quotidianosanità.it
stampa | chiudi
Giovedì 05 OTTOBRE 2017
Polizia e Vigili del fuoco: ecco le regole (speciali) per la sicurezza sul lavoro. Via libera allo schema di decreto interministeriale Interno, Lavoro, Salute e PA in Stato-Regioni
Hanno particolarità tutte loro la Polizia di Stato, gli organi del ministero dell'Interno che si occupano di ordine e sicurezza e i Vigili del fuoco. E per applicare anche a loro il Dlgs 81/2008 sulla sicurezza del lavoro c'è bisogno di un decreto ad hoc che specifichi ambiti e peculiarità, dai luoghi di lavoro all'uso delle armi fino al tipo di azione richiesta. Approvato in Stato-Regioni lo schema di decreto interminsteriale che le prevede. LO SCHEMA DI DECRETO.
La legge sulla sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008) si applica anche nelle strutture (centrali e periferiche) della Polizia di Stato, in quelle del ministero dell’Interno con compiti di ordine e sicurezza, nelle aree e nelle strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche per quanto riguarda i volontari.
A normare la questione è uno schema di decreto interministeriale Interno, Lavoro, Salute e Pubblica amministrazione, approvato in Stato-Regioni dopo il via libera dei presidenti e della Commissione salute, con la richiesta di accogliere un emendamento proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano che prevede che che “fermo restando quanto disposto all’art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le norme di cui al presente decreto trovano applicazione anche al Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla Provincia autonoma di Bolzano”.
Lo schema di decreto interministeriale si è reso necessario per garantire il raggiungimento delle finalità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo conto delle specifiche esigenze legate sia all’impiego e alla formazione del personale sia alla tutela delle informazioni riguardanti l’efficienza e la funzionalità delle strutture organizzative e stabilisce la ripartizione delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro “nel rispetto delle specifiche organizzazioni del personale e delle strutture”.
Inoltre disciplina in dettaglio l’esercizio, da parte dei servizi sanitari e tecnici istituiti per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale, della vigilanza esclusiva sull’applicazione della legislazione.
Come per le altre amministrazioni c’è la descrizione delle figure del dirigente, del preposto e dei meccanismi di segnalazione sulla sicurezza, che avvengono tutte nell’ambito delle specifiche amministrazioni.
E’ previsto anche il servizio di prevenzione e protezione, che però dovrà tener conto delle esigenze di riservatezza e segretezza e a cui potrà essere delegato solo personale dell'Amministrazione che abbia i requisiti prevsiti dal Dlgs 81/2008.
Gli addetti e ii responsabile del servizio devono avere mezzi e tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati e se per valutare le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche, il datore di lavoro, se non dispone delle risorse occorrenti, si può avvalere per integrare l'azione di prevenzione e protezione del servizio, di personale tecnico esterno all'Amministrazione che abbia le conoscenze professionali necessarie.
A incaricarsi della sicurezza sul lavoro saranno rispettivamente l'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e per le strutture centrali e periferiche del ministero dell'interno; l'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, per le aree individuate con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma, 3 de! decreto legislativo n. 81/2008, direttamente o avvalendosi di personale dcl Corpo naz ionale appositament e in caricato che però non può svolgere attività di vigilanza nelle strutture dove presta servizio o dove svolge ii ruolo di n1edico competente.
Per le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e per le strutture del ministero dell'Interno destinate alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica ci sono disposizioni particolari viste le finalità istituzionali di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica:
a) direzione delle attività funzionale all'espletamento dei compiti istituzionali;
b) capacita e prontezza di impiego del personale operativo e relativo addestramento;
c) tutela delle informazioni relative all'efficienza dell'apparato organizzativo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione;
d) particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, specifici impianti: quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza. Il decreto stabilisce anche che “fatto salvo il dovere di intervento anche in caso di personale esposizione al pericolo”, il personale appartenente alla Polizia di Stato deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche individuali predisposte per lo specifico impiego negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture descritte per garantire un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio “anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa del personale, e delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro ii pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature;
e) la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati;
f) la prevenzione dalla fuga o da aggressioni, e la prevenzione da azioni di autolesionismo, delle persone detenute, arrestate, formate o trattenute.
Medici competenti saranno medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato.
Anche per i Vigili del fuoco ci sono una serie di disposizioni particolari analoghe a quelle della Polizia a cui si aggiungono continuità e tempestività dei servizi per il soccorso pubblico, la difesa civile alla protezione civile.
Sempre rispettando per quel che si può il Dlgs 81, il vestiario, gli strumenti e attrezzature, gli specifici impianti, le installazioni addestrative anche speciali, le attrezzature di protezione individuate e i mezzi operativi del Corpo nazionale sono disciplinati da specifiche disposizioni, net rispetto delle norme europee, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa.
Un articolo del decreto è poi dedicato per i Vigli del fuoco specificamente alla sorveglianza sanitaria e primo soccorso.
E’ previsto che nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro, le funzioni di medico competente siano svolte dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale in possesso dei requisiti previsti dalla legge, designati a livello centrale e periferico. Se non è possibile assolvere alle funzioni di medico competente con i medici dei ruoli professionali, si provvede attraverso convenzioni secondo il Dlgs 217/2005 (quello sull’Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
In funzione dei particolari compiti istituzionali, al personale del Corpo nazionale si applicano le disposizioni sul libretto individuate sanitario e di rischio e di idoneità psicofisica, con le relative periodicità, diverse da quelle annuali, anche per gli adempimenti previsti dl Dlgs 81/2008.
Alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, penserà un provvedimento del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto e il provvedimento individuerà le procedure per lo svolgimento degli accertamenti, la periodicità e le strutture sanitarie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA