ha scritto una lettera a tutti i Presidenti delle Cao d’Italia. L'INTERPELLO. LA LETTERA.
“Il parere dell’Agenzia delle Entrate conferma che possono non essere titolari di partita Iva soci professionisti delle Stp. Si tratta di un importante passaggio che consente il rilancio dell’attività delle Stp come soggetti legittimati all’esercizio della professione odontoiatrica, pur nell’ambito della normativa sulle società commerciali”. Lo spiega il Presidente Cao nazionale, Giuseppe Renzo, in una lettera inviata a tutti i presidenti Cao d'Italia.
Un documento che Renzo ha deciso di redarre per diffondere e chiarire le disposizioni della Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, che ha risposto all’interpello di una società di professionisti a responsabilità limitata che esercita attività di consulenza del lavoro.
Le Stp, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, “non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dalla disciplina legale del modello societario prescelto […]”.
Ne consegue, ha spiegato Renzo che: “il reddito complessivo delle Stp è considerato reddito di impresa, il compenso previsto per i Soci professionisti non è assimilabile a reddito da lavoro dipendente ma, se la Stp adotta il modello delle società di capitali, è dato dalla eventuale distribuzione degli utili e costituisce di fatto reddito di capitale. Infine, il compenso erogato dalla Stp al socio non titolare di partita iva per l’attività di amministratore è qualificato invece come reddito assimilato ai redditi di lavoro dipendente. Le prestazioni rese dalle Stp - ha aggiunto il presidente Cao - non sono, inoltre, soggette a ritenute di acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973”.
“I chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito - ha concluso Renzo - sono in linea con quanto la Cao nazionale la professione odontoiatrica sostiene da tempo. Inoltre sembrano costituire un elemento di garanzia per quanto riguarda il versamento della contribuzione Enpam da parte dei soci professionisti delle Stp”.
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