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Martedì 01 NOVEMBRE 2016
Con la manovra andrà in Piano di rientro almeno un altro 20% delle aziende ospedaliere. Lo svela la relazione tecnica alla legge di Bilancio depositata in Parlamento

La legge di Bilancio 2017 contiene importanti misure per la sanità. Non solo l’aumento di 2 miliardi del fondo di cui si è molto parlato ma anche cambiamenti sostanziali nella governance farmaceutica e la previsione di un fondo ad hoc per i farmaci oncologici innovativi che affianca quello per l’innovazione istituito negli scorsi anni. Ma anche nuove norme per il Fascicolo sanitario elettronico e la "premialità" delle Regioni. E poi l'abbassamento delle soglie di disavanzo massimo per le aziende ospedaliere (ma anche policlinici e Irccs): con i nuovi limiti si stima che saranno almeno un 20% in più quelle costrette a rivedere i propri conti. Punto per punto i "segreti" della relazione tecnica presentata alla Camera

Domani (mercoledì 2 novembre) la Commissione Bilancio della Camera avvierà l’esame della manovra 2017. Per la sanità le novità non mancano e ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi.
 
Ma quali sono gli obiettivi delle nuove misure proposte dal Governo?
Per scoprirlo abbiamo letto la relazione tecnica appena depositata che svela le ragioni e le finalità delle norme proposte spiegando i perché di ogni singola indicazione e chiarendone gli obiettivi che si presume di raggiungere sia in termini di effcientamento che di razionalizzazione del sistema sanitario.
 
Ecco in particolare cosa viene riportato in riferimento all'articolo 58 (Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale) e all'articolo 59 (Disposizioni in materia di assistenza sanitaria)
 
Titolo VI - Misure a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale
 
Art. 58 (Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale)
 
I commi 10 e 12prevedono la rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, indicato dall’Intesa Stato–Regioni dell’11 febbraio 2016 attuativa dell’articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
 
Con tale Intesa è stato stabilito, che nell’ambito della complessiva manovra di finanza pubblica a carico delle regioni previsto dal citato comma 680, pari a 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il contributo del settore sanitario fosse pari a 3.500 milioni di euro per l’anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.
 
In tali termini è stato corrispondentemente rideterminato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per gli anni 2017 e 2018, precedentemente scontato in bilancio, negli importi rispettivamente pari a 113.063 milioni di euro e 114.998 di euro.
 
Con il comma 10, tali livelli sono rideterminati rispettivamente in 113.000 milioni e 114.000 milioni di euro ed inoltre viene stabilito anche il livello per l’anno 2019, pari a 115.000 milioni di euro.
 
Con specifici Accordi, da sottoscriversi entro il 31 gennaio 2017, le regioni a statuto speciale e le province autonome assicurano gli effetti finanziari previsti dal citato comma. Gli effetti complessivi in termini di manovra sui saldi di finanza pubblica risultano quindi riassunti nella seguente tabella, segnalando che per il 2019, non essendo determinato normativamente il livello del finanziamento, in termini di manovra è stato scontato il valore differenziale tra l’importo previsto nel bilancio dello Stato ed il livello di finanziamento ora determinato.  
 

 
Tali effetti possono essere conseguiti sul versante della spesa, anche tenuto conto delle norme di efficientamento del Servizio sanitario nazionale previste ai commi da 1 a 9 del presente articolo, dal comma 11 dell’articolo 59 e dai commi da 8 a 11 dell’articolo 60.
 
In ogni caso, dato il vincolo dell’equilibrio nel settore sanitario, il pieno conseguimento dell’effetto scontato in termini di indebitamento netto sarebbe comunque assicurato tramite l’attivazione della leva fiscale autonoma delle regioni o dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente, in caso di emersione di disavanzi regionali.
 
Il comma 12 dispone che con i medesimi accordi previsti al comma 10, le autonomie speciali assicurano il contributo a loro carico previsto dalla citata Intesa dell’11 febbraio 2016. Decorso il termine del 31 gennaio 2017, all’esito degli Accordi sottoscritti con riferimento al contributo previsto dalla richiamata Intesa, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto, attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata Intesa dell’11 febbraio 2016 al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario. Gli effetti di tale comma sono neutrali sui saldi di finanza pubblica.
 
Con il comma 11 si stabilisce che una quota pari a 1.000 milioni di euro annui del livello del finanziamento del SSN è destinata a specifiche finalità indicate all’articolo 59 (vedi di seguito).
 
