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Mercoledì 19 APRILE 2017
Tar Lombardia, sull’appropriatezza decide il Ministero. Annullata delibera regionale del 2015
Il caso riguardava la riduzione del 10% dei finanziamenti per il 2015 all'ospedale Moriggia Pelascini a causa della scarsa appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate. “La competenza in materia è dello Stato e la necessità di regole tecniche condivise ed omogenee su tutto il territorio nazionale non può in alcun modo essere supplita dalla libera iniziativa delle singole Regioni”, spiegano i giudici. LA SENTENZA.
Il Tar della Lombardia ha annullato la delibera n. X/4376 del 20 novembre 2015, avente ad oggetto “Terzo provvedimento relativo ad ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Welfare per l'esercizio 2015”, nella parte in cui riduce del 10% il finanziato della struttura sanitaria denominata “Ospedale Generale di zona Moriggia Pelascini” per l'anno 2015. E questo perché la Regione non aveva alcun poter di decidere quali siano le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza delle prestazioni.
“L’art. 9 quater del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, al comma 1 – evidenziano, infatti, i giudici contabili -, stabilisce che ‘Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto del Ministro della Sanità 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni’”.
Il decreto ministeriale non risulta essere stato adottato e, in assenza di questo, la Regione ha provveduto ad individuare propri e autonomi criteri per la determinazione dell’inappropriatezza delle prestazioni erogate.
Ma in tal modo, spiega il Tar, “la Regione ha sia violato la competenza statale in materia di determinazione delle prestazioni sanitarie sia il succitato art. 9 quater, che attribuisce tale competenza al Ministro della Salute, previo accordo con le altre Regioni. La norma richiamata non consente alla regione di intervenire nella materia in assenza del decreto ministeriale”.
“A ciò – proseguono i giudici - si aggiunge che i criteri in materia di appropriatezza delle prestazioni riabilitative hanno carattere innovativo e non sono la mera riproduzione di criteri già definiti ed utilizzati in passato. Infatti il documento SIVEAS del Ministero della Salute prodotto in giudizio dimostra che non sono riconosciuti, nel settore della riabilitazione, criteri stringenti e condivisi di appropriatezza: la riabilitazione, come è segnalato giustamente dagli esperti del Ministero nel documento SIVEAS (cfr. pag. 4 del documento degli esperti), richiede attività mirate in misura decisiva sulle condizioni personali del paziente e le capacità di reazione del paziente che richiede una riabilitazione possono essere sensibilmente diverse. L'introduzione di criteri di inappropriatezza clinica nella riabilitazione non rappresenta dunque il riconoscimento formale di protocolli già acquisiti dalla scienza medica o comunque condivisi nel settore, ma ha un carattere tipicamente innovativo”.
Insomma, la competenza normativa in capo al Ministero della Salute, evidenzia il Tar, “non è quindi solo una conseguenza del sistema delle fonti espressamente previsto dalla norma, ma esprime anche la necessità di definizione di regole tecniche condivise ed omogenee su tutto il territorio nazionale, che non può in alcun modo essere supplita dalla libera iniziativa delle singole Regioni”.
Per questo il Tar ha accolto il ricorso e disposto l’annullamenti della deliberazione impugnata.
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