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Lunedì 20 GIUGNO 2011
Tar. Vietata l'insegna con la croce verde nelle Parafarmacie
Con la sentenza del 13 giugno 2011, il Tar Calabria ha ribadito che, secondo la legge, “l'uso della denominazione: ‘farmacia’ e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere". L'uso da parte delle parafarmacie è dunque illegittimo e il Comune di competenza ha "l’obbligo di ordinarne la rimozione".
Le parafarmacie non possono mettere l'insegna con la croce verde. E se questo accade, il Comune dove ha sede la parafarmacia ha l'obbligo di rimuovere l'insegna. E' quanto sostiene la sentenza del Tar Calabria – sezione di Catanzaro – n. 900 del 13 giugno 2011 che ha dichiarato illegittimo l'uso della croce verde da parte delle parafarmacie.
I giudici ricordano infatti che l'art. 5 del dlgs. n. 153 del 2009 prevede che "al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione: 'farmacia' e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere". La norma contempla, pertanto, il diritto di utilizzo di quella specifica tipologie di insegna soltanto alle farmacie. Di conseguenza, ogni altro uso è illegittimo, compreso quello da parte delle parafarmacie.
Ma vi è di più. Il Comune, secondo il Tar, ha l'obbligo di vietare l'impiego illegittimo di quel simbolo e dunque di ordinare la rimozione sia in ragione del dovere di vigilanza nella fase di attuazione dell'autorizzazione rilasciata all'esercizio della relativa attività, sia in ragione del dovere di reprimere tutte le forme di abusivismo nell'utilizzo di impianti pubblicitari.
Avv. Paolo Leopardi
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