Con riferimento alle citate norme di efficientamento della spesa sanitaria, nel dettaglio si fa presente quanto segue:
 
Comma 1-2-3 - La disposizione è diretta a superare le criticità per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) regionale, prevedendo l’utilizzo dell’infrastruttura e dei dati delle prestazioni già esistenti nel Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze, nonché le modifiche alla gestione del consenso dell’assistito in fase di alimentazione del FSE.
 
Ciò, tramite la messa a disposizione dell’infrastruttura e delle banche dati già disponibili del Sistema TS, evitando duplicazioni di spese per la realizzazione a livello regionale delle medesime infrastrutture. In particolare, con l’introduzione, nell’ambito dell’articolo 12 del decreto legge n. 179/2012, del comma 15- septies , si prevede che il Sistema Tessera Sanitaria renda disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l’infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter dello stesso articolo 12, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera Sanitaria relativi alle esenzioni dell’assistito, prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, certificati di malattia telematici, prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa.
 
Inoltre, si prevede un’accelerazione del conseguimento degli obiettivi di un potenziamento in termini qualitativi della disponibilità delle informazioni ai fini dell’erogazione delle prestazioni sanitarie (ad es. pronto soccorso: disponibilità dell’intera storia clinica del paziente nonché delle relative informazioni anagrafiche) in modo tempestivo e completo.
 
Ciò, ovviamente, comporta anche un efficientamento dell’impiego delle risorse evitando esami ripetuti e perseguendo l’appropriatezza nelle cure. In tali termini, attraverso l’FSE potranno essere conseguiti risparmi, non puntualmente quantificabili, derivanti dalla minore erogazione di prestazioni non necessarie, in relazione alle informazioni contenute nel fascicolo.
 
Commi 4, 5, 6 e 7 - La disposizione si pone l’obiettivo di promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale (SSN), elevando, in via sperimentale per l’anno 2017, la quota premiale di cui all’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge n. 191/2009, dello 0,1 per cento, rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e collegando l’erogazione di tale ulteriore quota al raggiungimento degli obiettivi contenuti in un programma annuale di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, definito anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in ordine all’erogazione dei LEA.
 
Tale riqualificazione, che comunque una volta operata avrà carattere strutturale, potrà consentire alle regioni sia una più efficiente allocazione delle risorse sia, in prospettiva, una riduzione dei costi.
 
Comma 9 - Trattasi di disposizione diretta a prevedere un rafforzamento della disciplina dei Piani di rientro degli Enti del SSN (aziende ospedaliere, policlinici universitari e Irccs, ndr.), introdotta dall’articolo 1, commi da 521 a 536 della legge n. 208/2015.
 
In particolare si introduce un criterio più stringente di selezione degli Enti chiamati a predisporre un Piano di rientro, introducendo come valori soglia per essere obbligati al Piano uno scostamento del 5% o pari a 5 milioni di euro in valore assoluto, rispetto allo scostamento del 10% o di 10 milioni di euro ora previsto.
 
In tali termini si stima che gli Enti che saranno chiamati ad adottare un Piano di rientro saranno il 20 per cento in più rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, con effetti certi di razionalizzazione della spesa, non puntualmente quantificabili. Inoltre, le nuove soglie definite determineranno una ricaduta sul numero degli ospedali a gestione diretta delle aziende sanitarie del SSN da sottoporre ad interventi di efficientamento dall’anno 2017 che comporteranno anch’essi effetti certi di razionalizzazione dei fattori produttivi sul versante della spesa.
 
 
Art. 59 (Disposizioni in materia di assistenza sanitaria)
 
Comma 1. Le norme di cui ai commi da 2 a 11 del presente articolo danno attuazione all’articolo 21, comma 1, del decreto legge n. 113/2016, che prevedeva che entro il 31 dicembre 2016 doveva essere attuata una revisione del Governo del sistema farmaceutico.
 
Commi 2-3. La norma è diretta a rimodulare i tetti della spesa farmaceutica, fermo restando il livello complessivo previsto a normativa vigente nella misura del 14,85%.
 
In particolare si fa presente che i tetti vigenti sono oggi definiti come segue:
- tetto per la spesa farmaceutica territoriale (spesa convenzionata + distribuzione diretta e per conto di classe A), pari all’11,35%;
- tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera e per la distribuzione diretta dei farmaci di classe H, pari al 3,5%.
 
Con la presente norma si prevede di modificare i tetti nei seguenti termini:
- 7,96% per la sola spesa farmaceutica convenzionata;
 
- 6,89% per spesa farmaceutica per acquisti diretti (ospedaliera + distribuzione diretta dei farmaci di classe H + distribuzione diretta e per conto di classe A).
 
