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Venerdì 21 APRILE 2017
Puglia. Accreditamenti strutture sanitarie. Sì del Consiglio alle nuove norme
L'obiettivo è il miglioramento della qualità delle strutture. Introdotto il requisito di “assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva”. Incrementate le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni. L’accreditamento potrà essere revocato anche in caso di non adempimento delle norme a tutela dei lavoratori contenute nella contrattazione nazionale integrativa ed aziendale.
Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato ieri all’unanimità il disegno di legge che contiene “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”in sostituzione della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.
“Questa iniziativa legislativa – spiega il Consiglio in una nota - si prefigge lo scopo di garantire l’attuazione dell’articolo 32 della Costituzione attraverso l’erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale”.
Un lavoro realizzato e arricchito di contributi che il mondo delle associazioni datoriali, dei pazienti, il mondo delle professioni mediche.
“La Legge – illustra la nota - risponde alla necessità di rimediare a lacune e problematiche di ordine interpretativo ed applicativo riguardanti la competenza, le procedure autorizzative e di accreditamento, i limiti relativi alla trasferibilità della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e accreditamento, la sospensione/revoca dell’accreditamento: criticità spesso derivanti da una disorganica stratificazione di norme succedutesi nel tempo (per motivi i più svariati e contingenti)”.
Si intende “sfrondare” il testo normativo attualmente in vigore da tutte quelle norme di natura sostanzialmente transitoria e/o che hanno esaurito la propria portata precettiva in seguito al venir meno di situazioni di fatto specifiche da esse stesse (norme transitorie) disciplinate o in seguito a mutamenti della disciplina nazionale di principio.
Ancora si intende razionalizzare e rendere più efficiente il sistema delle verifiche e dei controlli dei requisiti ai fini del rilascio e mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale.
Infine si adegua il sistema sanzionatorio a criteri di proporzionalità, rigorosità ed efficienza (dissuasiva e repressiva), tenuto conto del primario interesse tutelato, ossia dell’interesse del cittadino a ricevere l’assistenza e le cure sanitarie e socio-sanitarie in condizioni adeguatezza, sicurezza e professionalità.
“Tali esigenze naturalmente – precisa la nota del Consiglio - , sottendono anche alla necessità di ridurre il più possibile situazioni contenziose (sia sul piano amministrativo che giurisdizionale), con evidenti ricadute negative, in termini di produttività, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa pubblica. Tutto ciò è finalizzato a rendere più trasparente ed efficiente il rapporto con le strutture che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai pugliesi, al fine di elevarne gli standard qualitativi, e sottende -nello stesso tempo- alla necessità di ridurre il più possibile situazioni contenziose (sia sul piano amministrativo che giurisdizionale), che hanno evidenti ricadute negative, in termini di produttività ed economicità dell’azione amministrativa pubblica”.
Con il nuovo testo normativo, pertanto, nello sforzo di assicurare una maggiore chiarezza, comprensione e snellezza delle regole sono state introdotte integrazioni e modifiche.
Sono state apportate modifiche volte ad articolare meglio le competenze e la tipologia degli atti della Giunta Regionale, del Direttore del Dipartimento e del Dirigente di Sezione; in aderenza al principio della separazione della la funzione di indirizzo politico e quella amministrativa, inoltre, sono state eliminate competenze sanzionatorie precedentemente attribuite al Presidente della Regione, in quanto inerenti a funzioni tipicamente amministrative.
Il capitolo relativo alle autorizzazioni è stato riformulato sia al fine di meglio individuare le tipologie di strutture sottoposte anche ad autorizzazione alla realizzazione (oltre che ad autorizzazione all’esercizio), sia al fine di integrarlo con le nuove tipologie di presidi sanitari e socio-sanitari di recente regolamentazione (PMA, Centri Risvegli, Ospedale di comunità ecc.).
Altra novità con la nuova formulazione, attiene alla previsione che anche gli studi odontoiatrici siano sottoposti ad autorizzazione all’esercizio, considerata la loro intrinseca natura ambulatoriale sia dal punto di vista dell’organizzazione che del tipo di prestazioni rese e tenuto conto del recente atto di Intesa del 9 Giugno 2016, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento “in materia di requisiti minimi di qualità e sicurezza richiesti per l’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio delle strutture sanitarie deputate all’erogazione di prestazioni odontostomatologiche”.
