quotidianosanità.it
stampa | chiudi
Giovedì 01 GIUGNO 2017
La riforma della responsabilità medica. L’incontro a Verona
Riuniti a Verona i massimi esperti della materia per discutere delle prospettive che ci attendono alla luce della nuova normativa. I lavori aperti dal Sindaco di Verona Flavio Tosi si sono svolti nella sala conferenze della Gran Guardia.
Quali prospettive ci attendono? La nuova disciplina consentirà davvero il rientro del mondo assicurativo nelle strutture sanitarie pubbliche e private? E' davvero il punto finale della medicina difensiva? Su questi interrogativi si sono confrontati a Verona alcuni dei maggiori esperti nazionali in una prima riflessione sulla nuova legge 24/2017 che ridisegna i contorni della materia sulla responsabilità medica.
Allo stesso tavolo, coordinato dall’Associazione “Dalla Parte del Medico”, professionisti della sanità e giuristi, esperti nelle varie aree di applicazione della legge nell’attesa dell’emanazione dei decreti attuativi.I lavori, che si sono svolti nella Sala Conferenze della Gran Guardia, sono stati aperti dal Sindaco di Verona, Flavio Tosi che ha sottolineato come “la sicurezza, come raccomanda il Ministero della Salute, deve collocarsi nella prospettiva di un complessivo miglioramento della qualità. In questo senso è necessario un sistema più pragmatico, preciso e semplice per evitare il ricorso alla medicina difensiva”. La legge Gelli-Bianco, infatti, risponde principalmente a due problematiche: la mole del contenzioso medico-legale, che ha causato un aumento sostanziale del costo delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie, e il fenomeno della medicina difensiva che ha prodotto un uso inappropriato delle risorse destinate alla sanità pubblica. Il tutto nell’ottica della ricerca di un nuovo equilibrio nel rapporto medico-paziente.
“Federsanitá Anci – ha spiegato Anna Paola Santorini, responsabile del Rischio Clinico di Federsanità Anci e Direttore Generale dell’Acismom di Roma - ha deciso di sottoscrivere un accordo sinergico con l’associazione ‘Dalla Parte del Medico’ per fornire una prima consulenza gratuita agli esercenti le professioni sanitarie in caso di eventuali problemi. Uno dei principi fondanti della nostra Carta Costituzionale era quello di garantire a tutti i cittadini della Repubblica il diritto di cura della salute a tutela dell’interesse generale del paese. Sicuramente, in quel periodo storico, il sistema sanitario in generale era sicuramente meno complesso, più personalizzato (medico di famiglia) e meno tecnologico. L’evoluzione nel tempo ha prodotto un sistema basato sulla medicina predittiva, cioè con cure, interventi e farmaci personalizzati, sulla dotazione ai pazienti di importanti ausili tecnologici e funzionali per monitoraggio in running delle patologie acquisite. Questo ha portato all’esborso di importanti risorse finanziarie per la sanità e quindi una maggiore contribuzione da parte della popolazione. La risposta – ha concluso la Santaroni - viene proprio dalla Legge Gelli-Bianco che, rispetto alle esperienze normative che l’hanno preceduta, è di tutt’altra consistenza, mirando con ambizione alla costruzione di un sistema di responsabilità sanitaria obbligatoriamente assicurata ed economicamente sostenibile”.
Per capire la portata innovativa della nuova legge Gelli è necessario ripercorrere la storia della responsabilità sanitaria nel caso di errori medici. Così è intervenuto l’avvocato Natale Callipari, Presidente dell’associazione Dalla Parte Del Medico che ha sottolineato come “con la nuova legge si é deciso di mettere al centro la gestione del rischio. L'errore si combatte con le regole di best practices. La giurisprudenza – ha spiegato - ha svolto sino ad ora il ruolo di legislatore. Con la riforma, invece, ci troviamo di fronte ad una inversione di tendenza: in particolare siamo innanzi ad una disciplina di dettaglio e ad una riduzione dei profili di interpretazione della norma. Le regole devono dare garanzie al mondo assicurativo per prevedere l'alea del rischio, favorendo iniziative che puntano al miglioramento della qualità dei servizi erogati nelle strutture sanitarie. Per troppo tempo, infatti, lo stato di assicurabilità in questo campo è stato quanto mai problematico, ma oggi abbiamo più strumenti”.
Sintesi degli interventi
Nica Currò - FIMP Veneto: “Appello ad abbassare i toni nell'intento di costruire un sistema di fiducia per l'attuazione della nuova legge Gelli”.
Giuseppe Pasquale Macrì - direttore Medicina legale Asl Toscana sud est: “Medici, avvocati e cittadini avevano bisogno di una legge in materia di responsabilità medica”.
Andrea Minarini- segretario Società Italiana degli Healthcare Risk Manager (S.I.H.R.Ma): “Occorre lavorare per trovare modelli di prevenzione del rischio sistemici, dinamici, innovativi, modulari e, soprattutto, condivisi”.
Stefano Mezzopera – Risk Manager Federsanità Anci: “Il 90% dei casi di responsabilità medica è causata da disfunzioni organizzative della struttura”.
Paolo Crea - vice Procuratore Generale Corte dei Conti: “la legge consente l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione, tuttavia nel giudizio il medico é ritenuto parte necessaria. Ciò rappresenta un limite della legge cui si dovrà porre rimedio nei decreti attuativi”.
Sara Vincenzi - avvocato Foro di Roma: “Legge Gelli ha il grande merito di aver risolto tutte le criticità della precedente legge con riferimento alla responsabilità penale”.
Paolo Alessandro Magnani – avvocato Foro di Pavia: “L’unico obbligo assicurativo posto dalla legge Gelli riguarda la colpa grave con oneri a carico del medico”.
Ilaria Pagni - Prof. ordinario di Diritto processuale civile presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Univ. di Firenze: “La mediazione in materie di responsabilità medica non ha avuto successo stante la particolarità della materia sanitaria, dove deve essere maggiore la partecipazione dei consulenti tecnici piuttosto che degli avvocati o delle parti”.
Giacomo Travaglino - Presidente III Sezione Civile della Corte di Cassazione: “Art 75 ha come significato di escludere la responsabilità contrattuale in capo al sanitario, quindi sussiste solo la responsabilità ex art 2043”.
Raffaele Zinno - Segretario Generale Sismla: “Finalmente la legge riconosce l’importanza della medicina legale sia nella prevenzione e gestione del rischio”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA