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Mercoledì 31 MAGGIO 2017
Medico in congedo parentale per assistere la madre. Ma in realtà viveva con moglie e figli. Per la Cassazione non c’è reato

Il medico che sfrutta il congedo parentale per assistere la madre malata con cui dichiara di essere convivente, ma poi dimora altrove con moglie e figli, non è un “furbetto” né trasgredisce l’articolo 42, comma 5 del Dlgs 151/2001. Questo perché l’importante è che, comunque, garantisca la prestazione di un’assistenza assidua e continuativa alla portatrice di handicap. LA  SENTENZA.

Il medico che sfrutta il congedo parentale per assistere la madre malata con cui dichiara di essere convivente, ma poi dimora altrove con moglie e figli, non è un “furbetto” né trasgredisce l’articolo 42, comma 5 del Dlgs   151/2001 in cui si dice che “il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata … ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”.
 
Questo perché l’importante è che, comunque, garantisca la prestazione di un’assistenza assidua e continuativa alla portatrice di handicap.
 
A deciderlo è la Cassazione penale che con la sentenza 24470 del 17 maggio scorso con la quale ha rigettato la sentenza sfavorevole al medico della Corte di Appello, dopo che questo era stato assolto in primo grado dal Gip di Genova.
Con sentenza in data 6.12.2012 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Genova, all’esito di giudizio abbreviato, assolveva perché il fatto non costituisce reato R.F.M. dal delitto di truffa aggravata ai danni della ASL 3 genovese per aver falsamente asserito di essere convivente con la madre affetta da gravi disabilità, palesando la necessità di assisterla, ottenendo così dall’ente di appartenenza un congedo straordinario retribuito per l’assistenza alla predetta, e svolgendo invece attività libero-professionale quale medico psichiatra presso la casa di quest’ultima.
 
Il medico residente anagraficamente presso la madre, portatrice di handicap grave, e di fatto dimorante, invece, con moglie e figlia presso altra abitazione, aveva ottenuto l’autorizzazione di svolgere attività intramoenia, comprensiva di utilizzare lo studio professionale presso tale abitazione.
Successivamente gli era stato concesso un periodo di aspettativa retribuita al 100%, per assistere la propria madre, ma le indagini avevano consentito di verificare l’utilizzo dello studio presso l’abitazione di quest’ultima per visite private, in tale periodo, come riconosciuto anche da un paziente sorpreso sul posto dai carabinieri.
 
La sentenza di primo grado, sulla base delle dichiarazioni rese dalla badante della madre e di numerose altre dichiarazioni assunte mediante indagini difensive, ha ritenuto che l’imputato avesse proseguito l’attività libero-professionale, ma solo sporadicamente e in minima parte rispetto all’attività professionale nel periodo precedente l’aspettativa, e ciò in violazione della normativa di cui beneficiava, ma senza incidenza determinante sull’ipotesi di reato contestata, avendo comunque tale attività consentito all’imputato di assistere la madre, grazie alla sua quotidiana presenza presso l’abitazione di questa, in tal modo integrando la semplice assistenza domestica della badante.
 
Decidendo sull’appello proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, la Corte territoriale  invece, riconosceva la penale responsabilità del medico, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
La Corte territoriale ha ritenuto le prime dichiarazioni rilasciate dalla teste "più genuine" di quelle dalla rese all’udienza del 17 dicembre 2012, che avevano attenuato la portata delle prime, e ha contestato, invece, l’attendibilità delle testimonianze acquisite dalla difesa, rilevando una convergenza di interessi tra l’imputato ed i suoi pazienti visitati in nero.
 
Premesso, quindi, che l’assistenza prevista per la concessione del congedo in questione deve avere necessariamente carattere personale e non delegabile, la Corte d’Appello riteneva provata una "intensa attività professionale dell’imputato nel periodo di congedo", benché esercitata nell’abitazione della madre, ed affermava che tale attività e la prestazione lavorativa della badante portavano ad escludere che lo stesso avesse prestato alla madre il tipo di assistenza che costituisce il presupposto del congedo in questione.
 
La Cassazione invece ha ritenuto che in tema di assistenza al familiare portatore di handicap il concetto di convivenza non può essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione poiché in tal modo si darebbe un’interpretazione restrittiva della disposizione che, oltre che arbitraria, sembra andare contro il fine perseguito dalla norma di agevolare l’assistenza degli handicappati, e sarebbe incomprensibile escludere dai benefici il lavoratore che conviva costantemente, ma limitatamente a una fascia oraria della giornata, con il familiare handicappato per prestargli assistenza in un periodo di tempo in cui, altrimenti, di tale assistenza rimarrebbe privo.
 
“Sono fondate, pertanto -  conclude la sentenza della Cassazione - , le censure addotte dal ricorrente con i motivi aggiunti, laddove ha dedotto che le difformi valutazioni espresse dalla Corte di Appello in relazione all’attendibilità di tali prove dichiarative sono viziate dalla mancanza di un nuovo esame della testimone, richiesta invece dall’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione: si è, infatti, evidenziato che la previsione contenuta nell’art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado”.

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