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie è stato riformulato per meglio scandire le fasi procedimentali dal punto di vista temporale e per meglio individuare i presupposti legittimanti la proposizione dell’istanza (possesso titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, progetto con relative planimetrie e del titolo abilitativo edilizio se già rilasciato), ciò anche al fine di disincentivare istanze con finalità meramente “prenotatorie” e/o speculative, senza una seria volontà di realizzare la struttura oggetto dell’istanza. E’ stato meglio chiarito l’istituto della decadenza del parere di compatibilità allo scadere del biennio, la quale potrebbe essere evitata, mediante la concessione di una proroga del termine, in caso di eventi oggettivi causati da forza maggiore che hanno impedito la realizzazione della struttura nel termine biennale.
“Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie – spiega ancora il Consiglio nella nota -, ricalca l’attuale e vigente articolo 8 L.R. n. 8/2004, con alcune modifiche e/o integrazioni volte a superare alcune problematiche emerse in sede di applicazione”, in particolare: “si è cercato di risolvere una problematica ricorrente in ordine alla competenza autorizzativa tra Comune e Regione in ordine a strutture ambulatoriali insistenti nell’ambito di presidi ospedalieri, residenziali e semiresidenziali, pubblici o privati, ad essi facenti capo: in tale ipotesi, al fine di una maggiore snellezza e celerità delle procedure di verifica dei requisiti ed autorizzative, le distinte competenze autorizzative comunali (per le strutture ambulatoriali) e regionali (per i presidi ospedalieri, residenziali e semiresidenziali), sono state accorpate in capo alla Regione, in ragione del particolare rapporto tra presidio di ricovero (contenitore) e ambulatorio (contenuto)”.
È stata introdotta una disposizione disciplinante, anche per i laboratori d’analisi soltanto autorizzati all’esercizio, quindi non anche accreditati; per questi ultimi è prevista un’analoga disposizione al comma 6 dell’articolo 24) la possibilità di istituire un “punto prelievo” (struttura ubicata in luogo diverso, facente capo al laboratorio d’analisi, abilitata solo al prelievo dei campioni da analizzare presso detto laboratorio) purché in una “zona carente” ossia “l’ambito territoriale, entro un raggio di 4 chilometri lineari dalla sede del punto prelievo che si intende istituire, in cui non insistono strutture di laboratorio e/o altri punti prelievo”. Tale limitazione spaziale è stata introdotta, al fine di prevenire una proliferazione incontrollata dei punti prelievo sul territorio regionale non funzionale alle effettive esigenze sanitarie della popolazione, nonché di arginare una concorrenza esasperata tra le strutture di laboratorio, con possibili rischi sulla qualità e sicurezza delle relative prestazioni.
Per quanto riguarda il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e decadenza, si è provveduto a riscrivere il testo dell’attuale e vigente articolo 10 della L.R. n. 8/2004, cercando attuare una sintesi della volontà legislativa delineatasi man mano nel corso degli anni. La nuova formulazione in un’ottica inversa e nello sforzo di una maggiore chiarezza, sancisce il principio della trasferibilità dell’autorizzazione all’esercizio, seppur a determinate condizioni e presupposti. Sono state, inoltre, meglio declinate le ipotesi di decadenza in caso di condanna o sottoposizione a determinate misure preventive.
Un capitolo a parte quello delle sanzioni. Sono previste, infatti, le diverse ipotesi di infrazione con le relative sanzioni comprese quelle di tipo pecuniario
Le sanzioni pecuniarie sono state incrementate al fine di conferire loro una maggiore forza dissuasiva nei confronti dei titolari di strutture sanitarie e socio-sanitarie dall’assumere atteggiamenti non conformi alle regole poste alla base di un sicuro e professionale svolgimento dell’attività di assistenza nei confronti dei pazienti e delle persone che vi operano; dette sanzioni, in virtù del principio di proporzionalità, sono commisurate, oltre che all’entità della violazione, anche alla dimensione della struttura/attività ed al suo volume di affari.
Nelle condizioni essenziali per l’accreditamento è stata introdotta ex novo quella che richiede l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva. Oltre ad una serie di parametri nella determinazione degli ulteriori requisiti per l’accreditamento.
Nella individuazione delle ipotesi di revoca dell’accreditamento è stato posto un particolare accento a quella che impone alla struttura accreditata l’esatta osservanza, pena la revoca della accreditamento, delle norme in materia di retribuzione e contribuzione, nonché di ogni altra norma a tutela dei lavoratori previste nella contrattazione nazionale integrativa ed aziendale.
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