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Giovedì 09 GIUGNO 2011
Farmacie: il Tar Puglia conferma le regole su orari e turni

Due sentenze dei giudici amministrativi pugliesi hanno rigettato altrettanti ricorsi presentati da titolari di farmacia contro le disposizioni dell’Ordine dei farmacisti di Bari e dell’Asl BA/4 per la regolamentazione dei turni notturni. A detta del Tar si tratta di disposizioni legittime e pienamente conformi al dettato della legge regionale 18/1998 che regola, appunto, il servizio notturno delle farmacie.

Sono praticamente speculari le due sentenze con le quali il Tar Puglia ha rigettato i ricorsi proposti da farmacisti titolari di farmacia contro le disposizioni dell’Ordine dei farmacisti di Bari relative alla turnazione del servizio notturno. Si tratta, nello specifico, delle sentenze 449 e 550 del 2011 con le quali i giudici amministrativi hanno anche confermato la correttezza assoluta dell’operato dell’Ordine. Il sistema di turni notturni individuato dall’Ordine dei farmacisti (con la delibera del 12 settembre 2001) e approvato dalla Direzione generale dell’Asl Ba/4 (anch’essa chiamata a giudizio dai ricorrenti) è apparso conforme alle disposizioni della legge regionale (18/1998): quegli atti, sono stati giudicati legittimi sia sotto il profilo dell’aderenza alle disposizioni legislative, sia sotto quello della ragionevolezza e adeguatezza dell’azione amministrativa.
Le stesse sentenze hanno anche respinto la richiesta dei ricorrenti (fatta in entrambe i giudizi) di rimettere la questione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia Europea: il Tar ha infatti ritenuto le norme regionali sui turni delle farmacie, conformi ai principi costituzionali e compatibili con la normativa comunitaria.
Il tribunale amministrativo, in particolare, ha precisato che: “nella situazione oggetto di causa è ravvisabile l’esigenza dei titolari di farmacie di espletare liberamente il servizio nell’esercizio di una attività economica ed altresì l’esigenza di salvaguardare il bisogno degli utenti di disporre di un servizio di farmacie notturne distribuito in modo capillare. Tali esigenze si scontrano, tuttavia, con la necessità di salvaguardare i diritti dei lavoratori, dipendenti delle farmacie, che potrebbero essere messi a rischio ove si concedesse di svolgere il servizio notturno secondo la voglia e la disponibilità dei titolari delle farmacie”.
Va infine ricordato che il Tar ha anche sottolineato come l’apertura notturna costituisca una deroga al principio dell’apertura giornaliera di otto ore. E che a giustificarla vi è solo il fatto “…che le farmacie espletano un servizio pubblico e che, pertanto, è ammissibile e legittima solo nei limiti dello stretto necessario per assicurare tale servizio”.
 

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