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Mercoledì 16 NOVEMBRE 2016
Via la colpa lieve. Ma i medici rimangono scoperti dalla tutela penale della legge Balduzzi
Gentile Direttore,
siamo certamente tutti d'accordo che non sia pensabile eliminare la colpa penale del medico dal nostro ordinamento, ma allo stesso tempo devo constatare che lo sforzo intellettivo per superare il concetto di 'colpa lieve' sia abortito tragicamente nel disegno di legge Gelli.
In particolare, l’articolo 6 del disegno di legge licenziato dalla XII Commissione permanente del Senato e in queste ore in discussione nell'aula di Palazzo Madama, nella sua nuova formulazione elimina - come era auspicabile - la definizione di 'colpa lieve' (con l’abrogazione al secondo comma del ‘Decreto Balduzzi’), ma non determina un cambio di prospettiva del legislatore su questi casi e, in definitiva, crea unicamente maggiore confusione e possibili casi più che paradossali.
Nella nuova legge, infatti, sembra sparire ogni possibilità di depenalizzazione della colpa medica con l’affermazione del principio secondo cui il medico non è punibile per imperizia quando abbia rispettato le linee guida, le buone pratiche mediche e se queste raccomandazioni tengano conto delle specificità del caso concreto.
Da un’attenta lettura dell’articolo 6 risulta con chiarezza che la punibilità desiderata dal legislatore non sia legata alla negligenza e all’imprudenza: questo aspetto certamente condivisibile e apprezzabile non trova, però, riscontro nella mancata tutela dalla punibilità del medico per imperizia. Quando mai, infatti, è stato punito penalmente un medico che abbia seguito le linee guida, le buone pratiche mediche e che abbia adeguato le raccomandazioni delle linee guida al caso in concreto?
Di qui una riflessione: non sarebbe stato meglio affermare che il medico è punibile penalmente solo per dolo e colpa grave, lasciando ai giudici (come sempre) affermare quando si tratti di questi casi; oppure, meglio ancora, non sarebbe preferibile legare la gravità della colpa all'entità del danno che ne consegue?
Personalmente questa soluzione sembrerebbe più logica, più efficace per risolvere le disfunzioni degli ordinamenti che regolano il settore medico-legale e per tutelare in modo equo medici e pazienti.
Se da un lato “errare humanum est”, non si può giustificare un errore medico se produce gravi danni. Perché allora non sostituire il concetto di ‘colpa lieve’ con quello di ‘danno lieve’? Tale soluzione consentirebbe di depenalizzare gli errori che producono un danno di scarsa entità e sotto la normale soglia di sopportabilità, rimandando al giudice civile la quantificazione del danno non patrimoniale.
Cosa accadrebbe, invece, nel caso ci trovassimo a leggere una sentenza in cui il medico viene scagionato per la morte causata a un paziente unicamente perché il suo errore è stato lieve? Un simile giudizio, possibile con la normativa oggi all'esame del Senato, non sarebbe profondamente ingiusto e non rischierebbe di sconvolgere la psiche dei familiari della vittima?
Dott. Carmelo Galipò
Presidente Accademia della Medicina Legale
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