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Venerdì 09 SETTEMBRE 2016
Tribunale UE conferma le ammende per imprese fornitrici dell’antidepressivo citalopram

Nel 2002, la Lundbeck ha concluso 6 accordi riguardanti il citalopram con 4 imprese attive nella produzione o nella vendita di farmaci generici, ossia la Generics (UK)1, l’Alpharma, l’Arrow e la Ranbaxy. La Commissione europea ha ritenuto, il 19 giugno 2013, che la Lundbeck e le imprese di farmaci generici fossero concorrenti almeno potenziali

La Lundbeck è una società danese specializzata nella ricerca e nella commercializzazione di nuovi farmaci diretti a combattere, tra l’altro, la depressione. A partire dalla fine degli anni ’70, la Lundbeck ha sviluppato e fatto brevettare il farmaco antidepressivo contenente il principio attivo denominato citalopram.

Alla scadenza del suo brevetto di base sulla molecola del citalopram, la Lundbeck possedeva ormai soltanto un determinato numero di brevetti che le conferivano una tutela più limitata. La Lundbeck aveva depositato, segnatamente, un brevetto riguardante un procedimento  di produzione del citalopram (brevetto sulla cristallizzazione di sali). I produttori di versioni generiche, meno care, del citalopram potevano quindi valutare la possibilità di entrare nel mercato.

Nel 2002, la Lundbeck ha concluso 6 accordi riguardanti il citalopram con 4 imprese attive nella produzione o nella vendita di farmaci generici, ossia la Generics (UK)1, l’Alpharma, l’Arrow e la Ranbaxy. In cambio dell’impegno delle imprese di farmaci generici di non entrare nel mercato del citalopram, la Lundbeck ha accordato loro pagamenti ingenti e altri incentivi. In particolare, la Lundbeck ha versato somme forfettarie considerevoli, comprato scorte di prodotti generici con il solo scopo di distruggerle e offerto vantaggi garantiti nell’ambito di un accordo di distribuzione.
 
Tali accordi le hanno dato la certezza che le imprese di farmaci generici sarebbero rimaste fuori dal mercato durante il periodo di vigenza degli accordi. Nell’ottobre del 2003, la Commissione è stata informata dalla Konkurrence- og  Forbrugerstyrelesen (KFST, l’autorità danese per la concorrenza e la tutela dei consumatori) dell’esistenza degli accordi in questione. In esito alla sua indagine, la Commissione ha ritenuto, con decisione del 19 giugno 2013, che la Lundbeck e le imprese di farmaci generici fossero concorrenti almeno potenziali e che gli accordi controversi costituissero restrizioni alla concorrenza per oggetto, dato che le somme versate dalla Lundbeck per impedire a tali produttori di entrare nel mercato del citalopram corrispondevano all’incirca ai profitti che essi avrebbero potuto realizzare se fossero entrati nel mercato con successo. La Commissione ha quindi inflitto un’ammenda complessiva dell’importo di 93,7 milioni di euro alla Lundbeck e di 52,2 milioni di euro ai produttori di farmaci generici.

La Lundbeck e le imprese di farmaci generici hanno adito il Tribunale dell’Unione europea per ottenere l’annullamento della decisione della Commissione e dell’ammenda loro inflitta. Il tribunale ha deciso che la società Merck, che ha presentato un ricorso nella causa T-470/13, era la società controllante della Generics (UK) all’epoca dei fatti. Con le sentenze odierne, il Tribunale respinge i ricorsi della Lundbeck e delle imprese di farmaci generici e conferma le ammende inflitte a queste ultime da parte della Commissione.

Il Tribunale ritiene, anzitutto, al pari della Commissione, che la Lundbeck e le imprese di farmaci generici interessate fossero effettivamente concorrenti potenziali al momento della conclusione degli accordi controversi. A tal proposito, rammenta che, per stabilire se un accordo restringe la concorrenza potenziale, occorre dimostrare che, in assenza della conclusione dell’accordo, i concorrenti avrebbero avuto possibilità reali e concrete di inserirsi nel mercato. Il Tribunale ritiene che la Commissione, per ciascuna delle imprese di farmaci generici interessate, abbia proceduto a un attento esame delle possibilità reali e concrete che esse avevano di entrare nel mercato, basandosi su elementi oggettivi quali gli investimenti già realizzati, le pratiche effettuate al fine di ottenere un’autorizzazione per l’immissione in commercio, nonché i contratti di fornitura conclusi con i fornitori di ingredienti farmaceutici attivi.
 
Lorenzo Proia

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