Tale intervento si rende necessario al fine di una maggiore trasparenza dei dati, assicurando un unico tetto di spesa per l’intero costo sostenuto dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale per l’acquisto di medicinali con AIC, indipendentemente dal loro utilizzo nel canale della distribuzione diretta o per conto e nell’ambito ospedaliero o ambulatoriale.
 
In tal modo, si garantisce una maggiore tracciabilità di detti dati, utile anche al fine di ridurre i contenziosi con le aziende farmaceutiche in materia di payback, che nell’ultimo periodo hanno registrato un notevole aumento.
 
In sostanza, la norma in esame, fermo restando il complessivo onere a carico del Servizio sanitario nazionale, risponde alle esigenze di un più efficace monitoraggio dei consumi e di tracciabilità dei medicinali nell’ambito della distribuzione finale.
 
Commi 4-10. Le disposizioni, prevedono, a decorrere dall’1 gennaio 2017, nell’ambito del livello del finanziamento del SSN, di cui all’articolo 58, commi da 10 a 12, la costituzione di un Fondo di 500 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, nonché di un Fondo di pari importo per il concorso alle regioni del rimborso dei farmaci oncologici innovativi.
 
Poiché i Fondi hanno carattere strutturale, si prevede che i criteri che definiscano l’innovatività siano stabiliti con determina del Direttore Generale dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da adottarsi entro il 31 marzo 2017.
 
Ciò, in modo da introdurre meccanismi di ingresso ed uscita dei farmaci dai Fondi, al fine di non indurre una spesa superiore all’importo del Fondo.
 
In ogni caso il requisito di innovatività non può permanere per un periodo superiore ai 36 mesi. Sul piano strettamente finanziario si fa presente che il Fondo dei farmaci innovativi è alimentato rispettivamente per 325 milioni di euro per l’anno 2017, 223 milioni di euro per l’anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, mediante l’utilizzo delle risorse dell’articolo 58, comma 11 e per 175 milioni di euro per l’anno 2017, 277 milioni di euro per l’anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, mediante l’utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 
Il Fondo dei farmaci oncologici innovativi è interamente alimentato dalle risorse indicate all’articolo 58, comma 11.
 
I predetti 1.000 milioni di euro dei due Fondi non incidono sui tetti di cui ai commi 2 e 3 e sui meccanismi di pay-back. Ciò anche in relazione alle misure più generali di efficientamento del settore sanitario previste dall’articolo 58, dall’articolo 60, commi da 8 a 11, e da quelle in materia di farmaceutica di cui al comma 11 del presente articolo.
 
Comma 11. Con l’introduzione della misura si intende armonizzare la disciplina delle procedure pubbliche di acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto vincolando le centrali d’acquisto a porre in confronto concorrenziale diretto i farmaci biosimilari con il medicinale biologico di riferimento, escludendo la suddivisione del fabbisogno in quote predeterminate.
 
In sintesi, si introduce una soluzione equilibrata che promuove la concorrenza nei procedimenti di acquisto, preservando al contempo la libertà dello specialista prescrittore.
 
Il sistema dell’accordo quadro, quale forma di aggiudicazione multipla, in conformità a quanto previsto dal Codice degli Appalti, prevede l’identificazione di più operatori economici cui affidare un singolo appalto a seguito di una procedura pubblica di gara in cui è predefinito il fabbisogno complessivo e i criteri di attribuzione.
 
Tale modalità di aggiudicazione applicata alle procedure di gara per l’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto, per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, presenta numerosi vantaggi, tra i quali si segnalano:
 
- l’impiego dei farmaci a più basso costo, con effetti di risparmio;
 
- il confronto competitivo tra tutti gli operatori, in quanto tutti i produttori sul mercato possono contribuire a ridurre la spesa complessiva;
 
- l’assicurazione della continuità terapeutica.
 
Comma 12. Nell’ambito del finanziamento del SSN è prevista una specifica finalizzazione per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei vaccini previsti dal Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV), (100 milioni di euro per l’anno 2017, 127 milioni di euro per l’anno 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, ndr.).
 
Comma 13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di fabbisogno del personale, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 14 della legge 30 ottobre 2014 n. 161 nell’ambito del finanziamento del SSN è prevista una specifica finalizzazione per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di stabilizzazione e assunzione del personale, da espletare ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del successivo comma 543 del medesimo articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Fondo vincolato di 75 milioni di euro per il 2017 e di 150 milioni a decorrere dal 2018, ndr.).

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